CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09589/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 5 luglio 2024, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti di anni 1 di reclusione ed € 1200,00 di multa in ordine al reato di ricettazione allo stesso ascritto. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Consoli, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448 comma 2 bis cod.pen. per avere l’impugnata sentenza ricondotto il fatto di cui al capo di imputazione all’art. 648 cod.pen. anziché all’ipotesi di cui all’art. 712 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili nel giudizio di cassazione avverso sentenze di patteggiamento e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, va ricordato come per costante interpretazione di questa Corte di cassazione è inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619). E nel caso in esame alcun errore manifesto appare riscontrabile nella contestazione di ricettazione. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/