Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21607/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rsona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procuraspeciale in atti, dall’’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 777/2020Numero sezionale 3204/2026Numero di raccolta generale 21607/2026Data pubblicazione 24/06/2026avverso la sentenza n. 3164/02/2019 della Commissione TributariaRegionale del LAZIO, depositata in data 22/05/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

In controversia avente per oggetto l’impugnazione di una cartelladi pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 del ModelloUnico società di capitali per l'anno d'imposta 2013, con cui l’Agenziadelle entrate recuperava a tassazione il credito d'imposta concesso alleimprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione diopere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007, indicato dallapredetta società contribuente nelle dichiarazioni integrative presentateper gli anni d’imposta dal 2009 al 2012, ma considerate tardive, la CTRdel Lazio con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello dellasocietà contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo gradosostenendo che nella specie, incontestata l’esistenza del creditod’imposta non dichiarato tempestivamente, si era in presenza di unritardo nella procedura di realizzazione del diritto, che non costituiva unelemento essenziale tale da eliminare il diritto o comunque da impedirneil soddisfacimento in quanto, «Eventuali ritardi procedurali non possonoincidere negativamente sul patrimonio giuridico del soggetto, cheesercita il suo diritto, privandolo del medesimo diritto».2.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione affidato a un unico motivo, cui l’intimata replica concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degliart. 1, comma 327, della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) e 8,comma 2, del D.M. 7.5.2009, sostenendo che «Ai sensi dell’art. 8,Numero registro generale 777/2020Numero sezionale 3204/2026Numero di raccolta generale 21607/2026Data pubblicazione 24/06/2026comma 2, del D.M. 7.5.2009 (recante “Disposizioni applicative dei creditid'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica inrelazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla leggen. 244 del 2007”), «i crediti d'imposta spettanti sono indicati, a pena didecadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo diriconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa alperiodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziandodistintamente l'importo maturato da quello utilizzato, tenendo conto diquanto indicato all'art. 2, comma 3, ultimo periodo, ed all'art. 2, comma5, ultimo periodo, del presente decreto».

Il precedente comma 1dispone, tra l’altro, che «i crediti d’imposta di cui al presente decreto[…] sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».2.

Il motivo è fondato e va accolto, in tal modo conseguendone ilrigetto dell’eccezione di inammissibilità proposta dalla controricorrente.Invero, è principio giurisprudenziale dal quale non v’è ragione didiscostarsi, quello secondo cui «In tema di dichiarazione dei redditi,i crediti di imposta per incentivi al cinema devono essere indicatinecessariamente, a pena di decadenza, nella dichiarazione per il periodod'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso, trattandosidi una dichiarazione di volontà irretrattabile diretta a mutare la baseimponibile, non emendabile in caso di errore, se non ove il contribuentedimostri che questo era conosciuto o conoscibile dall'amministrazionefinanziaria, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agliartt. 1427 e ss. c.c.» (Cass. n. 9693/2024).Ritiene il Collegio di condividere le argomentazioni svolte nellasuddetta pronuncia, alla quale si rimanda, evidenziando che la ratiosottesa ad una disposizione come quella in esame, che prevedeespressamente la comminatoria della sanzione di decadenzadall'incentivo fiscale in caso di mancata indicazione del credito diimposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nelNumero registro generale 777/2020Numero sezionale 3204/2026Numero di raccolta generale 21607/2026Data pubblicazione 24/06/2026corso del quale il beneficio è concesso e in quello in cui i crediti sonoutilizzati, va ravvisata nell’esigenza di definire, entro un tempodeterminato, l'onere finanziario derivante dal riconoscimento dei creditidi imposta, altrimenti suscettibile di rimanere sospeso a tempo indefinito(cfr. Cass. n. 27660/2021).Come osservato da questa Corte nella pronuncia sopra indicata:- la decadenza è connaturata alla struttura dell'istituto, in quanto ècoerente con la scelta di accordare il beneficio in relazione all'eserciziofiscale nel corso del quale si siano sostenuti i relativi costi.

La mancataindicazione del credito, nella dichiarazione relativa al periodo d'impostanel corso del quale è concesso, ne impedisce il riconoscimento indiminuzione dell'imposta altrimenti dovuta (Cass. 06/10/2022, n.29126, Cass. 30/11/2018, n. 31052);- diversamente da quanto sostiene la controricorrente, il credito inquestione non deriva dal meccanismo fisiologico di applicazione deltributo, ma da un beneficio appositamente accordato a fronte di precisescelte politiche, finalizzate a incentivare il settore cinematografico.

Lamancata indicazione del credito nella dichiarazione relativa al periodod'imposta nel corso del quale esso è concesso, dunque, non determinauna decadenza formale;- che una tale qualificazione, riferita alla decadenza, può riguardarele dichiarazioni di scienza; sicché non può essere riferita a quella inesame (Cass. n. 29126 del 2022, Cass. n. 27660 del 2021 cit., Cass. n.31052 del 2018 cit.) in quanto atto negoziale, come tale irretrattabileanche in caso di errore, salvo che il contribuente non ne dimostri,secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli art. 1427e ss. cod. civ., l'essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da partedell'amministrazione finanziaria (cfr. Cass. 06/10/2022, n. 29126, Cass.16/07/2020, n. 15241; Cass. 29/11/2019, n. 31237; Cass. 22/10/2019,n. 26992; Cass. 21/02/2019, n. 5105; Cass. 12/10/2018, n. 25596;Cass. 21/01/2018, n. 610);Numero registro generale 777/2020Numero sezionale 3204/2026Numero di raccolta generale 21607/2026Data pubblicazione 24/06/2026- diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, la tesinon è in contrasto con Cass. Sez.

U n. 13378/2016 cit. in quanto ilSupremo consesso ha ribadito che «il principio della generale e illimitataemendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delledichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire didecadenze»; invero, costituisce superiore principio quello secondo cui lagenerale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale incontra illimite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per ilsopravvenire di decadenze (Cass. 15/02/2022, n. 4807, Cass. n. 27660del 2021 cit);- a diversa conclusione non può condurre l'introduzione del d.l. 30dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27febbraio 2017, n. 19, che ha modificato l'art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R.22 luglio 1998, n. 322, non applicabile alle dichiarazioni aventi valorenegoziale e in ogni caso, essendo innovativa, perché introdotta a seguitodella richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, essa opera solo per ilfuturo (Cass. n. 27660 del 2021 cit., Cass. n. 31052 del 2018 cit.).3.

A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata che va,pertanto, cassata in accoglimento del motivo di ricorso.Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione dellespese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma in data 16 aprile 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procuraspeciale in atti, dall’’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 777/2020Numero sezionale 3204/2026Numero di raccolta generale 21607/2026Data pubblicazione 24/06/2026avverso la sentenza n. 3164/02/2019 della Commissione TributariaRegionale del LAZIO, depositata in data 22/05/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. In controversia avente per oggetto l’impugnazione di una cartelladi pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 del ModelloUnico società di capitali per l'anno d'imposta 2013, con cui l’Agenziadelle entrate recuperava a tassazione il credito d'imposta concesso alleimprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione diopere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007, indicato dallapredetta società contribuente nelle dichiarazioni integrative presentateper gli anni d’imposta dal 2009 al 2012, ma considerate tardive, la CTRdel Lazio con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello dellasocietà contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo gradosostenendo che nella specie, incontestata l’esistenza del creditod’imposta non dichiarato tempestivamente, si era in presenza di unritardo nella procedura di realizzazione del diritto, che non costituiva unelemento essenziale tale da eliminare il diritto o comunque da impedirneil soddisfacimento in quanto, «Eventuali ritardi procedurali non possonoincidere negativamente sul patrimonio giuridico del soggetto, cheesercita il suo diritto, privandolo del medesimo diritto».2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione affidato a un unico motivo, cui l’intimata replica concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degliart. 1, comma 327, della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) e 8,comma 2, del D.M. 7.5.2009, sostenendo che «Ai sensi dell’art. 8,Numero registro generale 777/2020Numero sezionale 3204/2026Numero di raccolta generale 21607/2026Data pubblicazione 24/06/2026comma 2, del D.M. 7.5.2009 (recante “Disposizioni applicative dei creditid'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica inrelazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla leggen. 244 del 2007”), «i crediti d'imposta spettanti sono indicati, a pena didecadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo diriconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa alperiodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziandodistintamente l'importo maturato da quello utilizzato, tenendo conto diquanto indicato all'art. 2, comma 3, ultimo periodo, ed all'art. 2, comma5, ultimo periodo, del presente decreto». Il precedente comma 1dispone, tra l’altro, che «i crediti d’imposta di cui al presente decreto[…] sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».2. Il motivo è fondato e va accolto, in tal modo conseguendone ilrigetto dell’eccezione di inammissibilità proposta dalla controricorrente.Invero, è principio giurisprudenziale dal quale non v’è ragione didiscostarsi, quello secondo cui «In tema di dichiarazione dei redditi,i crediti di imposta per incentivi al cinema devono essere indicatinecessariamente, a pena di decadenza, nella dichiarazione per il periodod'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso, trattandosidi una dichiarazione di volontà irretrattabile diretta a mutare la baseimponibile, non emendabile in caso di errore, se non ove il contribuentedimostri che questo era conosciuto o conoscibile dall'amministrazionefinanziaria, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agliartt. 1427 e ss. c.c.» (Cass. n. 9693/2024).Ritiene il Collegio di condividere le argomentazioni svolte nellasuddetta pronuncia, alla quale si rimanda, evidenziando che la ratiosottesa ad una disposizione come quella in esame, che prevedeespressamente la comminatoria della sanzione di decadenzadall'incentivo fiscale in caso di mancata indicazione del credito diimposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nelNumero registro generale 777/2020Numero sezionale 3204/2026Numero di raccolta generale 21607/2026Data pubblicazione 24/06/2026corso del quale il beneficio è concesso e in quello in cui i crediti sonoutilizzati, va ravvisata nell’esigenza di definire, entro un tempodeterminato, l'onere finanziario derivante dal riconoscimento dei creditidi imposta, altrimenti suscettibile di rimanere sospeso a tempo indefinito(cfr. Cass. n. 27660/2021).Come osservato da questa Corte nella pronuncia sopra indicata:- la decadenza è connaturata alla struttura dell'istituto, in quanto ècoerente con la scelta di accordare il beneficio in relazione all'eserciziofiscale nel corso del quale si siano sostenuti i relativi costi. La mancataindicazione del credito, nella dichiarazione relativa al periodo d'impostanel corso del quale è concesso, ne impedisce il riconoscimento indiminuzione dell'imposta altrimenti dovuta (Cass. 06/10/2022, n.29126, Cass. 30/11/2018, n. 31052);- diversamente da quanto sostiene la controricorrente, il credito inquestione non deriva dal meccanismo fisiologico di applicazione deltributo, ma da un beneficio appositamente accordato a fronte di precisescelte politiche, finalizzate a incentivare il settore cinematografico. Lamancata indicazione del credito nella dichiarazione relativa al periodod'imposta nel corso del quale esso è concesso, dunque, non determinauna decadenza formale;- che una tale qualificazione, riferita alla decadenza, può riguardarele dichiarazioni di scienza; sicché non può essere riferita a quella inesame (Cass. n. 29126 del 2022, Cass. n. 27660 del 2021 cit., Cass. n.31052 del 2018 cit.) in quanto atto negoziale, come tale irretrattabileanche in caso di errore, salvo che il contribuente non ne dimostri,secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli art. 1427e ss. cod. civ., l'essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da partedell'amministrazione finanziaria (cfr. Cass. 06/10/2022, n. 29126, Cass.16/07/2020, n. 15241; Cass. 29/11/2019, n. 31237; Cass. 22/10/2019,n. 26992; Cass. 21/02/2019, n. 5105; Cass. 12/10/2018, n. 25596;Cass. 21/01/2018, n. 610);Numero registro generale 777/2020Numero sezionale 3204/2026Numero di raccolta generale 21607/2026Data pubblicazione 24/06/2026- diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, la tesinon è in contrasto con Cass. Sez. U n. 13378/2016 cit. in quanto ilSupremo consesso ha ribadito che «il principio della generale e illimitataemendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delledichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire didecadenze»; invero, costituisce superiore principio quello secondo cui lagenerale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale incontra illimite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per ilsopravvenire di decadenze (Cass. 15/02/2022, n. 4807, Cass. n. 27660del 2021 cit);- a diversa conclusione non può condurre l'introduzione del d.l. 30dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27febbraio 2017, n. 19, che ha modificato l'art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R.22 luglio 1998, n. 322, non applicabile alle dichiarazioni aventi valorenegoziale e in ogni caso, essendo innovativa, perché introdotta a seguitodella richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, essa opera solo per ilfuturo (Cass. n. 27660 del 2021 cit., Cass. n. 31052 del 2018 cit.).3. A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata che va,pertanto, cassata in accoglimento del motivo di ricorso.Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione dellespese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma in data 16 aprile 2026Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21607/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris