CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente 30 MAR 2022 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 marzo 2021 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del 29 gennaio 2020 del Tribunale di Milano, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], era stato condannato alla pena di anni uno mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativamente all'anno d'imposta 2012 per un ammontare di euro 1.149.100, con sanzioni accessorie ex lege e confisca per equivalente di pari ammontare. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stato censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione della ritenuta gravità del fatto commesso, tenuto conto dell'ammontare dell'imposta evasa e dell'entità dei danno cagionato. In particolare, l'applicazione delle attenuanti generiche non avrebbe comportato di per sé un giudizio di non gravità del fatto, mentre in specie detta gravità era stata considerata due volte, tanto per la dosimetria sanzionatoria quanto per il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.. Al contrario, non era stato riconosciuto il positivo comportamento processuale dell'imputato, che si era sottoposto all'esame dibattimentale precisando di avere fatto il possibile per superare la situazione di crisi aziendale senza recare pregiudizio al personale dipendente, ferme restando l'ammissione dell'elemento oggettivo del fatto e quindi l'esistenza di ampia spontanea e completa confessione della condotta materiale. 2.2. Col secondo motivo è stata censurata, sotto il profilo dell'erronea applicazione di legge attesa l'insussistenza della ritenuta condizione ostativa, la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In specie, la Corte territoriale aveva erroneamente attribuito al riguardo effetto preclusivo alla precedente condanna a pena pecuniaria rateizzata in sede esecutiva - in esito all'emissione di decreto penale. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. In relazione invero al primo motivo di impugnazione, il ricorrente anzitutto non coglie nel segno laddove sarebbe stata reiteratamente considerata in senso negativo la gravità del fatto, mentre erano stati trascurati gli elementi favorevoli all'imputato. In proposito, infatti, ai fini della determinazione della pena il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (in specie era stata ritenuta immune da vizi la motivazione della Corte territoriale che aveva fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche)(Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M.; Rv. 275904), ben potendo appunto un dato polivalente come la gravità della condotta essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi e altri, Rv. 264378). 4.1.1. Al contempo, come è stato ricordato anche dal Procuratore generale, è nozione comune che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tant'è che, appunto, in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In specie la Corte territóriale, all'esito di scrutinio non sindacabile e comunque certamente non contraddittorio, ha in tal modo inteso considerare prevalente la gravità del fatto, in considerazione dell'ingente ammontare dell'imposta evasa e quindi dell'entità del danno cagionato all'erario. 4.2. Parimenti infondato è anche il secondo profilo di censura, quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. In proposito, infatti, contrariamente ai rilievi del ricorrente, non era stato affatto attribuito effetto preclusivo alla precedente condanna a pena pecuniaria, atteso che siffatto negativo precedente era stato invece valutato negativamente ai fini della complessiva prognosi di astensione nella ricaduta delittuosa. Tutt'altra ratio, pertanto, rispetto a quanto dedotto dal ricorrente, che in proposito non ha invece preso specificamente posizione. 5. All'infondatezza dell'impugnazione consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente altresì al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d