CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03211/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 145 Moscariello NRG 27231/2024 OSSERVA Letta anche la memoria difensiva depositata a sostegno dell'ammissibilità del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze su profili che risultano adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, infatti, che la Corte di appello ha escluso la mancanza di imputabilità o comunque il vizio parziale di mente, dedotto per la prima volta con l'appello, sulla base di un accertamento in fatto che non risulta sindacabile in questa sede, in quanto privo di vizi logico-giuridici (in difetto di documentazione medica, la Corte ha tratto motivi di convincimento dalle specifiche e significative modalità della condotta tenuta dall'imputato poste in relazione a peculiari circostanze di fatto, che rendevano recessivi gli argomenti allegati dal ricorrente, cfr. pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso