CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 10762/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26879-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2730/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 26879 sez. M3 - ud. 19-01-2022 -2- Rilevato che: 1. Nel 2010 [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il marito [OSCURATO:PERSONA], dal quale era separata dal 2007, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente in qualità di alienante, acquirente e usufruttuaria, per ottenere la revoca, ai sensi dell'art.2901 c.c., dei contratti di compravendita, con i quali il Viscione aveva trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. due cespiti immobiliari, entrambi rogati in data 4 luglio 2008. Espose parte attrice di essere creditrice nei confronti del convenuto per la complessiva somma di Euro 110.000 circa, per la mancata corresponsione degli assegni di mantenimento, e dedusse che gli atti di compravendita avevano recato un pregiudizio alla garanzia patrimoniale del credito di cui era titolare, in quanto per mezzo di essi il convenuto aveva proceduto a dismettere l'intero suo patrimonio immobiliare. Si costituirono in giudizio le parti convenute, ad eccezione della Cioffi resistendo alla domanda e contestndo la sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5300/2012 del 20 aprile 2012, accolse la domanda attorea, dichiarò l'inefficacia dei due contratti nei confronti dell'attrice e condannò i convenuti alla rifusione delle spese processuali. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando l'erroneità della pronuncia nella parte cui avrebbe omesso di motivare la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo al terzo acquirente. 2. La Corte d'Appello di Napoli, Con sentenza n. 2730/2020 del 9 luglio 2020, ha rigettato l'appello, ritenendo che la dismissione dell'intero patrimonio immobiliare del debitore mediante una vendita sostanzialmente contestuale dei due immobili, rivelerebbe in re ipsa la sussistenza dell'elemento della scientia fraudis, sia in capo all'allentante, sia in capo al terzo acquirente, risultando evidente che il terzo fosse consapevole del pregiudizio. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4. Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., dell'art. 2901 c.c. e degli artt. 41 e 42 Cost., per avere la Corte erroneamente revocato entrambi gli atti di disposizione del patrimonio, nonostante, ai fini della tutela della garanzia patrimoniale del credito dell'attrice, fosse sufficiente la sola revoca del primo atto di vendita dell'immobile, per la somma di € 600.000, già ampiamente capiente per le ragioni creditorie. Dichiarando inefficaci entrambi gli atti di vendita, la Corte avrebbe inciso sulla libertà negoziale del debitore, ben oltre lo scopo di preservare la garanzia patrimoniale del credito; secondo il ricorrente, la revoca degli atti negoziali posti in essere dal debitore dovrebbe essere proporzionale all'entità del credito vantato, viceversa, qualsiasi credito, di qualsiasi entità potrebbe condurre alla revoca di un numero indeterminato di atti conclusi dal debitore, senza limiti di valore e senza proporzione di buon senso. 5. Il ricorso è inammissibile per mancanza del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, sotto il profilo dell'assoluta carenza di indicazione dei motivi di appello. Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. Un. n. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. S.U. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso, nell'esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti ed è pertanto inammissibile. Nel caso di specie, la mancata indicazione dei motivi di appello non permette lo scrutinio del motivo perché si ignora se l'impugnazione sia stata proposta anche in relazione alla circostanza asserita del diverso valore degli immobili e non potendo la circostanza, in mancanza della devoluzione innanzi al giudice di appello, essere dedotta nella presente sede. E' comunque, ove si potesse passare all'esame del motivo esso risulterebbe — fermo che non sono scrutinabili per la mancanza di conoscenza del fatto processuale - inammissibile perché muove da un presupposto di fatto (l'ammontare del credito allegato ed il valore dei beni compravenduti) non oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di merito e non potendo tali circostanze essere accertate nella presente sede di legittimità. 6. Le spese del giudi7io di legittimità seguono la soccombenza. 6.1. Infu-ie, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, da distrarsi a favore del procuratore antistatario, che liquida in complessivi Euro 4.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassa