CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 aprile 2022
Cassazione n. 12490/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame di Napoli con ordinanza in data 26 luglio (motivazione depositata il successivo 7 settembre) ha confermato il decreto emesso in data 30 aprile 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, perché figlia di [OSCURATO:PERSONA] indagato per il reato di associazione mafiosa, quale partecipe del clan camorristico Moccia. e per i connessi reati di intestazione fittizia, autoriciclaggio e tentata estorsione, sottoposto alla misura della custodia in carcere con ordinanza emessa in data 9 aprile 2022. 2. Il sequestro, disposto in funzione della confisca ex art. 240, comma 1, e 240-bis cod. pen. ha avuto ad oggetto i seguenti beni intestati a nome della ricorrente: 1) intero compendio aziendale nonché intero capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui [OSCURATO:PERSONA] è intestataria della quota pari al 33% mentre il residuo capitale sociale è ripartito tra [OSCURATO:PERSONA], classe 1987, e [OSCURATO:PERSONA]); 2) autovettura AUDI Q2, targata [OSCURATO:TARGA], immatricolata in data 20 dicembre 2018 ed acquistata in data 2 ottobre 2019 al prezzo di euro 18.000. 3. Avverso l'ordinanza del riesame [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale viene dedotto un unico motivo. 3.1. Viene denunciata violazione di legge per la conferma del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca c.d. allargata a danno di persona terza non indagata, in funzione di una inammissibile presunzione di illecita accumulazione e sproporzione e con illegittima inversione dell'onere probatorio. In particolare, reiterando le argomentazioni poste a sostegno della richiesta di revoca del sequestro in sede di riesame, si evidenzia come nella specie è illegittima la pretesa del Tribunale del riesame secondo cui debbono essere gli interessati - e non anche la pubblica accusa - a dover dimostrare la liceità dei beni; comunque la difesa era stata in grado di dimostrare la provenienza del tutto lecita delle risorse economiche con le quali erano stati acquistati i beni oggetto del sequestro, non potendosi supporre, a carico della defunta [OSCURATO:PERSONA], e addirittura del di lei marito [OSCURATO:PERSONA] morto nel 1976, coinvolgimenti in condotte criminose del tutto indimostrate.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2.1. Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha ritenuto sussistenti la gravità indiziaria a carico del padre della ricorrente nonché la sua appartenenza da oltre un ventennio al clan Moccia, Peraltro in posizione apicale, oltre che la sproporzione degli acquisti ai suoi redditi leciti. Ha altresì giudicato infondate le giustificazioni addotte dalla ricorrente per escludere la natura fittizia della intestazione e provare la provenienza lecita dei capitali investiti negli acquisti dei beni sequestrati. 2.2. A tale riguardo, in primo luogo ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] (padre della ricorrente), come anche i suoi fratelli Antonio e Luigi, hanno da sempre fatto ricorso ad intestazioni fittizie dei propri beni a congiunti e prestanome; che risulta una manifesta sproporzione tra i redditi dichiarati nel corso degli anni dai genitori dell'interessata ([OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]) e gli acquisti effettuati nel tempo, tenuto conto della spesa media per il sostentamento del nucleo familiare anno per anno; che, in riferimento ai beni sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:SOCIETA] è stata certamente finanziata dalle risorse economiche provenienti dall'attività criminosa del clan Moccia, in quanto le somme con le quali è stata costituita, riferibili alla nonna dell'interessata, [OSCURATO:PERSONA], sono anch'esse riconducibili alle attività illecite nelle quali costei era - quale moglie del capostipite Moccia, ucciso in un agguato mafioso nel 1976 - pienamente coinvolta. 2.3. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che non si comprende con quali risorse lecite sia stato effettuato l'acquisto nel 2020 da parte della predetta società di un complesso sportivo a Casoria per la somma di 228.000 euro, complesso sportivo per il quale risultano necessari rilevanti lavori di ristrutturazione. In riferimento, poi, all'acquisto dell'autovettura AUDI Q2 i Tribunale ha rilevato che la deduzione difensiva relativa alla provenienza della relativa provvista per l'acquisto dalla successione della nonna [OSCURATO:PERSONA], costituita sia da somme di denaro che dai fitti degli immobili di proprietà della stessa, sconta le medesime "criticità" già rilevate per la società [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Ciò premesso, rileva la Corte che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008,. Rv. 239692). 4. Nel caso in esame non emerge alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili con ricorso poiché, come sopra si è indicato, il Tribunale del riesame reale ha verificato la legittimità del sequestro dei beni intestati a nome del ricorrente, reputando con argomenti logici e conducenti, non superati dalle allegazioni difensive, accertata l'interposizione rispetto alla effettiva titolarità degli stessi da parte di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'odierna ricorrente. 5. Il Tribunale, con motivazione correlata all'esame delle specifiche circostanze di fatto - in quanto tale insindacabile in sede di legittimità - e alle risultanze delle attività di indagine di natura patrimoniale e fiscale esperite, ha evidenziato l'obiettiva sussistenza di gravi indizi relativi alla sproporzione del valore dei beni in disponibilità della ricorrente rispetto al reddito e alle attività economiche dell'intero nucleo familiare facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ed ha spiegato con argomentazioni coerenti alle verifiche eseguite le ragioni per le quali le produzioni documentali difensive sono inidonee a vincere la presunzione di illecita accumulazione collegata all'accertata sproporzione riferita evidentemente al patrimonio del soggetto indagato, in cui rientrano anche i beni ritenuti fiduciariamente intestati a nome della figlia. 6. Per altro verso, neppure la deduzione difensiva relativa alla supposta origine ereditaria dei beni, in quanto frutto del reimpiego delle risorse pervenute al ricorrente per successione mortis causa o anche per donazione da parte della nonna [OSCURATO:PERSONA], può essere oggetto di sindacato in questa sede, trattandosi di una valutazione che investe un profilo della motivazione che non può ritenersi viziato da una radicale incongruenza logica che si traduca in una forma di motivazione apparente o inesistente. Inoltre, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] (padre della ricorrente), come anche i suoi fratelli, abbiano da sempre fatto ricorso ad intestazioni fittizie dei propri beni a congiunti e prestanome, consente di svalutare il riferimento ai beni ereditati da [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che anche la predetta familiare è stata ritenuta inserita nella associazione mafiosa del clan Moccia, con ruolo direttivo dopo l'uccisione del marito avvenuta nel 1976. 7. In conclusione, la deduzione formulata nel ricorso secondo cui il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] derivi in buona parte da successione ereditaria o da donazioni da parte del proprio genitore Angelo, sotto forma di rinuncia di quest'ultimo alla quota di 'eredità della madre [OSCURATO:PERSONA], costituisce un argomento del tutto inidoneo a scalfire la motivazione della ordinanza impugnata. 8. Invero, poiché l'interposizione fittizia si fonda generalmente su un rapporto fiduciario riservato che ne rende particolarmente difficile il disvelannento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova può essere data anche per indizi, purché però abbiano i requisiti stabiliti dall'art.192, comma 2 cod. proc. pen. (cfr., Cass., Sez. 2, 10/01/2008 n. 3990, Catania, rv. 239269). 9. Nella specie, gli elementi addotti dalla difesa a dimostrazione dell'esclusiva proprietà da parte del terzo dei beni sequestrati sono stati attentamente vagliati dal Tribunale e sono stati motivatamente ritenuti inidonei a confutare la tesi accusatoria, sulla base della riconosciuta esistenza di una generale condivisa disponibilità dei beni da parte della famiglia dei Moccia, tale da rendere irrilevante la intestazione ai diversi congiunti, in quanto frutto di accumulazione di ricchezze di provenienza illecita confluite indistintamente in capo a ciascuno di essi senza una reale autonomia patrimoniale corrispondente alla formale titolarità dei beni. 10. In un tale contesto di illecita accumulazione patrimoniale da parte di un intero nucleo familiare che si immedesima con il clan mafioso in una logica di sostanziale condivisa disponibilità delle risorse finanziarie che ad esso fanno capo, il riferimento ai proventi ereditati per successione da uno dei membri della predetta famiglia mafiosa è stato coerentemente ritenuto recessivo in ragione della verificata assenza di altre lecite risorse da parte del ricorrente che potessero giustificare la esclusiva ed effettiva titolarità dei beni in sequestro, così da rendere inattaccabile sotto il profilo del vizio radicale della motivazione l'ordinanza impugnata con riferimento sia alla riconosciuta natura simulata dell'intestazione e sia rispetto alla disponibilità effettiva dei beni da parte del soggetto indagato per i reati che ne legittimano la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. 11. Si tratta, in definitiva, di una motivazione priva di qualsiasi profilo di violazione di legge deducibile con il presente ricorso, essendo estranea al sindacato di legittimità - ancor più in tema di misure cautelari reali - la diretta analisi degli elementi di fatto posti a fondamento del costrutto accusatorio. P.Q.M. Rigetta il