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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 19969/2022

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ek_s ORDINANZA sul ricorso 28907/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 11 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 762/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] agì in sede monitoria (per l'importo di oltre 1.954.000,00 euro) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e dei soci accomandatari, in forza della clausola d) della scrittura privata del 22.8.2008 intercorsa fra la detta [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C. (di cui il Giusti era socio accomandante con partecipazione maggioritaria), la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Tessari in proprio; dedusse che la [OSCURATO:SOCIETA], proprietaria e locatrice dell'immobile sito in Desenzano sul Garda in cui la Gite gestiva una discoteca, si era determinata a vendere detto immobile alla [OSCURATO:SOCIETA]. (che intendeva acquistarlo libero da vincoli derivanti dalla prelazione della conduttrice e senza attendere la scadenza della locazione) ed aveva convenuto con la Gite (a fronte della rinuncia della stessa all'esercizio del diritto di prelazione e al termine naturale di scadenza del contratto) di locarle un altro immobile (denominato "[OSCURATO:PERSONA]") che avrebbe realizzato in Lonato; che l'accordo del luglio 2008 prevedeva l'incarico da parte della [OSCURATO:SOCIETA] alla Elli di ristrutturare l'immobile di Lonato, nonché l'effettuazione, da parte della Etti in favore della Gite, di pagamenti periodici di 80.000,00 euro mensili per il periodo compreso fra il rilascio dell'immobile di Desenzano (da effettuarsi entro il 30.6.2009) e la consegna dei nuovi locali di Lonato (prevista entro il 31.12.2009); che, a garanzia dell'esatto adempimento dell'anzidetta obbligazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. si era impegnata a rilasciare alla Gite idonea polizza fideiussoria da parte di un primario istituto di credito; che alla lett. d) della scrittura era stato inoltre convenuto che «la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] si impegna a riconoscere al sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio, a titolo di indennizzo, la somma pari al volume d'affari sviluppato dalla [OSCURATO:SOCIETA] nell'anno 2008 quale risulterà dalle scritture contabili che la stessa esibirà e ciò, nella sola ipotesi in cui per una qualsivoglia ragione non sia dato seguito al progetto "[OSCURATO:PERSONA]" ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] non possa ivi trasferire l'attività della [OSCURATO:SOCIETA] nei tempi previsti al punto b) di cui alla convenzione»; che, a seguito dell'inadempimento da parte della Elli agli obblighi di pagamento dell'importo periodico e di consegna della fideiussione, la Gite aveva eccepito l'inoperatività dell'obbligazione di rilascio prevista dalla scrittura del luglio 2008; che il 24.7.2009 era stato raggiunto un accordo con cui la nuova proprietaria dell'immobile di Desenzano ([OSCURATO:SOCIETA].) si era impegnata a pagare alla Gite la complessiva somma di 600.000,00 euro (oltre IVA), la metà alla firma dell'atto notarile (avvenuta il 30.7.2009) e la restante metà al rilascio del bene; che l'immobile denominato [OSCURATO:PERSONA] non era stato posto a disposizione della Gite nei termini previsti in quanto il Comune di Lonato non aveva autorizzato l'apertura della nuova discoteca; avverso il decreto ingiuntivo proposero tempestiva opposizione sia la [OSCURATO:SOCIETA] che i soci accomandatari; il Tribunale di Verona accolse l'opposizione e revocò il d.i., condannando l'opposto al pagamento delle spese di lite; la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado, con condanna del Tessari al pagamento delle spese del grado in favore della [OSCURATO:SOCIETA], di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi dell'altra accomandataria [OSCURATO:PERSONA] (il medesimo [OSCURATO:PERSONA], nonché Cristiano e [OSCURATO:PERSONA]); La Corte ha affermato, fra l'altro, che: «il senso dell'accordo [del luglio 2008] appare il seguente: l'acquirente dell'immobile intende conseguire la disponibilità dell'immobile chiedendo al conduttore di rinunciare ai diritti derivanti dal contratto di locazione; il conduttore è disposto a farlo se e solo se - dopo che proprietario e acquirente si siano impegnati nella realizzazione della nuova sede della discoteca - l'acquirente rilascerà una fideiussione ed eseguirà i pagamenti concordati fino alla consegna della nuova discoteca.

L'evento dedotto in condizione è più esattamente il rilascio della polizza fideiussoria perché il conduttore avrebbe potuto escutere la polizza qualora l'acquirente - generai contractor non avesse provveduto con puntualità ai pagamenti mensili»; «la clausola d) tutela l'interesse del Tessari per l'ipotesi in cui, al rilascio dell'immobile da parte del conduttore [OSCURATO:SOCIETA]., non segua il trasferimento dell'attività imprenditoriale nel nuovo immobile nei tempi programmati. [OSCURATO:SOCIETA]. si assume l'impegno di indennizzare Tessari anche nell'ipotesi che l'impossibilità del trasferimento dell'attività di [OSCURATO:SOCIETA]. non dipenda da propri inadempimenti come committente dei lavori della nuova discoteca ma dal comportamento del generai contractor o addirittura di terzi o dal caso fortuito»; «il diritto all'indennizzo non è però condizionato solo dall'evento negativo (mancata realizzazione del progetto di [OSCURATO:PERSONA]) descritto nella clausola.

L'obbligo è assunto nell'ambito e nel contesto della convenzione 22 agosto 2008 se e in quanto all'accordo sia data attuazione senza portare a termine il progetto nei tempi previsti.

Il diritto di credito sarebbe sorto solo se GITE s:a.s. avesse rilasciato il vecchio immobile di Desenzano entro luglio 2009 e non avesse potutò trasferirsi nel nuovo immobile di Lonato entro la fine del 2009.

Solo entro questo programma negoziale il proprietario [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto indennizzare il socio della [OSCURATO:SOCIETA]..

L'indennizzo non sarebbe sorto, come è concretamente avvenuto, se [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse rilasciato l'immobile nei tempi programmati»; «mancano precisi e indispensabili elementi testuali per concludere che [...] la clausola d) costituisse un contratto autonomo destinato a rimanere efficace anche in caso di mancata liberazione dell'immobile entro il mese di luglio del 2009»; «non rileva stabilire se [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato all'accordo 30 luglio 2009 e se le parti che vi parteciparono fossero in grado [di] rendere inefficace la clausola d) della scrittura privata 22 agosto 2008.

Non avendo [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. dato esecuzione all'accordo, la condicio sine qua non dell'indennizzo non si era realizzata.

La clausola d) era già definitivamente inefficace»;ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi; hanno resistito, con unico controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., già [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.p.a., nonché l'ex socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi dell'altra ex socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA], ossia il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e Cristiano e [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt.1362 e segg. c.c., nonché «mancato esame/valorizzazione del testo dell'art. d) della scrittura privata 22 agosto 2008 nella parte in cui afferma che l'obbligo di pagamento dell'indennità sorge "nella sola ipotesi in cui per qualsivoglia ragione non sia dato seguito al progetto "[OSCURATO:PERSONA]"»; il Tessari censura la sentenza impugnata là dove ha escluso l'autonomia della clausola d) ed evidenzia che «l'obbligazione di pagare l'indennizzo era condizionat[a] alla "sola ipotesi" del mancato trasferimento dell'attività in un dato termine» e che l'espressione usata aveva «un chiaro valore individuativo dell'unico evento cui la comune intenzione delle parti intendeva rimettere il sorgere dell'obbligazione indennitaria il che vale, in negativo, ad escludere qualsivoglia altro evento o circostanza»; sostiene pertanto che «l'analisi testuale della norma avrebbe consentito alla Corte di Appello di rinvenirvi quei "precisi ed indispensabili elementi testuali" per poter affermare che l'obbligo di pagamento dell'indennizzo - assunto da [OSCURATO:SOCIETA] in favore di Tessari - era destinato a rimanere efficace anche in caso di mancata liberazione dell'immobile entro il mese di luglio 2009»; il motivo è inammissibile; va premesso che «l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, oppure - nel vigore della novellato testo di detta norma - nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti» (Cass. n. 14355/2016); di talché, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma può afferire solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr. Cass. n. 2465/2015); a ciò deve aggiungersi che l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (cfr. Cass. n. 23701/2016, Cass. n. 6675/2018, Cass. n. 34795/2021 e Cass. n. 2173/2022); più precisamente, «nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi» (Cass. n. 24699/2021; cfr. anche Cass. n. 13595/2020); tanto premesso e tenuto conto che il motivo prospetta unicamente un vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c., in punto di violazione dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., deve rilevarsi che: come correttamente osservato dalla parte controricorrente, in questa sede non deve compiersi una valutazione circa la correttezza dell'interpretazione della scrittura del 22.8.2008 compiuta dalla Corte territoriale (costituente accertamento di fatto riservato al giudice di merito), ma deve soltanto verificarsi se sia stata violata una qualche regola di ermeneutica contrattuale; le deduzioni svolte dal ricorrente si incentrano sul contenuto della clausola d) e insistono sulla rilevanza decisiva dell'espressione «nella sola ipotesi in cui per qualsivoglia ragione non sia dato seguito al progetto "[OSCURATO:PERSONA]"», che evidenzierebbe -in negativo- l'irrilevanza di qualsiasi altra circostanza, ivi compresa la liberazione dei locali da parte di GITE entro il luglio 2009; con ciò, tuttavia, il ricorrente mostra di non considerare che, alla luce dei sopra richiamati principi di legittimità, l'interpretazione di una clausola contrattuale non può basarsi esclusivamente sul dato letterale (ancorché centrale), ma comporta la necessità di una valutazione della comune intenzione delle parti desumibile anche dalla interpretazione complessiva delle clausole, alla luce di una lettura "funzionale" del complesso dell'atto che tenga conto dello scopo pratico perseguito dalle parti; dal che consegue, in concreto, che il motivo non si confronta compiutamente con la ratio della decisione (che non ha inteso limitarsi all'interpretazione letterale di una clausola isolata dal suo contesto, ma ha evidenziato -a pag. 17- che l'obbligo all'indennizzo era stato assunto "nell'ambito e nel contesto della convenzione" e che solo "entro questo programma negoziale" la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto indennizzare il Tessari, concludendo -a pag. 18- che il Giusti, tramite la [OSCURATO:SOCIETA], aveva accettato di garantire la posizione del Tessari "entro la cornice della convenzione") e che le censure risultano pertanto inidonee a prospettare in modo adeguato una violazione delle regole ermeneutiche, che avrebbe dovuto essere argomentata in relazione al complesso dei canoni interpretativi cui la Corte ha mostrato di essersi attenuta; ciò comporta che, benché formalmente deducente un vizio ex art.360, n. 3 c.p.c., la censura svolta col primo motivo -che sostanzialmente contesta al Giudice di appello di non essersi limitato all'interpretazione autonoma della clausola d)- si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito volta a sollecitare una lettura -di segno opposto rispetto a quella compiuta dalla Corte territoriale- incentrata sul dato letterale di una specifica clausola; il secondo motivo deduce «violazione dell'art. 1355 c.c. e/o dell'art. 1358 e 1359 c.c.

Li.

Natura meramente potestativa della condizione sospensiva del rilascio dell'immobile di Elle/[OSCURATO:SOCIETA] entro il 30/06/2009, come ricostruita dalla Corte di Appello di Venezia, sua nullità.

Avveramento della condizione, ex art. 1359 c.c. per condotta contraria ai principi di cui all'art. 1358 c.c. di chi aveva un interesse contrario all'avveramento della condizione»; il ricorrente rileva che «la statuizione finale cui è giunta la Corte di Appello è illegittima anche ipotizzando - per assurdo - la correttezza dell'impianto esegetico dalla medesima offerto»; andava considerato, infatti, che l'adempimento dell'obbligazione di rilascio al 30.6.2009 assunta da Gite era rimesso alla mera volontà di [OSCURATO:PERSONA] (che, controllando il 70% del capitale, aveva il governo delle decisioni della società) il quale, essendo socio accomandatario e di riferimento di [OSCURATO:SOCIETA], «aveva, nel contempo un interesse assolutamente contrario all'avveramento della condizione dipendendo da essa -secondo quanto affermato dalla Corte di Appello- un tassello fondamentale al sorgere dell'obbligazione indennitaria», in quanto «se Gite non avesse adempiuto all'obbligazione di rilascio al 30/6/2009 [OSCURATO:SOCIETA] si sarebbe, in ogni caso, liberata dell'obbligazione indennitaria»; ne conseguiva che la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere che la condizione costituita dal rilascio dell'immobile entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era «da qualificarsi come meramente potestativa e quindi nulla ex art. 1355 c.c.» o, alternativamente, che essa doveva «ritenersi avverata ai sensi dell'art.1359 c.c.»; anche questo motivo è inammissibile, per palese novità delle questioni; con esso, infatti, vengono svolte deduzioni che ruotano intorno al tema della condizione potestativa, che tuttavia non risulta evocato da parte della Corte di Appello, ma viene introdotto dal ricorrente sulla base di una interpretazione della motivazione della sentenza svolta al lume di circostanze di fatto, quali l'assetto societario della GITE (che, peraltro, trascurano la circostanza che il Tessari era l'accomandatario della società e, dunque, l'amministratore); col terzo motivo, il ricorrente denuncia «violazione dell'art. 132 comma II nr. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. [...].

Motivazione insanabilmente contraddittoria circa un punto decisivo della controversia: la natura autonoma o condizionata della obbligazione di pagamento dedotta nella clausola d) della scrittura privata 22 agosto 2008»; il Tessari evidenzia che la sentenza contiene -a pag. 16, ultimo paragrafo- l'affermazione della «natura autonoma ed assoluta dell'obbligazione assunta da [OSCURATO:SOCIETA] in favore di [OSCURATO:PERSONA]» e -nel paragrafo successivo- l'affermazione che il diritto all'indennizzo sarebbe sorto solo se [OSCURATO:SOCIETA]. avesse rilasciato il vecchio immobile di Desenzano entro il mese di luglio 2009; conclude che «delle due l'una: o l'obbligazione di pagamento dell'indennizzo -fermo restando il testuale presupposto del mancato trasferimento presso la nuova discoteca entro il 31/12/2009- sorge anche se il mancato trasferimento "non dipende da propri inadempimenti ... o dal comportamento del generai contractor o addirittura di terzi o dal caso fortuito", oppure esso è dipendente dal comportamento di un terzo, [OSCURATO:SOCIETA].», che è tale rispetto al rapporto obbligatorio tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è infondato, giacché la violazione denunciata presuppone l'esistenza di affermazioni contraddittorie interne alla sentenza, mentre nel caso di specie la contraddizione viene individuata al lume di una esegesi della scrittura del 22.8.2008 -sostenuta dal ricorrente- diversa da quella compiuta dal Giudice di appello; quanto alla sentenza, non esiste, invero, un'insanabile contraddizione fra l'affermazione che la [OSCURATO:SOCIETA] si era assunta l'impegno di indennizzare il Tessari in caso di impossibilità di trasferimento della Gite nei nuovi locali e l'ulteriore affermazione secondo cui l'indennizzo era condizionato, a monte, al rispetto della data di rilascio dell'immobile di Desenzano da parte di Gite; il ricorso va pertanto, nel complesso, rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ek_s ORDINANZA sul ricorso 28907/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 11 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 762/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] agì in sede monitoria (per l'importo di oltre 1.954.000,00 euro) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e dei soci accomandatari, in forza della clausola d) della scrittura privata del 22.8.2008 intercorsa fra la detta [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C. (di cui il Giusti era socio accomandante con partecipazione maggioritaria), la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Tessari in proprio; dedusse che la [OSCURATO:SOCIETA], proprietaria e locatrice dell'immobile sito in Desenzano sul Garda in cui la Gite gestiva una discoteca, si era determinata a vendere detto immobile alla [OSCURATO:SOCIETA]. (che intendeva acquistarlo libero da vincoli derivanti dalla prelazione della conduttrice e senza attendere la scadenza della locazione) ed aveva convenuto con la Gite (a fronte della rinuncia della stessa all'esercizio del diritto di prelazione e al termine naturale di scadenza del contratto) di locarle un altro immobile (denominato "[OSCURATO:PERSONA]") che avrebbe realizzato in Lonato; che l'accordo del luglio 2008 prevedeva l'incarico da parte della [OSCURATO:SOCIETA] alla Elli di ristrutturare l'immobile di Lonato, nonché l'effettuazione, da parte della Etti in favore della Gite, di pagamenti periodici di 80.000,00 euro mensili per il periodo compreso fra il rilascio dell'immobile di Desenzano (da effettuarsi entro il 30.6.2009) e la consegna dei nuovi locali di Lonato (prevista entro il 31.12.2009); che, a garanzia dell'esatto adempimento dell'anzidetta obbligazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. si era impegnata a rilasciare alla Gite idonea polizza fideiussoria da parte di un primario istituto di credito; che alla lett. d) della scrittura era stato inoltre convenuto che «la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] si impegna a riconoscere al sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio, a titolo di indennizzo, la somma pari al volume d'affari sviluppato dalla [OSCURATO:SOCIETA] nell'anno 2008 quale risulterà dalle scritture contabili che la stessa esibirà e ciò, nella sola ipotesi in cui per una qualsivoglia ragione non sia dato seguito al progetto "[OSCURATO:PERSONA]" ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] non possa ivi trasferire l'attività della [OSCURATO:SOCIETA] nei tempi previsti al punto b) di cui alla convenzione»; che, a seguito dell'inadempimento da parte della Elli agli obblighi di pagamento dell'importo periodico e di consegna della fideiussione, la Gite aveva eccepito l'inoperatività dell'obbligazione di rilascio prevista dalla scrittura del luglio 2008; che il 24.7.2009 era stato raggiunto un accordo con cui la nuova proprietaria dell'immobile di Desenzano ([OSCURATO:SOCIETA].) si era impegnata a pagare alla Gite la complessiva somma di 600.000,00 euro (oltre IVA), la metà alla firma dell'atto notarile (avvenuta il 30.7.2009) e la restante metà al rilascio del bene; che l'immobile denominato [OSCURATO:PERSONA] non era stato posto a disposizione della Gite nei termini previsti in quanto il Comune di Lonato non aveva autorizzato l'apertura della nuova discoteca; avverso il decreto ingiuntivo proposero tempestiva opposizione sia la [OSCURATO:SOCIETA] che i soci accomandatari; il Tribunale di Verona accolse l'opposizione e revocò il d.i., condannando l'opposto al pagamento delle spese di lite; la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado, con condanna del Tessari al pagamento delle spese del grado in favore della [OSCURATO:SOCIETA], di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi dell'altra accomandataria [OSCURATO:PERSONA] (il medesimo [OSCURATO:PERSONA], nonché Cristiano e [OSCURATO:PERSONA]); La Corte ha affermato, fra l'altro, che: «il senso dell'accordo [del luglio 2008] appare il seguente: l'acquirente dell'immobile intende conseguire la disponibilità dell'immobile chiedendo al conduttore di rinunciare ai diritti derivanti dal contratto di locazione; il conduttore è disposto a farlo se e solo se - dopo che proprietario e acquirente si siano impegnati nella realizzazione della nuova sede della discoteca - l'acquirente rilascerà una fideiussione ed eseguirà i pagamenti concordati fino alla consegna della nuova discoteca. L'evento dedotto in condizione è più esattamente il rilascio della polizza fideiussoria perché il conduttore avrebbe potuto escutere la polizza qualora l'acquirente - generai contractor non avesse provveduto con puntualità ai pagamenti mensili»; «la clausola d) tutela l'interesse del Tessari per l'ipotesi in cui, al rilascio dell'immobile da parte del conduttore [OSCURATO:SOCIETA]., non segua il trasferimento dell'attività imprenditoriale nel nuovo immobile nei tempi programmati. [OSCURATO:SOCIETA]. si assume l'impegno di indennizzare Tessari anche nell'ipotesi che l'impossibilità del trasferimento dell'attività di [OSCURATO:SOCIETA]. non dipenda da propri inadempimenti come committente dei lavori della nuova discoteca ma dal comportamento del generai contractor o addirittura di terzi o dal caso fortuito»; «il diritto all'indennizzo non è però condizionato solo dall'evento negativo (mancata realizzazione del progetto di [OSCURATO:PERSONA]) descritto nella clausola. L'obbligo è assunto nell'ambito e nel contesto della convenzione 22 agosto 2008 se e in quanto all'accordo sia data attuazione senza portare a termine il progetto nei tempi previsti. Il diritto di credito sarebbe sorto solo se GITE s:a.s. avesse rilasciato il vecchio immobile di Desenzano entro luglio 2009 e non avesse potutò trasferirsi nel nuovo immobile di Lonato entro la fine del 2009. Solo entro questo programma negoziale il proprietario [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto indennizzare il socio della [OSCURATO:SOCIETA].. L'indennizzo non sarebbe sorto, come è concretamente avvenuto, se [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse rilasciato l'immobile nei tempi programmati»; «mancano precisi e indispensabili elementi testuali per concludere che [...] la clausola d) costituisse un contratto autonomo destinato a rimanere efficace anche in caso di mancata liberazione dell'immobile entro il mese di luglio del 2009»; «non rileva stabilire se [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato all'accordo 30 luglio 2009 e se le parti che vi parteciparono fossero in grado [di] rendere inefficace la clausola d) della scrittura privata 22 agosto 2008. Non avendo [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. dato esecuzione all'accordo, la condicio sine qua non dell'indennizzo non si era realizzata. La clausola d) era già definitivamente inefficace»;ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi; hanno resistito, con unico controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., già [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.p.a., nonché l'ex socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi dell'altra ex socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA], ossia il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e Cristiano e [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt.1362 e segg. c.c., nonché «mancato esame/valorizzazione del testo dell'art. d) della scrittura privata 22 agosto 2008 nella parte in cui afferma che l'obbligo di pagamento dell'indennità sorge "nella sola ipotesi in cui per qualsivoglia ragione non sia dato seguito al progetto "[OSCURATO:PERSONA]"»; il Tessari censura la sentenza impugnata là dove ha escluso l'autonomia della clausola d) ed evidenzia che «l'obbligazione di pagare l'indennizzo era condizionat[a] alla "sola ipotesi" del mancato trasferimento dell'attività in un dato termine» e che l'espressione usata aveva «un chiaro valore individuativo dell'unico evento cui la comune intenzione delle parti intendeva rimettere il sorgere dell'obbligazione indennitaria il che vale, in negativo, ad escludere qualsivoglia altro evento o circostanza»; sostiene pertanto che «l'analisi testuale della norma avrebbe consentito alla Corte di Appello di rinvenirvi quei "precisi ed indispensabili elementi testuali" per poter affermare che l'obbligo di pagamento dell'indennizzo - assunto da [OSCURATO:SOCIETA] in favore di Tessari - era destinato a rimanere efficace anche in caso di mancata liberazione dell'immobile entro il mese di luglio 2009»; il motivo è inammissibile; va premesso che «l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, oppure - nel vigore della novellato testo di detta norma - nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti» (Cass. n. 14355/2016); di talché, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma può afferire solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr. Cass. n. 2465/2015); a ciò deve aggiungersi che l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (cfr. Cass. n. 23701/2016, Cass. n. 6675/2018, Cass. n. 34795/2021 e Cass. n. 2173/2022); più precisamente, «nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi» (Cass. n. 24699/2021; cfr. anche Cass. n. 13595/2020); tanto premesso e tenuto conto che il motivo prospetta unicamente un vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c., in punto di violazione dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., deve rilevarsi che: come correttamente osservato dalla parte controricorrente, in questa sede non deve compiersi una valutazione circa la correttezza dell'interpretazione della scrittura del 22.8.2008 compiuta dalla Corte territoriale (costituente accertamento di fatto riservato al giudice di merito), ma deve soltanto verificarsi se sia stata violata una qualche regola di ermeneutica contrattuale; le deduzioni svolte dal ricorrente si incentrano sul contenuto della clausola d) e insistono sulla rilevanza decisiva dell'espressione «nella sola ipotesi in cui per qualsivoglia ragione non sia dato seguito al progetto "[OSCURATO:PERSONA]"», che evidenzierebbe -in negativo- l'irrilevanza di qualsiasi altra circostanza, ivi compresa la liberazione dei locali da parte di GITE entro il luglio 2009; con ciò, tuttavia, il ricorrente mostra di non considerare che, alla luce dei sopra richiamati principi di legittimità, l'interpretazione di una clausola contrattuale non può basarsi esclusivamente sul dato letterale (ancorché centrale), ma comporta la necessità di una valutazione della comune intenzione delle parti desumibile anche dalla interpretazione complessiva delle clausole, alla luce di una lettura "funzionale" del complesso dell'atto che tenga conto dello scopo pratico perseguito dalle parti; dal che consegue, in concreto, che il motivo non si confronta compiutamente con la ratio della decisione (che non ha inteso limitarsi all'interpretazione letterale di una clausola isolata dal suo contesto, ma ha evidenziato -a pag. 17- che l'obbligo all'indennizzo era stato assunto "nell'ambito e nel contesto della convenzione" e che solo "entro questo programma negoziale" la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto indennizzare il Tessari, concludendo -a pag. 18- che il Giusti, tramite la [OSCURATO:SOCIETA], aveva accettato di garantire la posizione del Tessari "entro la cornice della convenzione") e che le censure risultano pertanto inidonee a prospettare in modo adeguato una violazione delle regole ermeneutiche, che avrebbe dovuto essere argomentata in relazione al complesso dei canoni interpretativi cui la Corte ha mostrato di essersi attenuta; ciò comporta che, benché formalmente deducente un vizio ex art.360, n. 3 c.p.c., la censura svolta col primo motivo -che sostanzialmente contesta al Giudice di appello di non essersi limitato all'interpretazione autonoma della clausola d)- si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito volta a sollecitare una lettura -di segno opposto rispetto a quella compiuta dalla Corte territoriale- incentrata sul dato letterale di una specifica clausola; il secondo motivo deduce «violazione dell'art. 1355 c.c. e/o dell'art. 1358 e 1359 c.c. Li. Natura meramente potestativa della condizione sospensiva del rilascio dell'immobile di Elle/[OSCURATO:SOCIETA] entro il 30/06/2009, come ricostruita dalla Corte di Appello di Venezia, sua nullità. Avveramento della condizione, ex art. 1359 c.c. per condotta contraria ai principi di cui all'art. 1358 c.c. di chi aveva un interesse contrario all'avveramento della condizione»; il ricorrente rileva che «la statuizione finale cui è giunta la Corte di Appello è illegittima anche ipotizzando - per assurdo - la correttezza dell'impianto esegetico dalla medesima offerto»; andava considerato, infatti, che l'adempimento dell'obbligazione di rilascio al 30.6.2009 assunta da Gite era rimesso alla mera volontà di [OSCURATO:PERSONA] (che, controllando il 70% del capitale, aveva il governo delle decisioni della società) il quale, essendo socio accomandatario e di riferimento di [OSCURATO:SOCIETA], «aveva, nel contempo un interesse assolutamente contrario all'avveramento della condizione dipendendo da essa -secondo quanto affermato dalla Corte di Appello- un tassello fondamentale al sorgere dell'obbligazione indennitaria», in quanto «se Gite non avesse adempiuto all'obbligazione di rilascio al 30/6/2009 [OSCURATO:SOCIETA] si sarebbe, in ogni caso, liberata dell'obbligazione indennitaria»; ne conseguiva che la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere che la condizione costituita dal rilascio dell'immobile entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era «da qualificarsi come meramente potestativa e quindi nulla ex art. 1355 c.c.» o, alternativamente, che essa doveva «ritenersi avverata ai sensi dell'art.1359 c.c.»; anche questo motivo è inammissibile, per palese novità delle questioni; con esso, infatti, vengono svolte deduzioni che ruotano intorno al tema della condizione potestativa, che tuttavia non risulta evocato da parte della Corte di Appello, ma viene introdotto dal ricorrente sulla base di una interpretazione della motivazione della sentenza svolta al lume di circostanze di fatto, quali l'assetto societario della GITE (che, peraltro, trascurano la circostanza che il Tessari era l'accomandatario della società e, dunque, l'amministratore); col terzo motivo, il ricorrente denuncia «violazione dell'art. 132 comma II nr. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. [...]. Motivazione insanabilmente contraddittoria circa un punto decisivo della controversia: la natura autonoma o condizionata della obbligazione di pagamento dedotta nella clausola d) della scrittura privata 22 agosto 2008»; il Tessari evidenzia che la sentenza contiene -a pag. 16, ultimo paragrafo- l'affermazione della «natura autonoma ed assoluta dell'obbligazione assunta da [OSCURATO:SOCIETA] in favore di [OSCURATO:PERSONA]» e -nel paragrafo successivo- l'affermazione che il diritto all'indennizzo sarebbe sorto solo se [OSCURATO:SOCIETA]. avesse rilasciato il vecchio immobile di Desenzano entro il mese di luglio 2009; conclude che «delle due l'una: o l'obbligazione di pagamento dell'indennizzo -fermo restando il testuale presupposto del mancato trasferimento presso la nuova discoteca entro il 31/12/2009- sorge anche se il mancato trasferimento "non dipende da propri inadempimenti ... o dal comportamento del generai contractor o addirittura di terzi o dal caso fortuito", oppure esso è dipendente dal comportamento di un terzo, [OSCURATO:SOCIETA].», che è tale rispetto al rapporto obbligatorio tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è infondato, giacché la violazione denunciata presuppone l'esistenza di affermazioni contraddittorie interne alla sentenza, mentre nel caso di specie la contraddizione viene individuata al lume di una esegesi della scrittura del 22.8.2008 -sostenuta dal ricorrente- diversa da quella compiuta dal Giudice di appello; quanto alla sentenza, non esiste, invero, un'insanabile contraddizione fra l'affermazione che la [OSCURATO:SOCIETA] si era assunta l'impegno di indennizzare il Tessari in caso di impossibilità di trasferimento della Gite nei nuovi locali e l'ulteriore affermazione secondo cui l'indennizzo era condizionato, a monte, al rispetto della data di rilascio dell'immobile di Desenzano da parte di Gite; il ricorso va pertanto, nel complesso, rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d
Sentenza Cassazione n. 19969/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris