CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 25059/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di, per procura speciale in-ricorrente --contro-[OSCURATO:PERSONA] 2016 srl, in persona del legale rappres. p.t.,in giudizio con la mandataria [OSCURATO:PERSONA] spa;-intimata-avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1739/2021, depositatail 23.11.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.06.2026dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13466/2022Numero sezionale 2685/2026Numero di raccolta generale 25059/2026Data pubblicazione 06/09/2026RILEVATO [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nella qualità di debitriceprincipale e garante, proponevano opposizione al decreto emesso dalTribunale di Teramo con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, infavore dell’allora [OSCURATO:PERSONA] spa, della somma di € 101.343,28 per omessorimborso delle rate di un mutuo chirografario dell’importo di € 104.000,00.Gli opponenti dapprima contestavano il superamento del limite soglia ai finidell’usura, l’illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi ed infinel’indeterminatezza della garanzia tale da non permettere l’individuazione delsoggetto garantito.In sede di precisazione delle conclusioni, lamentavano altresì la nullità delmutuo in quanto privo della sottoscrizione ed il superamento dell’usura anchecon riguardo al TAEG.Il Tribunale di Teramo rigettava l’opposizione condannando l’[OSCURATO:SOCIETA] ed ilPetrucci alla rifusione delle spese di lite anche nei confronti della cessionariadel credito, rilevando che erano generiche le doglianze sollevate dagliopponenti per l’incompatibilità tra l’anatocismo ed il piano di ammortamentoalla francese praticato nella fattispecie.Con sentenza del 19.10.2021 la Corte territoriale rigettava l’appello dellaEdilpi srl e di [OSCURATO:PERSONA], osservando che: vi era stato riconoscimentodella legittimazione dell’appellata (terza intervenuta in primo grado); erainfondato il motivo relativo alla nullità del contratto di mutuo per difetto dellaforma scritta (avendo gli appellanti dedotto che, ai fini della prova delfinanziamento, non era sufficiente la lettera di adesione inviata dall’istitutodi credito e comunque sottoscritta dalla [OSCURATO:SOCIETA] , né la successiva nota dellasuddetta società del 19 gennaio 2012 in cui si dava atto dell’avvenutofinanziamento), in quanto erano stati acquisiti la scheda contrattuale, ildocumento di sintesi e il piano di ammortamento; la censura sulNumero registro generale 13466/2022Numero sezionale 2685/2026Numero di raccolta generale 25059/2026Data pubblicazione 06/09/2026superamento del limite soglia degli interessi era assai generica, assumendochiaramente a riferimento il solo TAEG (in effetti indicato in contratto nellamisura del 9,42%) senza alcuna specificazione del periodo in cui talesuperamento si sarebbe verificato e rispetto a quale parametro (vale a direil decreto ministeriale di riferimento); in realtà, gli appellanti si erano limitatia rilevare come (al fine di superare l’obiezione in ordine alla possibile tardivitàdella introduzione della questione in deroga rispetto al regime dellepreclusioni) l’usura, trattandosi di nullità di portata generale, poteva essererilevata anche in via officiosa in ogni stato e grado del giudizio; una simileimpostazione prestava il fianco ad alcuni rilievi che consentivano diaddivenire ad una sostanziale condivisione della decisione di primo grado; alriguardo, non era stato soddisfatto un onere quanto meno allegatorio relativoalla specificazione delle singole voci relative all’asserita usura oggettiva; ildecreto ministeriale di riferimento del 20 dicembre 2011 aveva previsto untasso soglia del 16,8875% (trattandosi di finanziamento alle imprese)pacificamente superiore ai tassi applicati nella fattispecie in questione, siacon riguardo al TAEG che in ordine al tasso mora (maggiorazione di due puntipercentuali del 6,75%); a fronte del quadro probatorio tratteggiato, il temadel superamento del tasso soglia era da rigettare e conseguentementedoveva escludersi anche la fondatezza delle ulteriori doglianze riguardanti laviolazione, ad opera della banca, del canone generale della buona fede edell’indispensabilità di una c.t.u.; gli appellanti avevano lamentato, nellacomparsa conclusionale, anche la nullità della fideiussione perché redatta sulmodello ABI e limitatamente ad alcune clausole (segnatamente articoli 4-5sul recesso del fideiussore, 8 sul pagamento a prima richiesta, 10 sullaresponsabilità sussidiaria, 11 sulle limitazioni all’esercizio del diritto diregresso, 12 sull’inopponibilità dell’estinzione dell’obbligazione principale, 13sulla deroga alla responsabilità sussidiaria, 18 sulla risoluzione dellecontroversie), ma omettendo di produrre lo schema ABI, nè avevano allegatoNumero registro generale 13466/2022Numero sezionale 2685/2026Numero di raccolta generale 25059/2026Data pubblicazione 06/09/2026e dimostrato che l’inserimento delle clausole in questione era stata decisivaper il riconoscimento della garanzìa.[OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cassazione, avverso la suddettasentenza d’appello, affidandosi a sei motivi. Non si costituita la parteintimata.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 comma2 lett. a) e comma 3 L. 287/1990 e 101 T.F.U.E, 1418, 1419. 1936 c.c. 115e 116 cpc, sotto il profilo di cui all’art. 360, 1 c. n. 3 cpc, per aver la Corted’appello affermato che non era stato «dimostrato che l’inserimento dellaclausola o anche delle altre sia stata decisiva per il riconoscimento dellagaranzia».Al riguardo, i ricorrenti invocano il principio per cui sono parzialmente nulli icontratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulledall'Authority perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unioneeuropea, e tale nullità è «limitata alle singole clausole che riproducono loschema unilaterale che costituisce l'intesa vietata».Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 117 d.lg.385/1993, 1326 c.c. e degli artt. 115 e 116 cpc, sotto il profilo di cui all’art.360, 1 c. n. 3 cpc, per aver la Corte d’appello ritenuto provato il contratto difinanziamento sulla base di una lettera che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva consegnatoalla banca in data 19.1.2012, nella quale essa riconosceva un finanziamentodi € 104.000,00 avvenuto un mese prima, in data 6.12.2011, affermandoche “competeva agli appellanti che questa eccezione avevano proposto«produrre o ripristinare in appello, se già prodotti in primo grado, i documentisui quali basano il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosidella facoltà, di cui all'art. 76 delle disposizioni di attuazione c.p.c., onde farsirilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perchèquesti documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello.Numero registro generale 13466/2022Numero sezionale 2685/2026Numero di raccolta generale 25059/2026Data pubblicazione 06/09/2026In caso contrario, l'appellante subisce le conseguenze della mancataproduzione del proprio fascicolo ed altresì della mancata restituzione delfascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti - anche sefavorevoli all'appellato, ma dei quali egli chiede una rivalutazione in sede digravame - che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice diappello, tenuto a decidere ai sensi dell'art. 115 c.p.c. sulla base del materialeprobatorio sottoposto alla sua attenzione, non ha avuto la possibilità diesaminare».Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112cpc per omessa pronuncia su un motivo di appello, sotto il profilo di cui all’art.360, 1 c. n. 4 cp, per non aver la Corte territoriale deciso sulla difesa per cuila banca, al fine della prova del credito, aveva allegato il solo saldaconto exart. 50 T.U. legge bancaria.Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ., sotto il profilo di cui all’art. 360, 1 c. n. 3 cpc, in quanto la Corte dimerito non aveva tenuto conto che il valore probatorio del saldaconto perdeefficacia nel successivo giudizio di opposizione, essendo esso un giudizio acognizione piena in cui le parti devono dimostrare compiutamente le proprieragioni a mente dell’art. 2697 cod. civ., sicché la prova del credito non risultaaltrimenti fornita.Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112cpc per omessa pronuncia su un motivo di appello, sotto il profilo di cui all’art.360, 1 c. n. 4 cpc, in ordine alla questione dell’osservanza del principio dellabuona fede circa la garanzia fideiussoria.Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 111, 6 c.Cost., 132 cpc, ex art. 360, 1 c. n. 4 cpc, per aver la Corte territorialeaffermato: «Non è controversa, si legge a pag. 2 rigo 33, la sottoscrizionead opera della ditta [OSCURATO:SOCIETA] di un contratto di mutuo chirografariodell’importo di € 104.000,00», in contrasto con la realtà effettuale e con laNumero registro generale 13466/2022Numero sezionale 2685/2026Numero di raccolta generale 25059/2026Data pubblicazione 06/09/2026stessa sentenza visto che nella successiva pagina, al rigo 26, si legge che«agli atti di causa del presente giudizio di appello, non vi è traccia delladocumentazione suddetta», emergendo dunque due affermazioni in perfettacontraddizione fra loro.Il primo motivo è inammissibile perché l’eccezione di nullità della fideiussionein quanto redatta sul modello ABI-e limitatamente alle suddette clausole - èstata sollevata tardivamente nella comparsa conclusionale in appello.Ove la nullità di una clausola contrattuale sia rilevabile d'ufficio, la suadeduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che lastessa emerga dai dati già acquisiti al processo; tuttavia, la parte che in sededi legittimità lamenti il mancato rilievo ufficioso della menzionata invaliditàdeve dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto dispecificità - anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementiche avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla (Cass., n. 22102/2025).Nella specie, la questione della fideiussione non emergeva dal giudizio dimerito.Il secondo motivo è inammissibile, non cogliendo la specifica ratio decidendi(che non riguarda la prova di un fatto negativo, come lamentato nel ricorso).Invero, la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di nullità del contratto dimutuo, avendo esplicitamente chiarito il giudice di primo grado l’esistenzaagli atti della scheda contrattuale, del documento di sintesi e del piano diammortamento (cfr pagg. 3 -4 della sentenza). Agli atti di causa del presentegiudizio di appello, non vi è traccia della documentazione suddetta.Lo stesso giudice di secondo grado ha poi correttamente rilevato chel'appellante subisce le conseguenze della mancata produzione del propriofascicolo ed altresì della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte,quando questo contenga documenti - anche se favorevoli all'appellato, madei quali egli chiede una rivalutazione in sede di gravame - che non ha avutocura di produrre in copia.Numero registro generale 13466/2022Numero sezionale 2685/2026Numero di raccolta generale 25059/2026Data pubblicazione 06/09/2026Tuttavia, i ricorrenti non hanno censurato le suesposte rationes, limitandosiad una generica doglianza riguardante l’asserita inadeguatezza della letteradi adesione inviata dall’istituto di credito al fine della forma scritta adsubstantiam.Il terzo e quarto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loroconnessi, sono parimenti inammissibili, non cogliendo la ratio decidendi,avendo la Corte d’appello affermato che, come accertato dal Tribunale, eranostate prodotti la scheda contrattuale, il documento di sintesi e il piano diammortamento. Pertanto, la questione dell’efficacia del saldaconto è deltutto irrilevante.Il quinto motivo è inammissibile, poiché la Corte d’appello ha esaminato laquestione della violazione della buona fede, escludendo la violazione delrelativo principio, con argomentazione insindacabile in questa sede.Il sesto motivo, infine, è del pari inammissibile in quanto non coglie la ratiodecidendi, in quanto la Corte d’appello non ha emesso alcuna statuizionecontraddittoria, avendo affermato – come suesposto in ordine al secondomotivo- che la documentazione esaminata dal Tribunale, ritenuta adeguataa dimostrare il mutuo oggetto di causa, non risultava acquisita negli attid’appello, senza che il ricorrente ne avesse prodotto copia.Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della banca. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ovedovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.Il PresidenteNumero registro generale 13466/2022Numero sezionale 2685/2026Numero di raccolta generale 25059/2026Data pubblicazione 06/09/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA]