Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 25505/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i quattro motivi di ricorso sono intrisi di genericità, costituendo la pedissequa riproduzione dei corrispondenti motivi d'appello, cui la Corte ha fornito adeguata risposta evidenziando: - (primo motivo) la esclusiva riferibilità della tessera poste pay su cui è stata riversata la somma provento della truffa, all'imputato, cui si aggiunge la pretestuosità della difesa basata sullo smarrimento della carta, denunciato come avvenuto in epoca successiva alla chiusura del conto ed al prelievo del denaro; - "la pessima biografia" criminale dell'imputato, ostativa all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. (secondo motivo) e delle attenuanti generiche (terzo motivo), ma giustificativa della recidiva (quarto motivo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] r La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i quattro motivi di ricorso sono intrisi di genericità, costituendo la pedissequa riproduzione dei corrispondenti motivi d'appello, cui la Corte ha fornito adeguata risposta evidenziando: - (primo motivo) la esclusiva riferibilità della tessera poste pay su cui è stata riversata la somma provento della truffa, all'imputato, cui si aggiunge la pretestuosità della difesa basata sullo smarrimento della carta, denunciato come avvenuto in epoca successiva alla chiusura del conto ed al prelievo del denaro; - "la pessima biografia" criminale dell'imputato, ostativa all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. (secondo motivo) e delle attenuanti generiche (terzo motivo), ma giustificativa della recidiva (quarto motivo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] r La Presidente