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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2025

Cassazione n. 41394/2025

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seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale del riesame di Messina, con ordinanza emessa in data 28 aprile 2025, ha rigettato la richiestadi [OSCURATO:PERSONA] di riesame dell’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione di delitti di omicidio aggravato in concorso e di detenzione e porto di arma aggravati.

2. L’imputazione riguarda l’omicidio, commesso nel 2013, in danno di [OSCURATO:PERSONA],rimasto irrisolto fino alla scelta collaborativa effettuata d a alcuni esp o nenti di spicco della consorteria mafiosa, nel cui ambito era maturato il delitto, che aveva consentito di indirizzare le indagini verso l’attuale indagato.

Premette il Tribunale che la sussistenza dell’associazione mafiosa denominata «clan dei barcellonesi» è un dato processualmente acclaratosin dalla metà degli anni ottanta e fino all’attualità: in ragione degli accertamenti processuali è possibile affermare che il sodalizio barcellonese sia una vera e propria mafia storica. [OSCURATO:PERSONA] venne ucciso all’interno di un baril 1° gennaio 2013 a seguito dell’azione lesiva di due colpi indirizzati alla nuca e al torace sparati con un fucile calibro 12 a canna liscia.

L’uomo era stato colpito da un killer sopraggiunto a bordo di un ciclomotore condotto da altro soggetto;entrambi gli appartenenti al commando erano travisati con un casco integrale.

Un dato incontroverso era il movente dell’omicidio che si era consumato ai danni di una vittima di alta caratura criminalein ragione dei dissapori connessi alla gestione delle estorsioni; [OSCURATO:PERSONA], infatti, era soggetto affiliato al gruppo barcellonese e aveva rivestito il ruolo di collettore dei proventi delle estorsioni, alle dirette dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]; l’omicidio era stato deciso ed autorizzato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in quanto -nell’espletamento dell’attivitàdi sua competenza - il sodale non era ritenuto più affidabile, perché dedito all’alcol e agli stupefacenti.

Il declino della carriera criminale del [OSCURATO:PERSONA] era iniziato nel 2011, quando aveva deciso un’azione punitiva non preventivamente autorizzata dai vertici;egli era stato anche apostrofato pubblicamente quale drogato ed alcolizzato da un altro sodale.

Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] era stato delineato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e confermato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva indicato anche il progressivo declino all’interno della consorteria criminosa. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito dello stato d’animo del [OSCURATO:PERSONA] nel m e se precedente l’omicidio :egli, a seguito dell’omicidio di Isgrò, che riteneva addebitabile ai fratelli Mazzù, aveva temuto di fare la stessa fine.

Il Tribunale del riesame esaminava le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese nel dicembre 2014, cui si aggiungevano quelle di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, infine, da ultimo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha avviato il percorso collaborativo in data 31 ottobre 2023.

Il Tribunale esprimeva un giudizio preliminare di attendibilità dei collaboratori, vagliandone il percorso collaborativo, la genesidel medesimo, il contenuto autoaccusatorio del propalato, le eventuali conferme processuali circa la positività delle collaborazioni, nonché leragioni della decisione di collaborare.

Sotto il profilo della costanza, coerenza intrinseca e precisione del narrato esprimeva un giudizio negativo solo sul propalato di [OSCURATO:PERSONA], stante la divergenza delle dichiarazioni rese dallo stesso a nove anni di distanza.

Il Tribunale aveva valorizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e Siracusa, mentre aveva ritenuto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non si riscontrassero.

Riteneva il Tribunale che risultasse integrata l’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod. pen., sotto entrambi gli aspetti, e che l’omicidio in questione fosse dafare rientrare fra gli omicidi eccellenti o strategici.

Sotto il profilo cautelare rilevava la presunzione di adeguatezza della sola massima misura non scalfita dal decorso del tempo, posto che vi sono elementi che fanno propendere per il perdurare dell’affiliazione dell’indagato al sodalizio di riferimentoanche nel corso della detenzione, quali l’episodio dell’aggressione ad un detenuto perché ritenuto vicino ad un collaboratore.

Il ruolo apicale di persona di fiducia del boss rendeva recessivo il decorso del tempo, il percorso universitario, la revoca della libertà vigilata e il rigetto della misura di prevenzione personale.

La militanza associativa radicata e la ricollocazione nel territorio di storica operatività del sodalizio criminoso non consenton o , poi, di ritenere sussi s tente u n a dissoci a zione idonea a superare detta presunzione.

3. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia, limitando i motivi di doglianza alla sussistenza delle esigenze cautelari, come delineate nel provvedimento impugnato.

Premette la difesa che [OSCURATO:PERSONA] era rimasto ininterrottamente detenuto dal luglio 2013 all’ottobre 2022, quando il magistrato di sorveglianza ne aveva disposto la detenzione domiciliare in Barcellona P.G., in ragione della assenza di ragioni che potessero fare ritenere che il condannato potesse commettere altri delitti stante la corretta condotta intramuraria; il detenuto avrebbe preso pienacontezza del disvalore del suo vissuto , dal qu a l e ha pr e so le distanze, definendosi persona profondamente cambiata.

Non sono evidenziati collegamenti attuali con la criminalità organizzata. [OSCURATO:PERSONA] aveva espiato la residua pena in detenzion e domic i liare, senz a dare adito ad alcun rilievo e successivamente era stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Successivamente egli veniva assunto a tempo indeterminato e il Tribunale di Messina rigettava la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale.

Nel provvedimento reittivo veniva, infatti, dato atto che le ultime manifestazioni di affiliazione mafiosa del ricorrente risalivano al 2016 e che non vi erano stati segn a li successivi che facessero propendere per l’attuale pericolosità sociale del prevenuto; il magistrato di sorveglianza, analogamente, aveva rev o ca to a nticipatamente la mis u ra di sicurezza ritenendo cessata la pericolosità sociale del detenuto. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha proseguito il suo iter di studi anche una volta libero.

Il ricorrentefa p oi rife r im e nto ad altra vicenda ca u telar e che aveva inter e ssato l’indagatoil quale - raggiunto durante la detenzione da una misura cautelare per un fatto del 2013– otteneva l’annullamento da p a rte della C o rte d i C ass a zione sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione in punto alla sussistenza delle esigenze cautelari e il Tribunale del riesame in sede di rinvio annullava l’ordinanza genetica in difetto di elementi che consentissero di attestare una perdurante pericolosità e ciò già nel 2020.

Il ricorrente, in sintesi, sottolinea che il reato per cui è indagato è risalente, che egli ha trascorso quasi tutto il tempo successivo in stato cautelare, che nessun fatto criminoso ulteriore rispetto a quello del 2016 è stata neppure ipotizzato; il pentimento e la resipiscenza del [OSCURATO:PERSONA] sono elementi acclarati; egli si è distaccato dal suo vissuto e non ha alcun contatto né con la criminalità organizzata né con la criminalità comune.

Rileva, infine, che il boss [OSCURATO:PERSONA], di cui egli era ritenuto essere stato persona di fiducia, era deceduto. 3.1 Con il primo motivo rileva la carenza di motivazione circa la operatività della presunzionerelativa di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. : il Tribunale non avrebbe valutato, infatti, il decorso del tempo silente, le attività risocializzanti, l’inserimento nel circuito lavorativo, l’assenza di condotte di penale rilevanza, la presa di distanza dal vissuto precedente e l’interruzione dei contatti con i membri della consorteria.

Né avrebbe dato conto della ragione per cui le esigenze connesse al pericolo di reiterazionecriminosa non potessero essere front eggiate con una misura meno afflittiv a , quale quella degli arresti domiciliari. 3.2 Ladecisioneimpugnata si appaleserebbe contraddittoria poiché in pieno contrasto con la decisione di segno opposto presa cinque anni or sono dal medesimo Tribunale, quando i fatti per cui si procedeva eranoancora più vicini nel tempo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini meglio sotto specificati.

Come già rilevato nella sentenza di questa Corte del 2020 allegata al ricorso, l’errore in cui è incorso anche in questa occasioneil T ribunale del riesame è di avere ritenuto irrilevante il tempo silente ai fini della valutazione de lle esigenze cautelari con riguardo al reato aggravato dal metodo mafioso come se si stesse procedendo per un delitto di partecipazione a mafia storica; [OSCURATO:PERSONA], infatti, è indagato per un delitto aggravato ex art. 416 bis 1 cod. pen. e non già per il reato di cui all’art.416 bis cod. pen.

Pertanto, il principio da applicare è stato espresso nei termini che seguono : in tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd.

"tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo. (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 - 01).

Ed ancora, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., sebbene l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operi una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di contestazione di intraneità al contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorso alle modalità comportamentali tipiche di tali associazioni, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei precedenti (Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, Gambardella, Rv. 285808 – 01 :fattispecie relativa all'applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso nei confronti di persona che annoverava un unico precedente del 2007, in cui la Corte ha annullato, con rinvio al tribunale del riesame, l'ordinanza impugnata rilevando che il notevole arco di tempo trascorso tra il delitto contestato e l'unico precedente gravante sull'indagato, doveva essere valutato alla luce di tutte le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto).

Di conseguenza, il giudizio sulla pericolosità del soggetto non può che assumere, nel caso di specie, un carattere marcatamente relativo, divenendo necessario operare una effettiva valutazione degli elementi astrattamente idonei ad escludere l'operatività della presunzione, tenuto conto del tipo di reato per il quale si procede e delle concrete modalità del fatto.

Per contro, è stato affermato che, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche", la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd.

"tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari. (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 - 01).

Ciò che dunque il Tribunale avrebbe dovuto fare, trovandosi di fronte ad una presunzione relativa, è di dare ampia e compiuta motivazione circa l’irrilevanza -ai fini della valutazione della persistenza e consistenza delle esigenze cautelari - di tuttigli elementi offerti dal difensore proprio al fine di superare tale relatività.

Al contrario, il provvedimento impugnatoha dato molta rilevanza alle pregresse condanne del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., per il quale però nel concreto non si procede, in quanto in questo procedimento non vi è contestazione di intraneità al sodalizio criminoso, conseguentemente, come già detto, la presunzione di pericolositàè meramente relativa e può essere vinta in ragione di tutti gli elementi eventualmente idonei ad una revisione del giudizio di pericolosità.

Il Tribunale ha incentrato la motivazione circa la attualità e concretezza delle esigenze cautelari, tutelabili solo con la custodiacautelare , sul l a in t raneità al sodalizio e su l la irrilevanza del tempo passato, in difetto di dissociazione, stante il ruolodi uomo di fiducia, nonché la gravità dei fatti commessi.

Un particolare rilievo è stato dato, al fine di sostenere il perdurare della pericolosità, nonostante il tempo decorso e lo stato detentivo, all’episodio dell’aggressione ad un altro detenuto, ritenuto vicino al collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel 2016, per il quale egli è stato condannato per lesioni aggravate.

Per contro, nonostante l’onere motivazionale che gravava sul Tribunale, in ragione della relatività della presunzione di pericolosità, da un lato, e delle allegazioni difensive, dall’altro,nessuna reale motivazione è stata fornita quanto alla irrilevanza della risalenza nel tempo del reatostesso, della risalenza nel tempo dell’episodio delle lesioni, de lla mancata applicazione della misura di prevenzione proprio in ragione della non attualità della pericolosità del prevenuto, delle valutazioni fatte dal magistrato di sorveglianza che, proprio in ragione della non attualità dei contatti con la criminalità organizzata, concedeva al [OSCURATO:PERSONA] la detenzione domiciliare; tali elementi, stante la relatività della presunzione di pericolosità avrebbero dovuto essere presi in considerazione e nonliquidati sul mero presupposto della appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] alla mafia storica.

In particolare, il Tribunale di Messina, sezione misure di prevenzione, ha dato rilievo al fatto che i contributi dati dall’indagato all’associazione sono molto risalenti nel tempo perché si collocano fra il 2011 e il 2013, salvo l’episodio del 2016.

Nel medesimo provvedimento quel collegio ha osservato come non siano stati evidenziati elementi sopravvenuti atti a sostenere la perduranza dei contatti in ambienti criminali, ma, al contrario, che, in ragione della documentazione prodotta dalla difesa, l’indagato, là proposto, abbia evidenziato un percorso di studi e lavorativo positivo.

Il provvedimento impugnato, inoltre, non si misura con altro provvedimento, di segno diametralmente opposto, emesso dal medesimo Tribunale del riesame, quale giudice del rinvio a seguito dell’annullamento della precedente ordinanza, che aveva accolto il riesame e annullato l’ordinanza impositiva della misura, proprio in ragione della non attualità delle esigenze cautelari.

Da ultimo, poi, il provvedimento impugnato non ha offerto alcuna motivazione in punto alla scelta della massima misura, in luogo di misure meno afflittive e ciò in contrasto con l’insegnamento di questa Corte che qui si intende ribadire, secondo cui in tema di esigenze cautelari, la presunzione relativa della loro sussistenza, predicata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti ivi indicati, riguarda tutte quelle indicate dall'art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., compresa quella correlata al pericolo di inquinamento probatorio, ferma la necessità di motivare sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari assistiti dal braccialetto elettronico ove non ricorra un'ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere. (Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, Di, Rv. 287813 - 03).

La presunzione relativa, infatti, non esonera il giudice dallo spiegare le ragionidella inidoneità degli arresti domiciliari controllati quando non si sia al cospetto diuna ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza (ormai limitata agli artt. 270,270-bis e 416-bis cod. pen.) (Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651- 01).

Per le ragioni sopraevidenziate l’impugnato provvedimento deve essere annullato con rinvio degli atti per un nuovo giudizioal Tribunale di Messina che s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale del riesame di Messina, con ordinanza emessa in data 28 aprile 2025, ha rigettato la richiestadi [OSCURATO:PERSONA] di riesame dell’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione di delitti di omicidio aggravato in concorso e di detenzione e porto di arma aggravati. 2. L’imputazione riguarda l’omicidio, commesso nel 2013, in danno di [OSCURATO:PERSONA],rimasto irrisolto fino alla scelta collaborativa effettuata d a alcuni esp o nenti di spicco della consorteria mafiosa, nel cui ambito era maturato il delitto, che aveva consentito di indirizzare le indagini verso l’attuale indagato. Premette il Tribunale che la sussistenza dell’associazione mafiosa denominata «clan dei barcellonesi» è un dato processualmente acclaratosin dalla metà degli anni ottanta e fino all’attualità: in ragione degli accertamenti processuali è possibile affermare che il sodalizio barcellonese sia una vera e propria mafia storica. [OSCURATO:PERSONA] venne ucciso all’interno di un baril 1° gennaio 2013 a seguito dell’azione lesiva di due colpi indirizzati alla nuca e al torace sparati con un fucile calibro 12 a canna liscia. L’uomo era stato colpito da un killer sopraggiunto a bordo di un ciclomotore condotto da altro soggetto;entrambi gli appartenenti al commando erano travisati con un casco integrale. Un dato incontroverso era il movente dell’omicidio che si era consumato ai danni di una vittima di alta caratura criminalein ragione dei dissapori connessi alla gestione delle estorsioni; [OSCURATO:PERSONA], infatti, era soggetto affiliato al gruppo barcellonese e aveva rivestito il ruolo di collettore dei proventi delle estorsioni, alle dirette dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]; l’omicidio era stato deciso ed autorizzato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in quanto -nell’espletamento dell’attivitàdi sua competenza - il sodale non era ritenuto più affidabile, perché dedito all’alcol e agli stupefacenti. Il declino della carriera criminale del [OSCURATO:PERSONA] era iniziato nel 2011, quando aveva deciso un’azione punitiva non preventivamente autorizzata dai vertici;egli era stato anche apostrofato pubblicamente quale drogato ed alcolizzato da un altro sodale. Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] era stato delineato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e confermato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva indicato anche il progressivo declino all’interno della consorteria criminosa. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito dello stato d’animo del [OSCURATO:PERSONA] nel m e se precedente l’omicidio :egli, a seguito dell’omicidio di Isgrò, che riteneva addebitabile ai fratelli Mazzù, aveva temuto di fare la stessa fine. Il Tribunale del riesame esaminava le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese nel dicembre 2014, cui si aggiungevano quelle di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, infine, da ultimo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha avviato il percorso collaborativo in data 31 ottobre 2023. Il Tribunale esprimeva un giudizio preliminare di attendibilità dei collaboratori, vagliandone il percorso collaborativo, la genesidel medesimo, il contenuto autoaccusatorio del propalato, le eventuali conferme processuali circa la positività delle collaborazioni, nonché leragioni della decisione di collaborare. Sotto il profilo della costanza, coerenza intrinseca e precisione del narrato esprimeva un giudizio negativo solo sul propalato di [OSCURATO:PERSONA], stante la divergenza delle dichiarazioni rese dallo stesso a nove anni di distanza. Il Tribunale aveva valorizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e Siracusa, mentre aveva ritenuto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non si riscontrassero. Riteneva il Tribunale che risultasse integrata l’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod. pen., sotto entrambi gli aspetti, e che l’omicidio in questione fosse dafare rientrare fra gli omicidi eccellenti o strategici. Sotto il profilo cautelare rilevava la presunzione di adeguatezza della sola massima misura non scalfita dal decorso del tempo, posto che vi sono elementi che fanno propendere per il perdurare dell’affiliazione dell’indagato al sodalizio di riferimentoanche nel corso della detenzione, quali l’episodio dell’aggressione ad un detenuto perché ritenuto vicino ad un collaboratore. Il ruolo apicale di persona di fiducia del boss rendeva recessivo il decorso del tempo, il percorso universitario, la revoca della libertà vigilata e il rigetto della misura di prevenzione personale. La militanza associativa radicata e la ricollocazione nel territorio di storica operatività del sodalizio criminoso non consenton o , poi, di ritenere sussi s tente u n a dissoci a zione idonea a superare detta presunzione. 3. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia, limitando i motivi di doglianza alla sussistenza delle esigenze cautelari, come delineate nel provvedimento impugnato. Premette la difesa che [OSCURATO:PERSONA] era rimasto ininterrottamente detenuto dal luglio 2013 all’ottobre 2022, quando il magistrato di sorveglianza ne aveva disposto la detenzione domiciliare in Barcellona P.G., in ragione della assenza di ragioni che potessero fare ritenere che il condannato potesse commettere altri delitti stante la corretta condotta intramuraria; il detenuto avrebbe preso pienacontezza del disvalore del suo vissuto , dal qu a l e ha pr e so le distanze, definendosi persona profondamente cambiata. Non sono evidenziati collegamenti attuali con la criminalità organizzata. [OSCURATO:PERSONA] aveva espiato la residua pena in detenzion e domic i liare, senz a dare adito ad alcun rilievo e successivamente era stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Successivamente egli veniva assunto a tempo indeterminato e il Tribunale di Messina rigettava la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale. Nel provvedimento reittivo veniva, infatti, dato atto che le ultime manifestazioni di affiliazione mafiosa del ricorrente risalivano al 2016 e che non vi erano stati segn a li successivi che facessero propendere per l’attuale pericolosità sociale del prevenuto; il magistrato di sorveglianza, analogamente, aveva rev o ca to a nticipatamente la mis u ra di sicurezza ritenendo cessata la pericolosità sociale del detenuto. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha proseguito il suo iter di studi anche una volta libero. Il ricorrentefa p oi rife r im e nto ad altra vicenda ca u telar e che aveva inter e ssato l’indagatoil quale - raggiunto durante la detenzione da una misura cautelare per un fatto del 2013– otteneva l’annullamento da p a rte della C o rte d i C ass a zione sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione in punto alla sussistenza delle esigenze cautelari e il Tribunale del riesame in sede di rinvio annullava l’ordinanza genetica in difetto di elementi che consentissero di attestare una perdurante pericolosità e ciò già nel 2020. Il ricorrente, in sintesi, sottolinea che il reato per cui è indagato è risalente, che egli ha trascorso quasi tutto il tempo successivo in stato cautelare, che nessun fatto criminoso ulteriore rispetto a quello del 2016 è stata neppure ipotizzato; il pentimento e la resipiscenza del [OSCURATO:PERSONA] sono elementi acclarati; egli si è distaccato dal suo vissuto e non ha alcun contatto né con la criminalità organizzata né con la criminalità comune. Rileva, infine, che il boss [OSCURATO:PERSONA], di cui egli era ritenuto essere stato persona di fiducia, era deceduto. 3.1 Con il primo motivo rileva la carenza di motivazione circa la operatività della presunzionerelativa di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. : il Tribunale non avrebbe valutato, infatti, il decorso del tempo silente, le attività risocializzanti, l’inserimento nel circuito lavorativo, l’assenza di condotte di penale rilevanza, la presa di distanza dal vissuto precedente e l’interruzione dei contatti con i membri della consorteria. Né avrebbe dato conto della ragione per cui le esigenze connesse al pericolo di reiterazionecriminosa non potessero essere front eggiate con una misura meno afflittiv a , quale quella degli arresti domiciliari. 3.2 Ladecisioneimpugnata si appaleserebbe contraddittoria poiché in pieno contrasto con la decisione di segno opposto presa cinque anni or sono dal medesimo Tribunale, quando i fatti per cui si procedeva eranoancora più vicini nel tempo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini meglio sotto specificati. Come già rilevato nella sentenza di questa Corte del 2020 allegata al ricorso, l’errore in cui è incorso anche in questa occasioneil T ribunale del riesame è di avere ritenuto irrilevante il tempo silente ai fini della valutazione de lle esigenze cautelari con riguardo al reato aggravato dal metodo mafioso come se si stesse procedendo per un delitto di partecipazione a mafia storica; [OSCURATO:PERSONA], infatti, è indagato per un delitto aggravato ex art. 416 bis 1 cod. pen. e non già per il reato di cui all’art.416 bis cod. pen. Pertanto, il principio da applicare è stato espresso nei termini che seguono : in tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo. (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 - 01). Ed ancora, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., sebbene l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operi una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di contestazione di intraneità al contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorso alle modalità comportamentali tipiche di tali associazioni, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei precedenti (Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, Gambardella, Rv. 285808 – 01 :fattispecie relativa all'applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso nei confronti di persona che annoverava un unico precedente del 2007, in cui la Corte ha annullato, con rinvio al tribunale del riesame, l'ordinanza impugnata rilevando che il notevole arco di tempo trascorso tra il delitto contestato e l'unico precedente gravante sull'indagato, doveva essere valutato alla luce di tutte le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto). Di conseguenza, il giudizio sulla pericolosità del soggetto non può che assumere, nel caso di specie, un carattere marcatamente relativo, divenendo necessario operare una effettiva valutazione degli elementi astrattamente idonei ad escludere l'operatività della presunzione, tenuto conto del tipo di reato per il quale si procede e delle concrete modalità del fatto. Per contro, è stato affermato che, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche", la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari. (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 - 01). Ciò che dunque il Tribunale avrebbe dovuto fare, trovandosi di fronte ad una presunzione relativa, è di dare ampia e compiuta motivazione circa l’irrilevanza -ai fini della valutazione della persistenza e consistenza delle esigenze cautelari - di tuttigli elementi offerti dal difensore proprio al fine di superare tale relatività. Al contrario, il provvedimento impugnatoha dato molta rilevanza alle pregresse condanne del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., per il quale però nel concreto non si procede, in quanto in questo procedimento non vi è contestazione di intraneità al sodalizio criminoso, conseguentemente, come già detto, la presunzione di pericolositàè meramente relativa e può essere vinta in ragione di tutti gli elementi eventualmente idonei ad una revisione del giudizio di pericolosità. Il Tribunale ha incentrato la motivazione circa la attualità e concretezza delle esigenze cautelari, tutelabili solo con la custodiacautelare , sul l a in t raneità al sodalizio e su l la irrilevanza del tempo passato, in difetto di dissociazione, stante il ruolodi uomo di fiducia, nonché la gravità dei fatti commessi. Un particolare rilievo è stato dato, al fine di sostenere il perdurare della pericolosità, nonostante il tempo decorso e lo stato detentivo, all’episodio dell’aggressione ad un altro detenuto, ritenuto vicino al collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel 2016, per il quale egli è stato condannato per lesioni aggravate. Per contro, nonostante l’onere motivazionale che gravava sul Tribunale, in ragione della relatività della presunzione di pericolosità, da un lato, e delle allegazioni difensive, dall’altro,nessuna reale motivazione è stata fornita quanto alla irrilevanza della risalenza nel tempo del reatostesso, della risalenza nel tempo dell’episodio delle lesioni, de lla mancata applicazione della misura di prevenzione proprio in ragione della non attualità della pericolosità del prevenuto, delle valutazioni fatte dal magistrato di sorveglianza che, proprio in ragione della non attualità dei contatti con la criminalità organizzata, concedeva al [OSCURATO:PERSONA] la detenzione domiciliare; tali elementi, stante la relatività della presunzione di pericolosità avrebbero dovuto essere presi in considerazione e nonliquidati sul mero presupposto della appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] alla mafia storica. In particolare, il Tribunale di Messina, sezione misure di prevenzione, ha dato rilievo al fatto che i contributi dati dall’indagato all’associazione sono molto risalenti nel tempo perché si collocano fra il 2011 e il 2013, salvo l’episodio del 2016. Nel medesimo provvedimento quel collegio ha osservato come non siano stati evidenziati elementi sopravvenuti atti a sostenere la perduranza dei contatti in ambienti criminali, ma, al contrario, che, in ragione della documentazione prodotta dalla difesa, l’indagato, là proposto, abbia evidenziato un percorso di studi e lavorativo positivo. Il provvedimento impugnato, inoltre, non si misura con altro provvedimento, di segno diametralmente opposto, emesso dal medesimo Tribunale del riesame, quale giudice del rinvio a seguito dell’annullamento della precedente ordinanza, che aveva accolto il riesame e annullato l’ordinanza impositiva della misura, proprio in ragione della non attualità delle esigenze cautelari. Da ultimo, poi, il provvedimento impugnato non ha offerto alcuna motivazione in punto alla scelta della massima misura, in luogo di misure meno afflittive e ciò in contrasto con l’insegnamento di questa Corte che qui si intende ribadire, secondo cui in tema di esigenze cautelari, la presunzione relativa della loro sussistenza, predicata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti ivi indicati, riguarda tutte quelle indicate dall'art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., compresa quella correlata al pericolo di inquinamento probatorio, ferma la necessità di motivare sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari assistiti dal braccialetto elettronico ove non ricorra un'ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere. (Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, Di, Rv. 287813 - 03). La presunzione relativa, infatti, non esonera il giudice dallo spiegare le ragionidella inidoneità degli arresti domiciliari controllati quando non si sia al cospetto diuna ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza (ormai limitata agli artt. 270,270-bis e 416-bis cod. pen.) (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651- 01). Per le ragioni sopraevidenziate l’impugnato provvedimento deve essere annullato con rinvio degli atti per un nuovo giudizioal Tribunale di Messina che s
Sentenza Cassazione n. 41394/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris