CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03747/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il GIP del Tribunale di Torino, con sentenza in data 19.5.2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 644 cod.pen. e, tra le varie statuizioni, disponeva la confisca diretta delle somme di denaro che costituiscono il profitto del reato (pari ad C 23.205,00) ovvero la confisca per equivalente di beni di cui l'imputata abbia la disponibilità sino al valore predetto. 2 Propone ricorso per cassazione l'imputata, per mezzo del difensore, con atto del successivo 30.10.2017, deducendo i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla determinazione dell'ammontare di denaro da assoggettare a confisca, quantificata in maniera vaga e imprecisa, sussistendo contestazione dell'imputata circa gli importi effettivamente riscossi; comunque non si è tenuto conto delle somme restituite dall'imputata ai debitori prima dell'udienza, così ponendo in essere una illegittima duplicazione della diminuzione patrimoniale sopportata dall'imputata. 3. Con requisitoria scritta la Procura generale della Corte di cassazione ha chiesto rigettarsi il ricorso: il giudice ha spiegato correttamente perché il valore dei beni assoggettabili a confisca debba essere quantificato sino alla concorrenza di euro 23.205,00, calcolandolo sulla base dell'ammontare degli interessi usurari effettivamente percepiti dall'imputata, alla luce delle dichiarazioni rese dalle persone offese e delle risultanze investigative compendiate nell'annotazione di p.g.; trattandosi di motivazione adeguata e congrua, giuridicamente corretta, la censura del ricorrente appare rivolta ad ottenere una rivalutazione di elementi di fatto, operazione preclusa in questa sede. Anche il secondo motivo deve ritenersi infondato poiché il giudice, con motivazione coerente con le risultanze investigative e non manifestamente illogica, nel quantificare l'ammontare del denaro o dei beni da assoggettare a confisca, ha tenuto doverosamente conto della clausola di salvezza inserita nell'ultimo comma dell'art. 644 cod.pen. avuto riguardo alla natura della misura di sicurezza in esame. Il ragionamento risulta condivisibile, siccome rispettoso sia della lettera della norma, sia della voluntas legis . Il ricorrente punta, invece, a fornire una differente chiave di lettura del disposto normativo non altrettanto convincente che, oltre a non confrontarsi con le ragioni della decisione, finisce per obliterare la natura della confisca in esame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 644, u.c. , cod.pen., " Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni". Dunque, la misura adottata dal GIP trova espressa copertura normativa, mentre la quantificazione degli importi, come evidenziato anche dalla Procura generale, è frutto di motivata determinazione del profitto fondata sulla individuazione degli interessi usurari percepiti (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) . 2. Inoltre, anche gli argomenti incentrati sul rilievo del rischio di una duplicazione di conseguenze patrimoniali sfavorevoli per l'imputata, a causa della richiamata previsione (che impone la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato o di beni di valore corrispondente) appaiono manifestamente infondati. Innanzitutto, infatti, il concorso della confisca e della azione risarcitoria di natura civilistica non è certo evenienza sconosciuta all'ordinamento, essendo possibile anche per altre fattispecie di reato (come nel caso previsto dall'art. 322 ter cod.pen.). Inoltre, la funzione dell'istituto della confisca e quello del risarcimento del danno sono nettamente differenziate tra di loro: il primo vuole evitare che il reo tragga un vantaggio economico dal reato, non opera a vantaggio della vittima e, nel caso in cui l'ablazione sia disposta per equivalente, ha natura specificamente sanzionatoria (cfr., per tutte, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435); il secondo, invece, mira specificamente al ristoro del danneggiato e prescinde dall'esistenza di vantaggi conseguiti dal reo, che potrebbero anche non essersi realizzati. In tal senso, Sez. 2, n. 28921 del 09/07/2020, Rv. 279675 - 01 , ha già evidenziato come la confisca per equivalente del profitto del reato ( ), attesa l'obbligatorietà della sua imposizione ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., è sempre ordinata anche nel caso in cui il procedimento sia definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta e la sua statuizione non rientri nell'accordo delle parti, e, considerata la totale autonomia di suddetta misura ablatoria "punitiva" rispetto al risarcimento in favore della persona offesa, l'eventuale adozione provvisoria - in sede civile - di un sequestro conservativo non integra alcuna duplicazione sanzionatoria. Inoltre, Sez. 6, n. 38994 del 06/06/2017, Rv. 271082 — 01 aveva già affermato essere legittima la sentenza di condanna (....) che disponga contemporaneamente la confisca ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. del prezzo o del profitto del reato e la condanna al risarcimento del danno subito dalla persona offesa; invero, a differenza del risarcimento del danno, che mira al ristoro del danneggiato, prescindendo dall'esistenza di vantaggi conseguiti dal reo, la confisca non opera a vantaggio della vittima, ma tende ad evitare che il reo tragga un vantaggio economico dal reato. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual