CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 settembre 2026
Cassazione n. 25519/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n Verbicaro (CS), alla via Roman.153, codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA] – n. Iscr. Albo della Banche:4906 – numero di iscrizione nel registro delle Imprese CCIAA di Cosenza84232 - in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente(C.F. [OSCURATO:PERSONA] 74T17 F839S – PEC [OSCURATO:EMAIL] – [OSCURATO:TELEFONO]) del foro di Napoli, con studio ivi, alla via F. Cilea n.117, edomiciliata in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], alla viaMerulana n.247, giusta procura speciale in atti.- ricorrente -controsede in Scalea (CS) alla C.da Sant’Angelo n.2, in persona del curatore p.t.,avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 81H61 C588G).Numero registro generale 6065/2022Numero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 25519/2026- inDattiam puabbtlioca z-io ne 18/09/2026avverso il decreto numero di repertorio 87/2022 reso inter partes dalTribunale di Paola, nell’ambito del procedimento di opposizione allo statopassivo ex art 98 L.F. n.1540/2020 RG, comunicato dalla Cancelleria a mezzoposta elettronica certificata il 31 gennaio 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.9.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Con ricorso depositato in data 24.12.2020, la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA - Verbicaro (di seguito,anche BCC) ha proposto opposizione avverso il decreto del G.D. del26.11.2020, comunicato il 27.11.2020, di esecutività dello stato passivo dellaBEL [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. nella parte in cui aveva escluso il privilegioipotecario, derivante dal credito fondiario ex art. 38 TUB, per i ratei insolutidel mutuo 37.2009 in quanto, ad avviso del G.D. “al di là della questionerelativa al superamento del limite di finanziabilità̀ di cui all'art. 38 T.U.B.,esiste[va] obiettiva incertezza sull’identità dei beni gravati da ipoteca, perquanto emerge[va] dalla stessa perizia disposta nella citata proceduraesecutiva immobiliare, in quanto l’ipoteca [era] iscritta su bene di fatto aventeuna identificazione diversa da quella indicata nel titolo, non emendabile conuna mera rettifica ex art. 2841, co. 2, c.c. …”2. Nella resistenza della curatela fallimentare, il Tribunale ha rigettato la cosìproposta opposizione.2.1 Il Tribunale ha ritenuto che dalla CTU espletata a cura dell’Arch. PERRONEnella procedura esecutiva 120/2005 RGE Trib. Paola fosse emerso che: - laporzione di fabbricato individuata dalla particella n. 822 sub 2 del foglio n.17, considerato lo stato dei luoghi, le recinzioni esistenti ed in particolare larecinzione lato sud-est (confine Caimo-Candia), risulta[va] traslata e ruotatadi diversi metri rispetto al posizionamento sulla mappa catastale, in quantoricade[va] in gran parte sulla particella n. 824 del foglio n. 17 di proprietàdella [OSCURATO:SOCIETA]. e per minima parte sulla strada vicinale fiume Lao(non più esistente nella realtà in quanto occupata da fabbricati e relative areedi corte); - l’area di pertinenza del fabbricato, [era] recintata e ricade[va]sulle particelle n. 801-810 (parte) - 811 – 813 (parte) – 814 (parte) - 822 -Numero registro generale 6065/2022Numero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 25519/2026Data pubblicazione 18/09/2026824 di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., su parte della strada vicinalefiume Lao e sulle particelle n. 693 - 696 - 798 catastalmente intestate allasocietà [OSCURATO:SOCIETA].”2.2 Ha concluso, pertanto, il Tribunale nel senso che, anche se il fabbricato,con corte di pertinenza - identificato nell’atto di mutuo e nella nota diiscrizione dell’ipoteca con la particella n. 822 sub 2 del foglio n. 17,unitamente alle pertinenze - era stato materialmente individuato dal CTU, lasua rilevante traslazione rispetto ai dati progettuali, con occupazione parzialepersino di terreni appartenenti ad altri soggetti, introduceva margini diincertezza non emendabili, con conseguente nullità della ipoteca ex artt.2841, 2839, n. 7), e 2826 cod. civ., oltre che ai sensi dell’art. 2822 cod. civ.,in quanto i beni risultavano in parte altrui, ossia per la porzione di fabbricatoe di pertinenza ricadente sulla strada vicinale fiume Lao e sulle particelle nn.693 - 696 - 798 intestate alla società [OSCURATO:SOCIETA]..3. Il decreto, pubblicato e comunicato in data 31 gennaio 2022, è statoimpugnato da [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] dellaCALABRIA – Verbicaro – Soc. Coop., con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi.3.1 [OSCURATO:PERSONA] BEL.SAN [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto difese.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed errata interpretazione dilegge.1.1 Sostiene la parte ricorrente che il decreto impugnato ha fondato la propriamotivazione sull’art. 2841 c.c., ovvero sulla non sanabilità dei vizi afferentil’iscrizione ipotecaria in favore della banca, e che il precetto richiamato sia insede fallimentare che nella motivazione del decreto di rigetto ex art. 98 L.F.non è applicabile al caso di specie, in quanto: a. l’immobile, sia nell’atto dimutuo che nella nota di iscrizione ipotecaria, sarebbe stato esattamente econformemente individuato; b. il cespite sarebbe stato identificato non solocatastalmente, bensì pure con la precisa indicazione dei tre confini per quantocongruenti pure con l’elaborato peritale del CTU Perrone: in sostanzal’immobile ipotecato in via fondiaria dalla BCC era proprio quello oggetto diNumero registro generale 6065/2022Numero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 25519/2026Data pubblicazione 18/09/2026pignoramento; c. sarebbe stato lo stesso perito nominato nel giudizio diesecuzione a stabilire la pertinenzialità delle aree ricadenti su tutte le ulterioriparticelle da sempre intestate alla BEL.SAN. Edilizia; d. il permesso dicostruire afferente all’immobile in questione aveva richiamato proprio leparticelle da cui era sorta la n. 822.1.2 Secondo la ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna incertezza da sanare(o che non fosse sanabile), stante il fatto che l’ipoteca, in virtù del potereespansivo della formalità, si estende quando il nuovo edificio vengaincorporato a quello ipotecato in modo da farne parte unica e costituire unaunica soluzione, analogamente a quanto succede nel caso in cui il proprietariodel bene ipotecato, anziché sopraelevare o costruire un nuovo immobile, loestenda lateralmente.1.3 Il motivo, così articolato, è inammissibile per due ordini di motivi tra loroconcorrenti.1.3.1 Va in primo luogo rilevato che vi sono due rationes decidendi autonomeche sorreggono la motivazione qui impugnata. Il Tribunale ha inveroaffermato che l’ipoteca è invalida perché, da un lato, induce incertezzasull’identità dei beni gravati (2841 c.c.); e, dall’altro, perché è iscritta in partesu beni altrui (2822 c.c.).Orbene, va subito osservato che sulla seconda “ratio decidendi” non siregistrano contestazioni da parte della società ricorrente, di talchè le ulterioridoglianze articolate sulla prima ragione decisoria sono destinate a divenireirrilevanti.1.3.2 Sotto altro profilo di riflessione, non si può non rilevare come le censuresollevate sul profilo della correttezza o meno nell’individuazione del beneimmobile oggetto della contestata ipotesa integrano, con tutta evidenza, ungiudizio di merito che non può essere certo replicato in questa sede dilegittimità, stante i limiti di cognizione della Corte di cassazione, che non puòesaminare la questio facti, già scrutinata dai giudici del merito (Cass. Sez. 3,15/10/1977, n. 4421).1.3.3 Sul punto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità,in tema di costituzione dell'ipoteca, i soli errori della nota di iscrizionesuscettibili di comportare l'invalidità ex art. 2841 c.c. dell'iscrizioneipotecaria, non ovviabili con lo strumento della rettifica, sono quelli cheNumero registro generale 6065/2022Numero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 25519/2026Data pubblicazione 18/09/2026inducono incertezza su elementi essenziali quali l'identità del debitore e delcreditore, l'ammontare del credito o l'identificazione del bene dato ingaranzia, palesandosi l'omissione o l'incertezza in ordine agli altri aspettiemendabile con lo strumento anzidetto (Cass. ord. n. 22534/2023). È statoaltresì chiarito sempre dalla giurisprudenza di legittimità che - sulla base dellapremessa che l'iscrizione ipotecaria ha natura di pubblicità costitutiva, e cheessa prende grado al momento della sua iscrizione, ex art. 2841 cod. civ. -ogni volta che si verifichi una omissione, una inesattezza o una incertezza neititoli o nelle note di iscrizione ipotecaria, che determini a sua volta incertezzasulla identità degli immobili gravati, ne consegue la nullità della iscrizioneipotecaria (Cass. n. 14675/2003).1.3.4 Tuttavia, come sopra anticipato, il giudizio sulla “incertezza” e sulla“identità” del bene immobile gravato da ipoteca – svolto, nel caso di specie,con motivazione, peraltro, adeguata e scevra da criticità argomentative –integra un tipico apprezzamento di merito che è rimesso alla cognizioneesclusiva dei giudici del merito e che, se congruamente motivato, sfugge alsindacato di legittimità (Cass. Sez. un. n. 8054/2014).1.3.5 Sostiene la società ricorrente che l’indicazione dei “confini catastali”avrebbe superato ogni profilo di incertezza identificativa del bene gravatodall’ipoteca. Ma tale affermazione – oltre ad essere irrilevante alla luce diquanto disposto dall’art. 2826 cod. civ. (che, nell’indicare gli elementi diidentificazione del bene per i fini che qui interessano, non menziona anche iconfini) – non si confronta neanche con il contenuto decisorio delprovvedimento qui impugnato che, nella sostanza, ha affermato chel’immobile, tenuto conto anche dei confini, risultava comunque traslato eruotato di diversi metri, posto che l’ipoteca era stata iscritta sulla particella822 sub. 2, mentre l’immobile ricadeva in gran parte sulla particella 824,sempre di proprietà della ricorrente; con l’ulteriore conseguenza che non eradato comprendere (e di qui la sopra evidenziata “incertezza”) su quale delledue particelle si volesse iscrivere la garanzia da parte del creditore.2. Con il secondo mezzo si deduce “Vizio logico/motivazionale delprovvedimento impugnato”.2.1 Ritiene la parte ricorrente che vi sarebbe assenza di motivazione deldecreto impugnato in ordine sia alle circostanziate e puntuali contestazioniNumero registro generale 6065/2022Numero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 25519/2026Data pubblicazione 18/09/2026della Banca opponente presenti negli scritti difensivi e supportate da ampiaprova innanzi al Tribunale di Paola, relativamente alla proprietà degli immobiliipotecati in capo alla BEL.SAN. [OSCURATO:PERSONA], sia rispetto alle evidenzedocumentali portate dalla BCC e riferite alle valutazioni del CTU noncorrettamente interpretate dal magistrato di prime cure.2.2 Già la rubricazione del vizio ne evidenzia la radicale inammissibilità inquesto giudizio di legittimità, posto che non è più denunciabile in cassazioneil “vizio logico motivazionale”, secondo il paradigma applicativo delineatodall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., se non con riferimento aun'anomalia motivazionale che si concretizzi nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili", quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice (Cass. 12096/2018). Peraltro, la ricorrente tenta, ancora una volta,di sollecitare, questa volta sotto l’egida applicativa del vizio di cui al sopraricordato art. 360, n. 5, un nuovo scrutinio della quaestio facti, come taleinibito al giudice di legittimità.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per “Omessavalutazione di prove determinanti ai fini di giudizio. Mancata valutazione diprove documentali offerte al giudice del reclamo”.3.1 Sempre secondo la società ricorrente, il giudice dell’opposizione allo statopassivo avrebbe motivato il rigetto dell’azione intrapresa valorizzando lededuzioni cui sarebbe giunto il perito nominato in sede di esecuzioneimmobiliare, travisando tuttavia le argomentazioni dello stesso esperto. Piùin particolare, la decisione impugnata si sarebbe fondata soltanto su unaparte della descrizione dell’immobile effettuata dal perito che, nel testointegrale dell’elaborato, giungeva a conclusioni del tutto differenti rispetto alladecisione impugnata: non si evinceva da alcun passaggio della CTU resa nelprocedimento esecutivo “l’obiettiva incertezza sull’identità dei beni gravati daipoteca”.3.2 Allo stesso modo il giudice dell’opposizione non avrebbe tenuto contodegli elementi probatori offerti dalla banca opponente in merito alla proprietàintegrale dei beni ipotecati in capo alla debitrice. Avrebbe, cioè, essaricorrente documentalmente provato che la Società fallita (nonché datrice diNumero registro generale 6065/2022Numero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 25519/2026Data pubblicazione 18/09/2026ipoteca) aveva acquistato, prima del rilascio della concessione edilizia e dellacostituzione della garanzia reale, l’intero fondo su cui oggi insisteva il cespite,diversamente da quanto argomentato nel decreto impugnato.3.3 Il terzo motivo è inammissibile perché le doglianze prospettate dallasocietà ricorrente sono state formulate fuori dal paradigma applicativodelineato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ, per come declinatodalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8054/2014, cit. supra).3.3.1 Sul punto giova ricordare che, nell’arresto da ultimo citato, è statoprecisato che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame siastato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente,il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie.3.3.2 Orbene, il Tribunale ha esaminato tutti i fatti ritenuti rilevanti ai fini deldecidere, evidenziando, nei termini già sopra indicati in premessa, i profili diincertezza nell’individuazione del bene immobile oggetto del gravameipotecario, di talchè la richiesta di rilettura dell’intera documentazione (ancheperitale) già acquisita al patrimonio conoscitivo del giudizio di merito cerca disollecitare, ancora una volta, un’inammissibile rivisitazione della quaestiofacti.4. Con il quarto mezzo si deduce la “mancata ammissione dei mezziistruttori”. Conseguentemente rispetto agli elementi probatori introdotti inNumero registro generale 6065/2022Numero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 25519/2026sede di opposizione, come da espressa richiesta, il giudice dell’opDpatoa spiuzbibolicnaezio ne 18/09/2026sarebbe stato tenuto a svolgere una nuova fase istruttoria che tenesse contodegli elementi determinanti emersi in tale sede, con ciò disattendendo il pienodiritto di difesa dell’opponente. La valutazione dei documenti comunicatiavrebbe determinato un differente esito della controversia.4.1 Il motivo così articolato risulta all’evidenza inammissibile perché sologenericamente formulato, senza l’indicazione delle ragioni che avrebberospiegato la decisività delle prove di cui si lamenta, in questa sede, la mancataammissione nel precedente giudizio di merito.5. In conclusione, per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile.Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante lamancata difesa del fallimento intimato.Sussistono i presupposti processuali, invece, per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 9 settembre 2026Il Presidente