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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26438/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce due motivi; rilevato, quanto al primo motivo, che lo stesso non è consentito, in quanto mera riproposizione di analoga censura adeguatamente vagliata dal giudice di appello, oltre che manifestamente infondato; rilevato, invero, che la doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, ponendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità in tema di errore scusabile, ha escluso la rilevanza dell'ipotetico errore sul precetto, la conoscenza del quale costituisce obbligo anche per lo straniero, sulla scorta del principio, pacifico in giurisprudenza, secondo il quale l'inevitabilità dell'errore su legge penale o la pretesa buona fede, in base alla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, non costituisce una causa indiscriminata di scusabilità, ma deriva da particolari situazioni in cui il predetto errore è inevitabile, sicché esiste sempre un obbligo di informazione con diligenza sulla normativa esistente e, nel caso di dubbio, di astenersi dal porre in essere la condotta; considerato, quanto al secondo motivo, come il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena siano stati fondati dal giudice di appello sulla scorta dei precedenti penali e sull'assenza di elementi obiettivi, emergenti dagli atti ovvero allegati dalla difesa, suscettibili di positiva valutazione e che si tratta di argomentazione rispettosa del principio, vigente in materia, secondo il quale il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili e, segnatamente, la personalità negativa dell'imputato che ha evinto dalle precedenti condanne e dai precedenti di polizia; ritenuto tale giudizio affatto corretto, essendo l'imputato certamente gravato almeno da due precedenti condanne, come ammette lo stesso ricorrente, non essendo suscettibile di incidere su tale valutazione in fatto l'eventuale (non definitivamente acclarato) errore sui precedenti giudiziari allo stesso ascritti con uno pseudonimo; considerato, infine, che sfugge altresì a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce due motivi; rilevato, quanto al primo motivo, che lo stesso non è consentito, in quanto mera riproposizione di analoga censura adeguatamente vagliata dal giudice di appello, oltre che manifestamente infondato; rilevato, invero, che la doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, ponendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità in tema di errore scusabile, ha escluso la rilevanza dell'ipotetico errore sul precetto, la conoscenza del quale costituisce obbligo anche per lo straniero, sulla scorta del principio, pacifico in giurisprudenza, secondo il quale l'inevitabilità dell'errore su legge penale o la pretesa buona fede, in base alla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, non costituisce una causa indiscriminata di scusabilità, ma deriva da particolari situazioni in cui il predetto errore è inevitabile, sicché esiste sempre un obbligo di informazione con diligenza sulla normativa esistente e, nel caso di dubbio, di astenersi dal porre in essere la condotta; considerato, quanto al secondo motivo, come il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena siano stati fondati dal giudice di appello sulla scorta dei precedenti penali e sull'assenza di elementi obiettivi, emergenti dagli atti ovvero allegati dalla difesa, suscettibili di positiva valutazione e che si tratta di argomentazione rispettosa del principio, vigente in materia, secondo il quale il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili e, segnatamente, la personalità negativa dell'imputato che ha evinto dalle precedenti condanne e dai precedenti di polizia; ritenuto tale giudizio affatto corretto, essendo l'imputato certamente gravato almeno da due precedenti condanne, come ammette lo stesso ricorrente, non essendo suscettibile di incidere su tale valutazione in fatto l'eventuale (non definitivamente acclarato) errore sui precedenti giudiziari allo stesso ascritti con uno pseudonimo; considerato, infine, che sfugge altresì a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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