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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 25069/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo ha dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 13 comma 1, 21 lettera r), 30 lettera h) della L. 157 del 1992 e lo ha condannato alla pena di 800,00 euro di ammenda; Rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione; che, infatti, «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (ex multis, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835); Ritenuto pertanto che, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo ha dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 13 comma 1, 21 lettera r), 30 lettera h) della L. 157 del 1992 e lo ha condannato alla pena di 800,00 euro di ammenda; Rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione; che, infatti, «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (ex multis, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835); Ritenuto pertanto che, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.
Sentenza Cassazione n. 25069/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris