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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43187/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 27 ottobre 2016, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod.pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 6 agosto 2016.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale sì era censurata la sentenza di primo grado per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per il mancato riconoscimento della decurtazione di pena, da applicare in ragione della realizzazione del delitto di furto nella forma tentata, nella massima estensione.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il motivo di ricorso è affetto da conclamata genericità, in quanto affidato a deduzioni che risultano, per un verso, meramente assertive, in quanto non sostenute dalla puntuale indicazione delle ragioni, in fatto ed in diritto, poste a fondamento delle richieste avanzate (così da essere formulate in violazione della norma di cui all'art. 581 lett. d), cod.proc.pen.); per altro verso, aspecífiche, in quanto prive della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945).

3.2. La Corte territoriale ha, infatti, ben spiegato come le circostanze attenuanti generiche non potessero essere riconosciute all'imputato in ragione della mancata allegazione di specifici elementi positivi atti a giustificarne la concessione e dei precedenti penali e di polizia (misura di prevenzione della sorveglianza speciale) annoverati.

Si tratta di argomentazioni che sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 -bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419) e che, pertanto «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).

Oltretutto, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto anche con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440).

3.3. Il motivo in disamina, nella parte in cui esprime censure con riguarda all'operata determinazione della pena, omette, oltretutto, di considerare che, essendo la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, espressione della discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), il relativo esercizio è insindacabile in sede di legittimità quando si esplichi in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e di esso sia fornita adeguata motivazione, immune da vizi logici (Sez. 1, n. 9588 del 03/04/1978, Petrullo, Rv. 139725).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 27 ottobre 2016, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod.pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 6 agosto 2016. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale sì era censurata la sentenza di primo grado per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per il mancato riconoscimento della decurtazione di pena, da applicare in ragione della realizzazione del delitto di furto nella forma tentata, nella massima estensione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il motivo di ricorso è affetto da conclamata genericità, in quanto affidato a deduzioni che risultano, per un verso, meramente assertive, in quanto non sostenute dalla puntuale indicazione delle ragioni, in fatto ed in diritto, poste a fondamento delle richieste avanzate (così da essere formulate in violazione della norma di cui all'art. 581 lett. d), cod.proc.pen.); per altro verso, aspecífiche, in quanto prive della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945). 3.2. La Corte territoriale ha, infatti, ben spiegato come le circostanze attenuanti generiche non potessero essere riconosciute all'imputato in ragione della mancata allegazione di specifici elementi positivi atti a giustificarne la concessione e dei precedenti penali e di polizia (misura di prevenzione della sorveglianza speciale) annoverati. Si tratta di argomentazioni che sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 -bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419) e che, pertanto «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). Oltretutto, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto anche con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440). 3.3. Il motivo in disamina, nella parte in cui esprime censure con riguarda all'operata determinazione della pena, omette, oltretutto, di considerare che, essendo la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, espressione della discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), il relativo esercizio è insindacabile in sede di legittimità quando si esplichi in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e di esso sia fornita adeguata motivazione, immune da vizi logici (Sez. 1, n. 9588 del 03/04/1978, Petrullo, Rv. 139725). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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