CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 18193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. Con sentenza pubblicata il 12.2.2018 la Corte d’appello di Genova rigettava l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l’appello incidentale proposto dal Ministero della Salute avverso la sentenza del Tribunale di Genova, che aveva riconosciuto l’abusiva reiterazione dei contrattied aveva determinato ilrisarcimento del danno ex art. 32 della legge n.183/2010 nella misura di 12 mensilità, respingendo le domande della lavoratrice volte ad ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1 della legge n. 296/2006 con riferimento al contratto a tempo determinato stipulato tra le parti in data 6.10.2006 e rinnovato per cinque volte fino al 31.12.2015, nonché la conversione del contratto. 2. La Corte territoriale riteneva che la lavoratrice fosse sprovvista del requisito dei tre anni di servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 296/2006; condivideva le statuizioni del primo giudice in ordine al divieto di conversione dei contratti a tempo determinato stipulati con la [OSCURATO:PERSONA] e alla misura del risarcimentodel danno. 3. Escludeva che la lavoratrice fosse decaduta dall’impugnazione del termine apposto al contratto e riteneva illegittima la reiterazione dei contratti a tempo determinato ed evidenziava che era stato superato il limite di 36 mesi, che l’ulteriore proroga non era avvenuta secondo la procedura prevista dall’art.5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2001; riteneva irrilevante e non plausibile la giustificazione oggettiva posta a fondamento delle ulteriori proroghe. 4. Giustificava la determinazione del risarcimento del danno nella misura massima in ragione del numero delle proroghe, escludendo che l’effetto destabilizzante delle medesime fosse attenuato dall’ulteriore impiego precario ottenuto dalla lavoratrice.5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero della Salute, affidandosi ad un unico motivo. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendo appello incidentale affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. DIRITTO 1. Con l’unicomotivo di censura parte ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 2, della legge n. 225/92 e 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2001con riferimento alla ritenuta illegittimità della prima proroga, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n.368/2001, con riferimento alla ritenut a l’illegittimità delle successive proroghe; evidenzia che tali proroghe erano state adottate sulla base di specifici accordi sindacali siglati in forza di tale disposizione. Deduceche la [OSCURATO:PERSONA] era stata assunta dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.9.2009 con un contratto a tempo determinato stipulato all’esito di un concorso pubblico indetto in forza del d.l. n.202/2005, convertito dalla legge n. 244/2005 recante “Misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria”, precisando che si era collocata al 57° posto quale idonea e che era stata assunta per effetto dello scorrimento della graduatoria. Precisache la prima proroga era stata autorizzata con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art.5, comma 2, della legge n.225/1992, che aveva derogato al vincolo di durata triennale del contratto a termine per gli operatori del settore della prevenzionedell’assistenza e del controllo sanitario, tra cui rientrava la [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta pertanto che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto l’illegittimità di tale ordinanza, applicando falsamente l’art.5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2001. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, comma 90, della legge n. 244/2007, nonché l’omesso esame di un fatto discusso tra le parti e decisivo ai fini del giudizio, per non averela Corte territoriale dato rilievo allo spostamento al 28 settembre 2007 della data nella quale il dipendente doveva essere in servizio, per poter accedere alla stabilizzazione. 3. Il ricorso incidentale, che per ragioni logiche va trattato per primo , è infondato. 4. In ordine al computo del termine triennale ai fini della stabilizzazione, questa Corte ha infatti escluso che l'applicabilità del comma 519 della legge n. 296 del 2006debba essere circoscritta ai soli assunti a tempo determinato che maturavano entro il 2007 il requisito triennale, perché detta interpretazione contrasta con il tenore letterale della norma; ha in particolare rimarcatoche la disposizione, nel ricomprendere nella platea degli "stabilizzandi" tutto il personale che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, non fissa una data limite entro la quale il requisito stesso deve essere posseduto, data che, pertanto, non può che essere quella necessariamente correlata al dies a quo, ossia il 29 settembre 2009 (tre anni dal 29.9.2006), mentre il richiamo all'anno 2007 è riferito alla sola imputazione di spesa, non alla maturazione del triennio, che, nell'intento del legislatore, poteva essere anche successiva all'entrata in vigore della legge, purché il contratto fosse stato stipulato anteriormente e sempre che la stabilizzazione avvenisse solo una volta realizzatasi la condizione posta(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20912 del 30/09/2020). Va al riguardoosservato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 16041/2010) nell'interpretare il comma 519 non hanno individuato alcun limite temporale, diverso da quello correlato al dies a quo, entro il quale il requisito doveva essere posseduto, ed hanno fatto riferimento all'avvenuta maturazione o meno del triennio solo al fine di stabilire un ordine di priorità fra coloro che la stabilizzazione avevano richiesto. A sua voltala Corte Costituzionale, sia pure pronunciando in fattispecie nella quale veniva in rilievo il comma 558, che disciplina le procedure degli enti locali, ha evidenziato che la disposizione, di tenore non dissimile da quella che qui viene in rilievo, «ammetteva alla stabilizzazione personale dirigenziale che avesse già maturato tre anni di servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 296 del 2006... ovvero che fosse destinato a maturarli in forza di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006 e, quindi, al massimo, tenuto conto del triennio di servizio necessario, entro il 28 settembre 2009». Come precisato da questa Corte, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 e del successivo art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007 induce a ritenere che, così come affermato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 277 del 2013, la platea dei destinatari delle procedure di stabilizzazione dovesse essere cristallizzata alla data del 29 settembre 2006, poi differita al 28 settembre2007, con esclusione di qualsiasi rilevanza di proroghe disposte successivamente a detta data, sia pure in relazione a contratti stipulati anteriormente(Cass. Sez. L -, Sentenza n. 6310 del 08/03/2021). In applicazione dei criterienunciati da questa Corte in ordine alla maturazione del triennio utile ai fini della stabilizzazione(tre anni dal 29 settembre 2006, con scadenza il 29 settembre 2009), la sentenza impugnata ha correttamente escluso che la [OSCURATO:PERSONA] fosse in possesso del requisito richiesto ai fini della stabilizzazione dall’art.3, comma 90, della legge n. 244/2007, atteso che il primo contratto a tempo determinato è stato stipulato in data6 ottobre del 2006, con scadenza ad ottobre 2009. 5. Il ricorso principale èinammissibile,in quanto non censura in modo idoneo le statuizioni della sentenza impugnata secondo cui risulta superato il termine di 36 mesi oltre il quale, ai sensi dell’art.5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2001 la reiterazione sarebbe consentita una sola volta, non risultando neppure che l’ulteriore proroga sia avvenuta secondo la procedura prevista dalla norma (davanti all’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro), né censura le statuizioni secondo cui la giustificazione oggettiva posta alla base delle ulteriori proroghe non rileva alla stregua della normativa di riferimento e non risulta plausibile, non comprendendosi come la reiterazione del termine potesse essere giustificata con l’attesa di una stabilizzazione a cui la ricorrente non aveva diritto. A fronte delle suddette statuizioni, riguardanti l’effettiva insussistenza di una ragione giustificativa delle proroghe ed i l perdurante interesse datoriale a mantenere in servizio la lavoratrice, il Ministero ricorrente si è infatti limitato a dedurre che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la legittimità della prima proroga, adottata con ordinanza in via d’urgenza ai sensi dell’art.5, comma 2, della legge n.225/1992, in relazione a tale disposizione. Ciò premesso, deve darsi continuità all'orientamento che questa S.C. ha già espresso con plurime pronunce su censure ed in casi analoghi a quello qui in esame (tra le molte, in ordine di tempo, Cass. 29 maggio 2018, n. 13482; Cass.28 settembre 2021, n. 24697; Cass. 6 luglio 2022, n. 21355; Cass. 8 novembre 2022, n. 32831/2022; Cass. 17 novembre 2022, n. 33947 e Cass. 13 gennaio 2023, n. 881). Si è in proposito precisato che le O.P.C.M., diversamente dagli atti governativi con valore di legge, sono espressione di autonomia e operano generalmente nel campo dell'attività amministrativa; pur non potendo assurgere a valore di legge, sono nel proprio ambito indipendenti e, nelcontenuto, soggette solo alla Costituzione e ai principi generali dell'ordinamento; non sono vincolate da altre norme preesistenti che non siano quelle espressamente indicate dalla fonte da cui traggono origine, il che ne giustifica la denominazione di "ordinanze libere" (Cass. S.U. n. 4813/2006; Cass. n. 13482/2018, Cass. n. 16450/2007, tutte richiamate da Cass. n. 32831/2022). E’ stato altresì evidenziatoche l’eccezionalità dello strumento - tale per cui ad atti di provenienza governativa è consentito, al di fuori delle ipotesi costituzionalmente tipiche e di rango primario del decreto legge (art. 77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (art. 76 Cost.), di derogare a norme di legge per ragioni di emergenza - impone che le deroghe siano consentite in modo espresso, come del resto sancito dall’art. 5, comma 5, legge n. 225/1992, ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, di cui al d.lgs. n. 1/2018 (cfr. Cass. n. 24490/2019, Cass. n. 13482/2018 cit., Cass. n. 26372/2017) e che, ove nel caso concreto residuino dubbi, prevale l’opzione interpretativa di ritenere l’ordinanza come non derogatoria della disciplina di legge (v., ancora, Cass.13482/2018). Si è in quei precedenti altresì soggiunto come non sia sufficiente che le O.P.C.M. autorizzassero bandi di concorso per assunzioni a tempo determinato -seppur sulla base di ragioni contingenti ed eccezionali indicate nelle ordinanze medesime - per escludere l’applicazione delle previsioni che imponevano l’indicazione espressa nel contratto di lavoro delle ragioni giustificative del termine secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 368/2001 (v. Cass. n. 24490/2019, cit.) e che, sebbene il d.l. n. 225 del 2010 (art. 2, comma 6) autorizzasse, in modo espresso, la proroga dei contratti a termine già stipulati, nondimeno si trattava di previsione inidonea a sanare retroattivamente la nullità di termini precedentemente apposti, sicché l’essersi il lavoro protratto, a muovere da un’illegittimità originaria, oltre il tetto di 36 mesi, ha integrato la fattispecie dell’illecito c.d. eurounitario. Osserva il Collegio che l’ordinanza n. 3798 del 31 luglio 2009, inserita nel corpo del ricorso ed emessa ai sensi dell’art.5, comma 5, della legge n. 225/1992, non prevede che le disposizioni ivi contenute sono da intendere in deroga alla normativa vigente, né indica l’art. 5, comma 4 bis, del d. lgs. n.368/2001 quale norma derogata. Inoltre, a prescindere dal rilievo che l’illegittimità della prima proroga travolge anche le successive, il motivo ipotizza la violazione di una legge senza dimostrare l’esistenza deipresupposti applicativ i relativ i all’accordo sindacale in presenza di plurimi contratti interrotti, a fronte d elle previsioni contenute nell’art.5, comma 4 bis. D.lgs. n.368/2001. Tale disposizione consente infatti il superamento del termine di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro), con la stipula di un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti e per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Osserva il Collegio che gli accordi sindacali indicati dal Ministero ricorrente hanno ad oggetto le proroghe e non un ulteriore successivo contratto, come richiesto dalla norma in questione, né ilsuperamento dei 36 mesi è avvenuto in presenza di una successione contratti non ininterrotti, come richiesto dall’art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n.368/2001. La mancanza dei presuppost i rende dunque la norma inapplicabile in concreto, e non se ne puòpertanto dedurre la violazione. Questa Corte ha ripetutamente affermato che si ha inammissibilità della censura se si denuncia la violazione o la falsa applicazione di norme inapplicabili ictu oculialla fattispecie di cui si tratta (come pacificamente descritta in atti), visto che anche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere “decisivo”, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente, l’invocazione di una norma inapplicabile esclude tale decisività della censura e, dunque, l’interesse a proporla (vedi, per tutte: Cass.21 gennaio 2004, n. 886; Cass. 5 giugno 2007, n. 13184; Cass. 5 maggio 1995, n. 4923). E’ inoltre consolidato l’orientamento secondo cui anche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale,essere “decisivo”, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente, sicché l’invocazione di una norma inapplicabile esclude tale decisività della censura e, dunque, lo stesso interesse a proporla (vedi, per tutte:Cass. 13 agosto 2019, n. 21377; Cass. 21 gennaio 2004, n. 886; Cass. 5 giugno 2007, n. 13184; Cass.5 maggio 1995, n. 4923). Infatti, se si sostiene l’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo del ricorso per cassazione, si deve chiarire a pena di inammissibilità l’errore di diritto imputato al riguardo alla sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia (Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21672); la deduzione del vizio di violazione di legge, che consiste nella denuncia dell’erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), risulta inammissibile nell’ipotesi in cui la suddetta denuncia riguarda norme inapplicabili alla fattispecie considerata (di recente: Cass. 13 agosto 2019, n. 21377). Una simile censura – riferita a norma inapplicabile ‒ non è quindi configurabile come denuncia di “vizio di sussunzione” – vizio che postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso ‒ e si traduce, quindi, in una critica che investe la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (vedi, per tutte: Cass. 13 marzo 2018, n. 6035). 4. Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile. 6. In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibileed il ricorso incidentale va rigettato. 7. In ragione dell’esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate. 8. Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti del Ministero ricorrente, in quantola norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022); tali condizioni sussistono invece per la ricorrente incidentale. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente in