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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27162/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 17 luglio 2019, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con la contestata aggravante, ha ridotto a mesi sei di reclusione ed euro centocinquantaquattro di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, 624 e 625, n. 7, cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per contraddittorietà della motivazione e per travisamento della prova in ordine alla distruzione ed alla indisponibilità del corpo del reato.

3. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inam- missibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sen- tenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il ricorso risulta uni- camente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi tra- visamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Il ricorrente si limita a reiterare le doglianze in ordine al mancato espletamento di una perizia volta ad accertare le caratteristiche della carta igienica rinvenuta nella disponibilità dell'imputato.

Tali profili di censura, tuttavia, non sono scanditi dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono già stati adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale nell'articolato apparato argo- mentativo (vedi pag. 4 e ss. della sentenza impugnata).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 17 luglio 2019, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con la contestata aggravante, ha ridotto a mesi sei di reclusione ed euro centocinquantaquattro di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, 624 e 625, n. 7, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per contraddittorietà della motivazione e per travisamento della prova in ordine alla distruzione ed alla indisponibilità del corpo del reato. 3. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inam- missibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sen- tenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il ricorso risulta uni- camente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi tra- visamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Il ricorrente si limita a reiterare le doglianze in ordine al mancato espletamento di una perizia volta ad accertare le caratteristiche della carta igienica rinvenuta nella disponibilità dell'imputato. Tali profili di censura, tuttavia, non sono scanditi dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono già stati adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale nell'articolato apparato argo- mentativo (vedi pag. 4 e ss. della sentenza impugnata). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i
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