CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16717/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso l’indirizzo di posta elettronica del difensore: ([OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 18348/2024Numero sezionale 4468/2026Numero di raccolta generale 16717/2026-controricorrente-Data pubblicazione 28/05/2026per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado delle Marche n. 50/01/2024 depositata in data 12 gennaio 2024, nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. F.lli Mancini s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, proponericorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata inepigrafe con cui la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marcheaveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, inpersona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 2098/01/2016 dellaCommissione tributaria provinciale di Ancona che aveva rigettato il ricorsoproposto dalla suddetta società, esercente attività di locazione immobiliare e, inorigine, di lavorazione, conservazione e commercio all’ingrosso di prodotti ittici,avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva ripreso a tassazioneper il 2009 l’Iva indebitamente detratta, per difetto di inerenza, in relazioneall’acquisto di reti da pesca dalla controllata AG [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservatoche: 1) l’Ufficio aveva legittimamente esperito un’attività istruttoria interna exart. 51 del DPR n. 633/72 per non conformità agli studi di settore; quantoall’assunta violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo, nel caso diverifiche a tavolino, come nella specie, vertendosi in tema di recupero di Iva, lasocietà contribuente non aveva dedotto nei gradi di merito argomenti idonei adimostrare che, se spesi in sede di contraddittorio procedimentale, avrebbero,con ragionevole probabilità, condotto l’Ufficio a determinazioni di segno diverso;2) l’acquisto delle reti da pesca – il cui costo non era stato neanche assoggettatoad ammortamento- non aveva alcun nesso diretto ed immediato con le attivitàsvolte dalla contribuente di locazione di beni propri e, in origine, di lavorazione,conservazione e commercio all’ingrosso di prodotti ittici; in particolare, in baseNumero registro generale 18348/2024Numero sezionale 4468/2026Numero di raccolta generale 16717/2026Data pubblicazione 28/05/2026ad interrogazioni effettuate in anagrafe tributaria dal 2006, la società risultavasvolgere l’attività di preparazione e inscatolamento di prodotti a base di pescenonché quella di locazione di beni immobili (ripartita tra locazione immobiliaredi beni propri o in leasing e affitto di azienda) senza alcun collegamento conl’attività di pesca per la quale le reti erano impiegate come bene strumentale;3) né rilevavano le clausole statutarie, dal momento che nello statuto societarioera prevista genericamente la possibilità di effettuare investimenti in capitali eriserve anche se non strettamente connessi con le attività sociali, ma la rete dapesca non poteva essere considerata come un bene avente natura di capitale odi riserva in senso proprio da acquisire come investimento, essendo tra l'altrosoggetta ad obsolescenza; 4) peraltro, il codice ATECO della società (68.20.01)non prevedeva - come affermato dalla contribuente nell’atto di appello –l’acquisto di attrezzature e di beni strumentali destinati all’utilizzo nel settoredella pesca ma la locazione immobiliare di beni propri; 5) pertanto, lacontribuente non aveva assolto all’onere di provare, ai sensi degli artt. 109,comma 5 TUIR e 19 del d.P.R. n. 633/72, ai fini della detraibilità dell’Iva,l’inerenza dei costi sostenuti per l’acquisto delle reti da pesca alla specificaun giudizio esclusivamente qualitativo, era infondato anche il motivo di appellocirca l’assunta violazione del principio di neutralità dell’imposta sul presuppostoche la società venditrice aveva regolarmente versato l’Iva all’acquisto; 7) nonconvinceva l’ulteriore argomento difensivo circa la finalità perseguita conl’operazione ovvero quella di recuperare in compensazione un credito vantatonei confronti della controllata AG gruppo Alimentare srl in difficoltà economichein quanto la contribuente non esercitava attività economica di recupero crediti.3. Si è costituita, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.4. La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,l’omesso e contraddittorio esame di un fatto decisivo e controverso nonché lamanifesta illogicità della motivazione per non avere la CGT di II gradoNumero registro generale 18348/2024Numero sezionale 4468/2026Numero di raccolta generale 16717/2026Data pubblicazione 28/05/2026considerato che lo statuto societario prevedeva la possibilità di compierequalsiasi operazione industriale, commerciale e finanziaria, mobiliare eimmobiliare, anche al fine di un investimento di capitali e di riserve, sebbenenon strettamente connessa con le finalità sociali. In particolare, lo statutopermetteva di investire capitali e riserve 1) nell’operazione industriale diproduzione in proprio della risorsa ittica per la quale si utilizzavano le acquistatereti da pesca, quale attività connessa a quelle, rientranti nell’oggetto sociale, dilavorazione, conservazione e vendita di prodotti ittici; 2) nell’operazione dicessione in locazione di bene mobile (reti da pesca) alle stesse imprese di pescadalle quali la società acquistava il prodotto ittico, anche quale forma dipartecipazione nelle suddette imprese. Peraltro, ad avviso della ricorrente, lamotivazione della sentenza impugnata sarebbe palesemente “contraddittoria eillogica”, da un lato, non cogliendo l’affinità tra le attività di produzione (per laquale le reti erano impiegate come bene strumentale) e quella successiva ditrasformazione del prodotto ittico e, dall’altro, affermando, in violazione delprincipio di neutralità, la non detraibilità dell’Iva sugli acquisti di reti da pescasebbene la venditrice- controllata GA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesseregolarmente versato l’Iva dovuta.1.1.Il motivo si profila inammissibile posto che il vizio specifico denunciabile percassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.(come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis) concerne l’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigorosorispetto delle previsioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’art. 369,comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame siastato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale trale parti e la sua "decisività", fermo restando che l’omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoNumero registro generale 18348/2024Numero sezionale 4468/2026Numero di raccolta generale 16717/2026qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inData pubblicazione 28/05/2026considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n.14324 del 2015); né è inquadrabile, nel paradigma normativo di cui all'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del decretolegge n. 83/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, lacensura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., 18ottobre 2018, n. 26305; Cass., 14 giugno 2017, n. 14802). Né, ovviamente, ea maggior ragione, l’apprezzamento giuridico del giudice, dissonante rispettoalle aspettative e prospettazioni della parte, può assurgere a omesso esame diun fatto controverso e decisivo (Cass. sez. 2, n. 29923 del 2023); nella specie,la ricorrente non ha assolto il suddetto onere, non avendo dedotto l’omessoesame di un “fatto storico”, ma peraltro - quanto all’assunta mancataconsiderazione da parte della CGT di II grado della clausola statutaria circa lapossibilità da parte della contribuente di investire capitali e riserve in operazionianche se non strettamente connesse con le finalità sociali, quale quella diproduzione delle risorse ittiche in proprio e/o di cessione in locazione dei beni(reti da pesca) alle stesse imprese di pesca clienti - di profili attinenti allerisultanze probatorie, la rivalutazione delle quali è preclusa a questa Corte;peraltro, nella sentenza impugnata, la CGT di II grado ha valutatoespressamente il contenuto delle dedotte clausole statutarie ritenendo - con unapprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità- che, in esse, eraprevista genericamente la possibilità di effettuare investimenti in capitali eriserve anche se non strettamente connessi con le attività sociali e che le reti dapesca non potevano essere considerate come beni aventi natura di capitale o diriserva in senso proprio da acquisire come investimento, essendo tra l'altrosoggette ad obsolescenza. Invero, sulla base dei richiamati principi, risultaevidente che la ricorrente mira, in realtà, sotto l’apparente vizio dell’omessoesame di un fatto decisivo, ad ottenere una "revisione" del giudizio di merito,con particolare riguardo alla valutazione delle prove difensive dalla stessadedotte.Numero registro generale 18348/2024Numero sezionale 4468/2026Numero di raccolta generale 16717/20261.2.Quanto alla (sub) censura di “manifesta illogicità della motivazione” sia inData pubblicazione 28/05/2026punto di mancata considerazione dell’affinità tra l’attività di produzione di risorseittiche (rispetto alla quale erano impiegate le acquistate reti da pesca) e quellasuccessiva, rientrante nell’oggetto sociale, di trasformazione del prodotto itticosia in punto di conferma della ripresa dell’Iva detratta in violazione del principiodi neutralità a fronte di una operazione regolarmente fatturata e dell’impostaversata dalla società venditrice, la ricorrente ha, in sostanza, dedotto un vizio diviolazione di legge che non risponde quindi all'archetipo della censuradenunciata, non avendo rilevanza un'insufficiente (contraddittoria o illogica)motivazione in diritto (v. da ultimo, Cass. n. 1787 del 2019); invero, “in tema diricorso per cassazione, il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., concerne esclusivamente l'accertamentoe la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, nonanche l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche che, invece, ricadesotto il profilo dell'errore di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.” (Cass., sez. 2, Sentenza n. 26292 del 15/12/2014, Sez. 5, Sentenza n.18080 del 21/07/2017).1.3.Peraltro, il motivo è, altresì, inammissibile anche perché in presenza di unacd. doppia conforme di merito, la parte ricorrente, per evitare l'inammissibilitàdel motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 348-ter,quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, deld.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, ai giudizi d'appellointrodotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta lanotificazione dal giorno 11/09/2012, come nel caso di specie), deve indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 06/05/2020, n. 8515; sez. 5, Sentenza n. 35893 del 2023), il che non èavvenuto nel caso in esame emergendo comunque dal contenuto del ricorso cheidentica è la quaestio facti esaminata dalle due commissioni.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea e dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 delNumero registro generale 18348/2024Numero sezionale 4468/2026Numero di raccolta generale 16717/2026Data pubblicazione 28/05/20262000 per avere la CGT di II grado rigettato il motivo di appello con il quale erastata dedotta la nullità dell’avviso di accertamento per violazione del principiodel contraddittorio endoprocedimentale dato che la contestazione dell’indebitadetrazione dell’Iva era stata formulata per la prima volta nell’atto impositivomedesimo. Nella specie, qualora fosse stato attivato il contraddittoriopreventivo, la società avrebbe potuto fare valere le ragioni (poi dedotte con ilricorso introduttivo) dell’illegittimità della ripresa quanto all’assunta violazionedel principio di neutralità dell’Iva per essere stata l’operazione fatturata, l’Iva inessa indicata regolarmente pagata dalla società venditrice e portata indetrazione dalla contribuente. Sul punto, ad avviso della ricorrente, la CGTavrebbe giustificato l’operato dell’Ufficio affermando, con una motivazioneapparente, la pretestuosità delle argomentazioni difensive della contribuente.2.1.Il motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.2.2.In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali lagiurisprudenza di legittimità afferma che solo per i tributi "armonizzati"l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorioendo-procedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché ilcontribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni cheavrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramentepretestuosa. Per quelli "non armonizzati" non è invece rinvenibile, nellalegislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, che pertanto sussistesolo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Sez. U, 9 dicembre 2015,n. 24823). Si tratta di un orientamento ormai consolidato, ribadito dallagiurisprudenza di legittimità, e al quale anche questo collegio intende darecontinuità. Dal perimetro dell’obbligo del contraddittorio restano dunque fuori leimposte non armonizzate, salvo una espressa prescrizione legislativa e, quantoall’iva e a quelle armonizzate, le fattispecie in cui il contribuente non superi laprova di resistenza, ossia quando sia evidente che le ragioni che il contribuentelamenta di non aver fatto valere in occasione di un contraddittorio endo-procedimentale -qualora attuato- non avrebbero comunque determinatol'annullamento dell'atto adottato al termine del procedimento amministrativo,rivelandosi pertanto meramente dilatorie. Il che, può aggiungersi, non vuolNumero registro generale 18348/2024Numero sezionale 4468/2026Numero di raccolta generale 16717/2026significare che alle parti del procedimento amministrativo (Amministrazione eData pubblicazione 28/05/2026contribuente) debba richiedersi nella fase endo-procedimentale capacità dicritica e valutazione delle complessive allegazioni documentali, pari a quelledemandate all’organo giudiziario in sede processuale, ma che la serietà epertinenza delle allegazioni del contribuente, qualora vagliatedall’Amministrazione finanziaria all’esito della verifica e prima della notificazionedell’atto impositivo, avrebbero potuto incidere sul se e sul contenuto di questo,se celebrato il contraddittorio. Ciò che infatti rileva è la prova che la celebrazionedel contraddittorio "avrebbe potuto comportare un risultato diverso" (cfr. Cortedi Giustizia UE, 3 luglio 2014, in causa C-129 e C-130/13, Kamino InternationalLogistics). Questa Corte ha affermato che «In tema di diritti e garanzie delcontribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'amministrazione finanziaria è tenutaa rispettare, anche nell'ambito delle indagini cd. "a tavolino" effettuate neiconfronti di terzi, il contraddittorio endoprocedimentale ove l'accertamentol'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare inconcreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia propostoun'opposizione meramente pretestuosa» (Cass., 19 luglio 2021, n. 20436).2.3.Da ultimo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che in tema didiritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino",nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n.212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023,a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024,convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorioendoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo seespressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd.armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché ilcontribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fattoche avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramentepretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinareun risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazioneNumero registro generale 18348/2024Numero sezionale 4468/2026Numero di raccolta generale 1671probabilistica ex ante spettante al giudice di merito (Cass. 7/2026Data pubblicazione 28/05/2026Sez. U - , Sentenza n. 21271 del 25/07/2025).2.4.Nella specie, il motivo pur denunciando una violazione di legge tende ad unainammissibile rivisitazione di una valutazione di merito operata dal giudice diappello che, nel rigettare il motivo di gravame relativo all’assunta violazione delcontraddittorio endoprocedimentale, ha escluso – con un apprezzamento inpunto di fatto non sindacabile in sede di legittimità – che la contribuente “avessenei gradi merito dedotto argomenti idonei a dimostrare che, se spesi in sede dicontraddittorio preventivo, avrebbero con ragionevole probabilità condottol’Ufficio a determinazioni di segno diverso”; con ciò qualificando pertanto - conuna motivazione non apparente- “generica e quindi pretestuosa” l’opposizionedella contribuente; né il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione,risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., cheesponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamentodella sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomentinon espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass.,Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. 6-1, 17 maggio 2013, n. 12123).Peraltro, la contribuente- nel fare riferimento, peraltro genericamente, alladoglianza, fatta valere nei gradi di merito, relativa all’assunta violazione delprincipio di neutralità - non ha illustrato, neppure in questa sede, come suoonere, circostanze ulteriori a quelle già esposte che avrebbe rappresentato sefosse stato promosso dall'Ufficio il contraddittorio nei suoi confronti (c.d. provadi resistenza).3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 19, comma 1, del D.P.R. n.633/72 per avere la CGT di II grado ritenuto, in violazione del principio dineutralità, dando eccessivo rilievo al mancato ammortamento dei beniacquistati, legittimo il recupero dell’Iva detratta sebbene afferisse ad unacquisto di reti da pesca, quali beni strumentali all’esercizio dell’attività diproduzione di prodotto ittico, attività se non coincidente, comunque, affine aquella- rientrante nell’oggetto sociale- di lavorazione, conservazione e venditadei prodotti ittici. Ad avviso della ricorrente - a fronte di un’operazione fatturata,Numero registro generale 18348/2024Numero sezionale 4468/2026Numero di raccolta generale 16717/2026Data pubblicazione 28/05/2026con Iva regolarmente versata dalla società venditrice - doveva ritenersi detraibilel’imposta in relazione alle somme effettivamente corrisposte, non potendo lasocietà contribuente essere considerata alla stregua di un consumatore finale,essendo soggetto Iva impegnato, senza perseguire finalità abusive ofraudolente, nell’attività di produzione di prodotti ittici per la quale erano stateimpiegate le acquistate reti da pesca, quale attività strettamente connessa aquelle rientranti nell’oggetto sociale. Peraltro, l’Amministrazione non avrebbepotuto disconoscere il diritto alla detrazione dell’IVA in ragione della noncongruità dei costi e della mancata redditività dell’operazione effettuata. Infine,la CGT di II grado avrebbe escluso la detraibilità dell’Iva pur non essendoconfigurabile alcun danno erariale, essendo pacifica la regolarità, ai fini fiscali,dei passaggi tra prestatore e committente.3.1.Il motivo è infondato.3.2.Le operazioni attive, con le quali una società commerciale vende beni ofornisce servizi (nel nostro caso, fornisce il servizio di affitto), sono di per sé, perla loro stessa natura, attività di carattere lucrativo, le quali, svolte da unoperatore professionale, assumono necessariamente natura imprenditoriale (intermini, Cass. 31 marzo 2011, n. 7344; Cass. 2 febbraio 2004, n. 1863; Cass.9 aprile 2003, n. 5599).3.3.Quanto alle operazioni passive, invece, la possibilità di portare in detrazione,dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni compiute, l'imposta assoltao dovuta dal contribuente ed a lui addebitata a titolo di rivalsa, si riferisce ai benied ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione,a norma sia dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica numero633 del 1972, sia dell'articolo 17 della direttiva Cee 17 maggio 1977, n. 388:soltanto, dunque, nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini dellesue operazioni soggette ad imposta .L'inerenza richiede un effettivocollegamento strumentale tra le operazioni compiute soggette ad IVA di cui sichiede il rimborso e quelle oggetto dell'attività di impresa. E ciò in quanto ilsistema dell'IVA è volto ad esonerare l'imprenditore dall'IVA dovuta o assolta intutte le sue attività economiche, per garantire la perfetta neutralitàNumero registro generale 18348/2024Numero sezionale 4468/2026Numero di raccolta generale 16717/2026dell'imposizione fiscale per tutte le attività in questione, purché esse siano a loroData pubblicazione 28/05/2026volta soggette ad IVA (Corte giust. 16 febbraio 2012, C-118/11, EON AsetMenivjmunt, punto 43).3.4.In tema di IVA, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza delmedesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, deirelativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione qualifatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sulcontribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibilematurato (Cass., sez. 5, sent. n. 18904 del 17/07/2018). E’ giurisprudenza diquesta Corte secondo cui “In tema di IVA, ai fini della detrazione dei costi, nonè sufficiente l'avvenuta contabilizzazione degli stessi, dovendo il contribuentedimostrarne, nell'ipotesi di contestazione dell'Amministrazione finanziaria,anche l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica” (Cass., Sez. 5, Sentenzan. 22940 del 26/09/2018). Sul piano probatorio, il relativo onere grava, dunque,sul contribuente: si è infatti ritenuto (in particolare, Cass. n. 18904/2018) che“la prova dell’inerenza del medesimo (costo) quale atto d’impresa, ossiadell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della suaconcreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato ilgiudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravatodell’onere di dimostrare l’imponibile maturato”, con la precisazione che“l’inerenza di un costo (...) non può essere esclusa in considerazione della merasproporzione o incongruenza della spesa”; in tale evenienza, tuttavia, il fisco puòoffrire la prova contraria, dimostrando che tale macroscopica antieconomicità“rilevi quale indizio dell’assenza di connessione tra costo ed attività d’impresa”(v. in senso conforme, Cass., sez. 6-5, n. 37921/2022).3.5.Pertanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la nozione diinerenza esprime la concreta riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa— anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura — quale esito di unavalutazione qualitativa, e non quantitativa, degli stessi (Cass. n. 30366/2019;Cass. n. 450/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16190 del 2024). Si è ancheprecisato che la verifica della «inerenza» del costo all'esercizio dell’attivitàeconomica risponde esclusivamente a criteri di valutazione di tipo oggettivoNumero registro generale 18348/2024Numero sezionale 4468/2026Numero di raccolta generale 16717/2026(natura dell'attività in concreto svolta desumibile anche dal nome della ditta;Data pubblicazione 28/05/2026destinazione dei beni acquistati al reimpiego nell'attività commerciale) (Cass.sez. 5, sentenza n. 7268 del 2024; sez. 5, Ordinanza n. 12227 del 2025).Questa Corte ha affermato che «in tema di imposte dei redditi e di IVA, l'inerenzadi un costo, sostenuto nell'esercizio dell'attività di impresa, comporta unavalutazione qualitativa e non di tipo utilitaristico o quantitativo, per cui lo stessoconsegue che il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi del costo ed adocumentarli, quali l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi ela sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all'attivitàimprenditoriale svolta» (Cass. sez. 5, n. 30036 del 2025; Cass. n. 1239/2025;in termini, tra le tante, anche Cass. n. 11324/2022 e n. 18904/2018). Si è daultimo ribadito che l’accertamento dell’inerenza e della strumentalità del beneall'attività del contribuente rientra tra i presupposti per la detrazione dell’IVAassolta ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass., sez. 5, n. 3950 del2026).3.6.Nella specie - a fronte della contestazione dell’Ufficio di indetraibilità dell’Ivarelativamente all’acquisto, nel 2009, da parte della contribuente dalla controllataAG [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di reti da pesca stante il rilevato difetto di inerenzadel detto costo all’attività svolta dalla contribuente di locazione immobiliare dibeni propri e in origine di lavorazione, conservazione e commercio all’ingrossodi prodotti ittici - la CGT di II grado si è attenuta ai suddetti principi nelconfermare la indetraibilità dell’Iva relativa al detto costo in quanto- con unaccertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità- ha ritenuto che lasocietà non avesse fornito idonea prova della inerenza dello stesso; al riguardo,il giudice di appello ha evidenziato che 1) non sussisteva alcun collegamentodiretto tra le attività di impresa svolte dalla società, risultanti in anagrafetributaria dal 2006, di preparazione e inscatolamento di prodotti a base di pescee di locazione di beni immobili e l’attività di pesca per la quale venivanoimpiegate, come beni strumentali, le acquistate reti da pesca; 2) il menzionatocodice ATECO della società (n. 68.20.01), lungi dal prevedere - come sostenutodalla contribuente nell’atto di appello - l’acquisto di attrezzature e beniNumero registro generale 18348/2024Numero sezionale 4468/2026Numero di raccolta generale 16717/2026Data pubblicazione 28/05/2026strumentali destinati all’utilizzo nel settore della pesca, prevedeva la locazioneimmobiliare dei propri beni. Pertanto, la CGT ha escluso - in ossequio airichiamati principi e con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede dilegittimità – che la contribuente avesse provato, ai fini della detraibilità dell’Iva,la concreta riferibilità dei costi sostenuti all'attività d’impresa, essendo i beniacquistati (reti da pesca) strumentali allo svolgimento della diversa “attività dipesca” e, dunque, di produzione della risorsa ittica laddove l’attività di impresaconcretamente esercitata dalla società era - come risultante dalle interrogazionieffettuate in anagrafe tributari dal 2006 - quella di preparazione einscatolamento di prodotti a base di pesce (oltre a quella di locazione di beniimmobili). Invero, secondo questa Corte (Cass. 4157/13; Cass. n. 16853/13)non può presumersi la sussistenza dei requisiti dell'inerenza e della strumentalitàin virtù della “mera compatibilità” dell'acquisto con l'oggetto sociale; elemento,questo, meramente indiziario dell'inerenza all'effettivo esercizio dell'impresa,come tale valutabile dal giudice di merito insieme con altre circostanze dellaconcreta vicenda, idonee a fondarne il convincimento circa l'effettiva inerenzadelle medesime operazioni passive all'espletamento della progettata attivitàimprenditoriale, all'interno di un criterio di ripartizione che vede onerata dellaprova la società. Peraltro, la CGT ha escluso che rilevasse, nella specie, laprevista - nelle clausole statutarie- possibilità da parte della società di effettuareinvestimenti in capitali e riserve anche se non strettamente connessi con leun bene avente natura di capitale o di riserva in senso proprio da acquisire comeinvestimento, essendo tra l'altro soggetta ad obsolescenza. Il rilevato difetto diinerenza ha comportato il rigetto del motivo di appello relativo alla violazionedel principio di neutralità dell’Iva non potendo, sotto tale profilo, valere - comeevidenziato dalla CGT - l’argomento secondo cui la finalità perseguita con lacontestata operazione sarebbe stata quella di recuperare in compensazione unpresunto credito vantato dalla contribuente nei confronti della controllata-venditrice, in difficoltà economica, considerato che la F.lli Mancini non esercitavaalcuna attività economica di recupero crediti.4.In conclusione, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 18348/2024Numero sezionale 4468/2026Numero di raccolta generale 16717/2026Data pubblicazione 28/05/20265.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che si liquidano in euro 2.400,00 per compensi oltre speseprenotate a debito;Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma il 26 maggio 2026La PresidenteTania Hmeljak