CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 18792/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12459/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in atti -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 347/2018 depositata il16/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per otto mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. S.n.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] are [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 16 marzo 2018 con cui la Corte d’appello di Ancona ha per quanto rileva respinto l’appello dell’odierna ricorrente avverso sentenza del Tribunale di Fermo, che, provvedendo in accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo ivi proposta, e revoca del medesimo, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’allora [OSCURATO:PERSONA], della sola somma di € 84.042,74, portata da una cambiale agraria, e non anche di quella di € 631.357,43 a titolo di saldo debitore del conto corrente di corrispondenza numero 10275/V. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. S.n.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Ricorrente e controricorrenti hanno depositato memoria.Gli altri intimati non spiegano difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1284, 1362, 1367 c.c. e del principio di conservazione del contratto di cui agli articoli 1419 e 1424 c.c. in relazione alla pattuizione degli interessi convenzionali e al documento 3 del fascicolo della corte (contratto di conto corrente). Il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 2033 e 1418 c.c., con riferimento all’articolo 1823 c.c. ed in relazione agli effetti della prescrizione in ordine al rapporto di conto corrente, all’azione di nullità e alla ripetizione dell’indebito, prospettando in proposito in subordine violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine all’eccezione di prescrizione. Il terzo mezzo denuncia violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. in relazione all’articolo 2697 1988 c.c. per omessa disamina dell’efficacia probatoria dell’atto di cognitivo di debito, prospettando in subordine per le medesime ragioni censura di violazione di legge. Il quarto mezzo denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1852, 1362, 1367 c.c. e dei principi di interpretazione del contratto. Il quinto mezzo denuncia violazione degli articoli 112, 115 c.p.c. e 117 del testo unico bancario. Il sesto mezzo denuncia violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. in relazione alla omessa pronuncia in ordine alle censure formulate con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio ed al relativo esito contabile. Il settimo mezzo denuncia violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. in relazione alla omessa disamina della domanda e del motivo di appello in ordine alla commissione di massimo scoperto. L’ottavo mezzo denuncia motivazione apparente in ordine a fatti decisivi della controversia. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile per mancanza di una comprensibile esposizione sommaria dei fatti di causa. A pagina 5 del ricorso la ricorrente si propone di esaminare la «storia del processo». Ma si limita a narrare di un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e dai suoi singoli soci: senza che si sappia quale fosse la domanda proposta dalla allora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e per la verità senza che si comprende neppure se l’ingiunzione fosse stata indirizzata nei soli confronti di detta società ovvero anche dei suoi soci, ed a che titolo. Si aggiunge che, secondo gli opponenti, il decreto ingiuntivo era stato emesso «in difetto dei presupposti», ma la Corte non è in grado di intendere di quali presupposti la ricorrente stia discorrendo, di modo che non riesce a comprendersi non solo perché fosse stato rilasciato il decreto ingiuntivo, ma neppure perché contro di esso fosse stata spiegata opposizione. La ricorrente riferisce poi delle proprie difese in modo vago, facendo cenno ad una nullità della citazione per assoluta genericità dell’avversaria prospettazione per difetto di mandato; ad una non meglio precisata infondatezza dell’avversa domanda per essere i crediti liquidi ed esigibili e per validità di un esercitato il recesso, anche questo non meglio definito e di cui la Corte di cassazione non ha la benché minima contezza; ad una infondatezza della richiesta di danni e della domanda di compensazione, che non risulta avere alcuna relazione con le censure poi formulate, ed altresì con la decisione adottata dalla Corte d’appello di conferma del rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo. La ricorrente a questo punto dà atto dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio «al fine di verificare, in relazione al saldo del rapporto di conto corrente, il sistema di capitalizzazione adottato dalla banca»: cosa abbia accertato il consulente non si sa. Si afferma qui che: «L’esito dell’accertamento è riportato nei motivi di ricorso (pag. 17-18)», ma non si comprende neppure di quale ricorso la ricorrente stia parlando, visto che alle pagine 17-18 ricorso per cassazione non si parla affatto dell’accertamento effettuato dall’ausiliare. Il ricorso per cassazione descrivequindi in questo modo la decisione adottata dal primo giudice: «Il Tribunale ha deciso la controversia accogliendo l’opposizione e azzerando il credito portato dal conto corrente». Si ignora totalmente, dunque, sia quale fosse la pretesa originariamente spiegata con il ricorso per ingiunzione, sia perché sia stata disattesa, né si intende che cosa voglia dire che il giudice abbia provveduto «azzerando il credito» e, cioè, quale sia stato il ragionamento svolto per negare che la banca vantasse un credito nei confronti della società, se non anche, per qualche ragione non esplicitata, nei confronti dei soci. A questo punto l’appellante passa a descrivere i motivi di appello non più che in questo modo: «II motivo: violazione del contraddittorio e del principio della domanda. III motivo: omessa valutazione dell’atto ricognitivo di debito. IV motivo: errata interpretazione e qualificazione del documento datato 30.03.1982 … e della lettera di contratto fido. V motivo: pattuizione degli interessi nella misura ultralegale. VI motivo: ius variandi e capitalizzazione interessi. VII motivo riferimenti normativi e CMS. VIII motivo: eccezione di prescrizione e decadenza e determinazione del credito»: il tutto avvolto nell’oscurità, mancando il benché minimo chiarimento almeno del contenuto dei documenti richiamati in ricorso, ricognizione di debito, documento del 30 marzo 1982, fido. Dopo di che il ricorso per cassazione riferisce del dispositivo della sentenza d'appello: «rigetta l’appello principale; rigetta l’appello incidentale». Nulla è detto delle motivazioni adottate nella sentenza impugnata. Orbene, nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c., dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072). Se manca l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato il ricorso è dunque inammissibile (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2014, n. 11308): tale mancanza – chiariscono le S.U. – «non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione». Ciò detto, posto che, in linea generale, il principio di autonomia del ricorso per cassazione è un architrave del funzionamento del giudizio di legittimità, essendo necessario alla Corte di cassazione per esercitare il suo ruolo istituzionale nei termini previsti dall’articolo 65 dell’ordinamento giudiziario, il caso di specie costituisce esempio paradigmatico del rilievo dell’osservanza del numero 3 dell’articolo 366 c.p.c., giacché, in presenza di una narrazione monca come quella svolta dalla ricorrente: -) non riesce a comprendersi l’effettiva portata del primo mezzo, concernente la formulazione del contratto di conto corrente concluso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., se non anche dai suoi soci, i quali potrebbero essere stati chiamati anche come fideiussori, ovvero in ragione della loro responsabilità illimitata, contratto che, secondo la Corte d’appello, recava al tempo stesso la previsione di interessi nella misura del 24,50 + ¼% , e quella della facoltà della banca di sostituire detto tasso convenzionale e di sostituirlo unilateralmente mediante il rinvio ad usi di piazza: e cioè la Corte di cassazione può fare solo delle ipotesi sul perché la banca avesse chiesto come scoperto di conto corrente l’importo di € 631.357,43 ed i giudici di merito abbiano invece rigettato in toto detta domanda, sicché non ha senso richiedere al giudice di legittimità di stabilire quale fosse il tasso da applicare senza che si sappia se e quale rilievo causale la statuizione adottata sul punto abbia determinato l’esito della lite; -) non riesce a comprendersi l’effettiva portata del secondo mezzo, che riguarda un’eccezione di prescrizione formulata dalla banca, senza che si sappia a che cosa riferita, visto che, per quel poco che riesce ad intuirsi, la società correntista, o i correntisti, non avevano formulato una domanda di ripetizione dell’indebito, chiedendo la rideterminazione del saldo e la condanna della banca al pagamento di quanto ad essa o ad essi dovuto; nel corpo del secondo motivo, in particolare, pare essere contenuta la trascrizione di alcune pagine dell’atto d’appello, alle pagine 12-13 del ricorso, ma anche qui il contenuto è incomprensibile; -) non riesce a comprendersi il terzo mezzo, il quale parla di un atto ricognitivo che non si sa quando prodotto, e che, nelle quattro righe trascritte a pagina 15 del ricorso, fa menzione di un tasso dell’8%, il che non spiega perché ciò dovrebbe dimostrare la iniziale pattuizione del tasso in misura eccedente il triplo di quello contenuto in detto atto, né tantomeno spiega come si sia arrivati da oltre il 24% all’8%; -) non riesce a comprendersi il quarto mezzo, che ha ad oggetto «la lettera del contratto di fido in data 16.07.1996», poiché manca qualunque spiegazione del rilievo che il fido potrebbe aver avuto per i fini della decisione della causa: certo la menzione di un fido suggerisce che nel giudizio di merito possa essere insorta una questione di distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, ma anche quest’ipotesi, che d’altronde tale rimane, non spiega l’eccezione di prescrizione formulata dalla banca; -) non riesce a comprendersi il quinto mezzo in cui si parla di un collegamento tra i due rapporti, è da credere cioè tra il conto corrente e il fido, senza ulteriori spiegazioni; -) non riesce a comprendersi il sesto mezzo che pare avere a che fare con la commissione di massimo scoperto, e comunque con non meglio identificati calcoli effettuati dal consulente tecnico d’ufficio, di cui, come si è detto, nulla si sa; -) non riesce ad intendersi settimo mezzo, in cui si denuncia una motivazione apparente, evidente essendo che la Corte di cassazione, per stabilire se la motivazione è o non è apparente, deve essere stata messa in condizione di ricostruire i termini della vicenda a cui la motivazione è riferita; -) non riesce ad intendersi egualmente l’ultimo mezzo in cui si solleva genericamente un difetto di motivazione in ordine a non meglio precisati fatti decisivi. Di fronte ad un ricorso per cassazione così costruito, la Corte non avrebbe che una strada per esercitare il controllo di legittimità ad essa devoluto: e cioè riprendere in mano intero fascicolo dal ricorso per decreto ingiuntivo e riesaminare l’intero incarto processuale così come è compito del giudice di merito. Ma non è questo il compito della Corte di cassazione che non ha neppure il potere di farlo, giacché il giudice di legittimità, per la natura dell’attività che svolge, non ha accesso diretto agli atti processuali, al di fuori del caso ― che non è quello che ricorre in questa sede ― della denuncia di meri errores in procedendo, fermo d’altronde anche in tal caso il rispetto del principio, in questo caso totalmente dimenticato, di autosufficienza. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 13.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1