CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 21461/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 settembre 2020 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato previsto dall'art. 648 cod. pen. e confermato la sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 624 bis - 625 n.2 cod. pen. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e affidato a un unico motivo, con il quale denunzia vizi motivazionali in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. È stata depositata la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Sull'analogo motivo di appello la Corte territoriale ha risposto con le seguenti argomentazioni: «non si ravvisano ragioni di sorta per riconoscere le eventuali attenuanti generiche che l'appellante ha chiesto deducendo di aver osservato un corretto contegno processuale, ravvisabile esclusivamente nella richiesta di accesso al giudizio abbreviato...». Si tratta di motivazione esente da vizi logici e, comunque, congrua rispetto alla genericità delle deduzioni difensive proposte con l'appello, nonché tenuto conto del giudizio complessivo sul trattamento sanzionatorio, articolato in sentenza con specifici riferimenti ai criteri ex art. 133 cod. pen. (pagg. 3 e 4 della sentenza). In proposito, va rammentato che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Peraltro, come si è sopra rilevato, nella specie il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. , Così deciso, il 14 febbraio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iccoli Sten - CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]-1