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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18712/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Messina del 12.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui, in data 12.11.2019, il Tribunale di quella stessa città aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentata rapina impropria aggravata, lesioni personali e possesso di strumenti atti allo scasso e, con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, esclusa la pur contestata recidiva, l'aveva condannata alla pena complessiva di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore della Buda deducendo: 2.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in particolare, delle norme poste a tutela della partecipazione al processo dell'imputato e del suo difensore: violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alle censure contenute nella memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: rileva che, in data 12.4.2020, la difesa aveva depositato una memoria con cui aveva insistito nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche alla luce della remissione della querela sporta dalla persona offesa, sintomatica della comprensione delle ragioni dell'imputata; aggiunge che nella memoria era stata chiesta la re', oca della misura cautelare e, ancora, era stata avanzata la richiesta di liquidazione con la relativa nota spese essendo stata la Buda ammessa al patrocinio a spese dello Stato; fatta presente tale circostanza, segnala che in data 16.4.2021, la Corte - con provvedimenti distinti dalla sentenza - aveva provveduto sia sulla misura cautelare che sulle spese, a dimostrazione del fatto che la memoria non era stata in alcun modo considerata al momento della decisione del processo; sottolinea la rilevanza, sotto il profilo delle garanzie difensive, delle memorie trasmesse secondo il rito "emergenziale" che, infatti, fanno vece della presenza in aula del difensore, il cui diritto non può perciò essere compresso senza incorrere in nullità, assoluta, per mancata assistenza dell'imputato; 2.2 vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato: richiama le argomentazioni sviluppate con l'atto di appello, a partire dalla riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 633 cod. pen., essendo stata l'intenzione della 13..:cla quella di occupare l'appartamento ormai disabitato da più di quattro mesi e non certo quella di impossessarsi di beni di valore che ivi potessero essere ancora custoditi; sottolinea come fosse stata evidenziata la inconcludenza delle considerazioni invece svolte dal primo giudice per validare la ipotesi accusatoria compendiata nell'imputazione; osserva che le argomentazioni difensive non sono state vagliate in quanto la Corte si è limitata a riproporre le medesime considerazioni già sviluppate dal primo giudice senza prendere in esame le articolate censure sviluppate dalla difesa; 2.3 vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà sub specie del travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni della persona offesa rese in data 7.11.2018: richiama, ancora, l'atto di appello con cui, anche alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, si era insistito sulla assoluta inidoneità della condotta dell'imputata rispetto al fine propostosi e, pertanto, la impossibilità di ipotizzare un tentativo punibile; segnala che la Corte di appello ha ritenuto di superare la obiezioni difensiva insistendo sul fatto che la Buda, dopo un primo infruttuoso tentativo, non aveva affatto desistito ma aveva nuovamente tentato di introdursi nell'appartamento della persona offesa, evidentemente confidando nella possibilità di riuscita della sua impresa; rileva che la Corte ha fondato il suo ragionamento su una mera illazione, non avendo tenuto conto né delle parole della persona offesa né della innocuità del primo tentativo; 2.4 vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa: rileva che, a fronte delle considerazioni spese dalla difesa e reiterate nelle non considerate note conclusive, la sentenza impugnata ha negato le attenuanti generiche sul rilievo della reazione violenta e minacciosa dell'imputata, in evidente contrasto con le parole della persona offesa quali versate nel verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA];

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, con riguardo al primo motivo, che le doglianze afferiscono ad altro procedimento laddove il ricorso risulta indirizzato nei confronti della sentenza della Corte di appello di Messina del 12.4.2021, cosicché, legittimamente, la Corte ha deciso con separato provvedimento; quanto agli altri motivi, osserva che si tratta di censure che attengono alla ricostruzione in fatto che la Corte ha percorso in termini adeguati e con motivazione logica e non contraddittoria oltre che immune da travisamenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Il primo motivo è infondato.

La difesa, infatti, lamenta la mancata considerazione, da parte della Corte di appello, della memoria difensiva trasmessa nei termini di cui al rito "emergenziale" in forma scritta e disciplinato, per i giudizi di secondo grado, dall'art. 23-bis cod, proc. pen..Rileva il collegio che l'eccezione difensiva, in primo luogo, si fonda su un dato meramente congetturale, legato al fatto che, con la medesima memoria, la difesa aveva chiesto la revoca della misura cautelare e la liquidazione dei compensi professionali, su cui la Corte di appello ha provveduto non con la sentenza ma con provvedimenti autonomi.

In ogni caso, deve ribadirsi l'orientamento secondo cui, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., soltanto a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (cfr., Sez. 6 - , n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004 - 01, in cui la Corte ha affermato che la omessa valutazione delle conclusioni da parte della Corte di appello dia luogo ad una irregolarità non invalidante, trattandosi di conclusioni meramente "apparenti").

Nel caso di specie, la lettura della memoria, in atti, ha consentito di appurare che l'unico elemento "nuovo", rispetto all'atto di appello, era ravvisabile nella rappresentazione della circostanza della intervenuta remissione della querela come elemento di valutazione per il riconoscimento delle attenuanti generiche essendo appena il caso di rilevare che la remissione, come risulta dai verbali allegati al ricorso, era avvenuta in udienza.

Ne consegue che la memoria trasmessa dalla difesa non aveva, di fatto, alcuna effettiva valenza ulteriore rispetto al contenuto dell'atto di appello, di tal ché la sua (in ipotesi) mancata considerazione da parte della Corte territoriale non si è risolta in alcun pregiudizio per la difesa.

2. Il secondo motivo contiene, invece, censure non consentite in questa sede.

L'imputazione elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era quella di tentata rapina e lesioni personali: la imputazione di tentata rapina poiché l'imputata "... cercava di forzare la serratura di ingresso dell'abitazione e, dopo aver minacciato con la suddetta raspa il Romeo, lo colpiva al braccio nel tentativo di liberarsi dalla presa e scappare via ...".

Con l'atto di appello, la difesa aveva proposto una diversa ricostruzione della vicenda in termini analoghi a quanto ribadito in questa sede, sostenendo che l'intenzione della Buda non era quella di appropriarsi di quanto custodito all'interno dell'appartamento di proprietà della persona offesa, rimasto temporaneamente disabitato, quanto, :onsapevole di ciò, di occuparlo per sopperire alla precarietà delle proprie condizioni abitative.

La Corte di appello ha disatteso la tesi difensiva sostenendo che "... non è da revocare in dubbio che la condotta posta in essere dalla Buda non fosse, come assume la difesa, funzionale ad occupare abusivamente l'abitazione della sorella di [OSCURATO:PERSONA]" (cfr., pag. 3 della sentenza): ha ripercorso quanto avvenuto quella sera sostenendo che "... non è da revocare in dubbio che la condotta tenuta non fosse legata al soddisfacimento di mere esigenze abitative" ed ha elencato gli strumenti da scasso che costei recava con sé per scassinare il portone di ingresso; ha fatto presente che non vi era motivo alcuno, per l'imputata, di indossare dei guanti poiché, ove l'intenzione fosse stata quella di introdursi ed occupare l'appartamento, sarebbe stato del tutto inutile preoccuparsi di non lasciare impronte digitali in quanto la sua responsabilità sarebbe stata conclamata proprio dalla intervenuta e consolidata occupazione dell'immobile.

Né, ha aggnto la Corte, poteva ritenersi decisivo quanto da costei affermato nella immediatezza circa le sue reali intenzioni.

Si tratta, pertanto, di apprezzamenti di merito che, in quanto sostenuti da una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, sono estranei all'ambito di valutazione riservato questa Corte atteso che il controllo di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui va saggiata la oggettiva tenuta sotto il profilo logico ed argonnentativo, restando preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

D'altra parte, la illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio deducibile in questa sede, deve essere evidente, ovvero di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato, al riguardo, a rilievi di macroscopica evidenza ed essendo quindi ininfluenti e non rilevanti quelle mirome incongruenze e disattese quelle argomentazioni difensive che, quand'anche non espressamente confutate, siano comunque logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (cfr., Sez.

U, n. 24 del 24.11.1999, Spina; Sez.

U, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella).

Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene, infatti, né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetti o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 2, n. 21.644 del 13.2.2013, Badagliacca).

3. Il terzo motivo è, a sua volta, infondato.

È pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che, in tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (cfr., ad esempio, Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto, Rv. 272810 - 01; Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L.., Rv. 264567 - 01; Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, Semeraro, Rv. 263058 - 01).

La difesa, invero, ha fatto leva non già su un elemento di carattere oggettivo ma sulla soggettiva valutazione della persona offesa circa la idoneità del portone di ingresso dell'appartamento a resistere ai tentativi di scasso messi in atto dalla odierna ricorrente che, peraltro, come ha osservato la Corte, dopo aver provato il giorno prima ad aprirlo, si era presentata il giorno successivo munita di una attrezzatura di tutto rispetto ma che non aveva potuto utilizzare proprio in quanto intercettata dalla persona offesa.

4. Da ultimo, manifestamente infondato è anche il quarto motivo: la Corte di appello, infatti, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche evocando, da un lato, la pervicacia dell'imputata che, dopo il tentativo del giorno precedente, aveva nuovamente tentato di portare a termine il proprio progetto e, per altro verso, la violenta reazione dell'imputata rispetto all'intervento della persona offesa che era stata colpita con una raspa ed aveva subito le lesioni alla mano.

Ed è inoltre appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01).

4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Messina del 12.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui, in data 12.11.2019, il Tribunale di quella stessa città aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentata rapina impropria aggravata, lesioni personali e possesso di strumenti atti allo scasso e, con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, esclusa la pur contestata recidiva, l'aveva condannata alla pena complessiva di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore della Buda deducendo: 2.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in particolare, delle norme poste a tutela della partecipazione al processo dell'imputato e del suo difensore: violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alle censure contenute nella memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: rileva che, in data 12.4.2020, la difesa aveva depositato una memoria con cui aveva insistito nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche alla luce della remissione della querela sporta dalla persona offesa, sintomatica della comprensione delle ragioni dell'imputata; aggiunge che nella memoria era stata chiesta la re', oca della misura cautelare e, ancora, era stata avanzata la richiesta di liquidazione con la relativa nota spese essendo stata la Buda ammessa al patrocinio a spese dello Stato; fatta presente tale circostanza, segnala che in data 16.4.2021, la Corte - con provvedimenti distinti dalla sentenza - aveva provveduto sia sulla misura cautelare che sulle spese, a dimostrazione del fatto che la memoria non era stata in alcun modo considerata al momento della decisione del processo; sottolinea la rilevanza, sotto il profilo delle garanzie difensive, delle memorie trasmesse secondo il rito "emergenziale" che, infatti, fanno vece della presenza in aula del difensore, il cui diritto non può perciò essere compresso senza incorrere in nullità, assoluta, per mancata assistenza dell'imputato; 2.2 vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato: richiama le argomentazioni sviluppate con l'atto di appello, a partire dalla riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 633 cod. pen., essendo stata l'intenzione della 13..:cla quella di occupare l'appartamento ormai disabitato da più di quattro mesi e non certo quella di impossessarsi di beni di valore che ivi potessero essere ancora custoditi; sottolinea come fosse stata evidenziata la inconcludenza delle considerazioni invece svolte dal primo giudice per validare la ipotesi accusatoria compendiata nell'imputazione; osserva che le argomentazioni difensive non sono state vagliate in quanto la Corte si è limitata a riproporre le medesime considerazioni già sviluppate dal primo giudice senza prendere in esame le articolate censure sviluppate dalla difesa; 2.3 vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà sub specie del travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni della persona offesa rese in data 7.11.2018: richiama, ancora, l'atto di appello con cui, anche alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, si era insistito sulla assoluta inidoneità della condotta dell'imputata rispetto al fine propostosi e, pertanto, la impossibilità di ipotizzare un tentativo punibile; segnala che la Corte di appello ha ritenuto di superare la obiezioni difensiva insistendo sul fatto che la Buda, dopo un primo infruttuoso tentativo, non aveva affatto desistito ma aveva nuovamente tentato di introdursi nell'appartamento della persona offesa, evidentemente confidando nella possibilità di riuscita della sua impresa; rileva che la Corte ha fondato il suo ragionamento su una mera illazione, non avendo tenuto conto né delle parole della persona offesa né della innocuità del primo tentativo; 2.4 vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa: rileva che, a fronte delle considerazioni spese dalla difesa e reiterate nelle non considerate note conclusive, la sentenza impugnata ha negato le attenuanti generiche sul rilievo della reazione violenta e minacciosa dell'imputata, in evidente contrasto con le parole della persona offesa quali versate nel verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, con riguardo al primo motivo, che le doglianze afferiscono ad altro procedimento laddove il ricorso risulta indirizzato nei confronti della sentenza della Corte di appello di Messina del 12.4.2021, cosicché, legittimamente, la Corte ha deciso con separato provvedimento; quanto agli altri motivi, osserva che si tratta di censure che attengono alla ricostruzione in fatto che la Corte ha percorso in termini adeguati e con motivazione logica e non contraddittoria oltre che immune da travisamenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Il primo motivo è infondato. La difesa, infatti, lamenta la mancata considerazione, da parte della Corte di appello, della memoria difensiva trasmessa nei termini di cui al rito "emergenziale" in forma scritta e disciplinato, per i giudizi di secondo grado, dall'art. 23-bis cod, proc. pen..Rileva il collegio che l'eccezione difensiva, in primo luogo, si fonda su un dato meramente congetturale, legato al fatto che, con la medesima memoria, la difesa aveva chiesto la revoca della misura cautelare e la liquidazione dei compensi professionali, su cui la Corte di appello ha provveduto non con la sentenza ma con provvedimenti autonomi. In ogni caso, deve ribadirsi l'orientamento secondo cui, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., soltanto a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (cfr., Sez. 6 - , n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004 - 01, in cui la Corte ha affermato che la omessa valutazione delle conclusioni da parte della Corte di appello dia luogo ad una irregolarità non invalidante, trattandosi di conclusioni meramente "apparenti"). Nel caso di specie, la lettura della memoria, in atti, ha consentito di appurare che l'unico elemento "nuovo", rispetto all'atto di appello, era ravvisabile nella rappresentazione della circostanza della intervenuta remissione della querela come elemento di valutazione per il riconoscimento delle attenuanti generiche essendo appena il caso di rilevare che la remissione, come risulta dai verbali allegati al ricorso, era avvenuta in udienza. Ne consegue che la memoria trasmessa dalla difesa non aveva, di fatto, alcuna effettiva valenza ulteriore rispetto al contenuto dell'atto di appello, di tal ché la sua (in ipotesi) mancata considerazione da parte della Corte territoriale non si è risolta in alcun pregiudizio per la difesa. 2. Il secondo motivo contiene, invece, censure non consentite in questa sede. L'imputazione elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era quella di tentata rapina e lesioni personali: la imputazione di tentata rapina poiché l'imputata "... cercava di forzare la serratura di ingresso dell'abitazione e, dopo aver minacciato con la suddetta raspa il Romeo, lo colpiva al braccio nel tentativo di liberarsi dalla presa e scappare via ...". Con l'atto di appello, la difesa aveva proposto una diversa ricostruzione della vicenda in termini analoghi a quanto ribadito in questa sede, sostenendo che l'intenzione della Buda non era quella di appropriarsi di quanto custodito all'interno dell'appartamento di proprietà della persona offesa, rimasto temporaneamente disabitato, quanto, :onsapevole di ciò, di occuparlo per sopperire alla precarietà delle proprie condizioni abitative. La Corte di appello ha disatteso la tesi difensiva sostenendo che "... non è da revocare in dubbio che la condotta posta in essere dalla Buda non fosse, come assume la difesa, funzionale ad occupare abusivamente l'abitazione della sorella di [OSCURATO:PERSONA]" (cfr., pag. 3 della sentenza): ha ripercorso quanto avvenuto quella sera sostenendo che "... non è da revocare in dubbio che la condotta tenuta non fosse legata al soddisfacimento di mere esigenze abitative" ed ha elencato gli strumenti da scasso che costei recava con sé per scassinare il portone di ingresso; ha fatto presente che non vi era motivo alcuno, per l'imputata, di indossare dei guanti poiché, ove l'intenzione fosse stata quella di introdursi ed occupare l'appartamento, sarebbe stato del tutto inutile preoccuparsi di non lasciare impronte digitali in quanto la sua responsabilità sarebbe stata conclamata proprio dalla intervenuta e consolidata occupazione dell'immobile. Né, ha aggnto la Corte, poteva ritenersi decisivo quanto da costei affermato nella immediatezza circa le sue reali intenzioni. Si tratta, pertanto, di apprezzamenti di merito che, in quanto sostenuti da una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, sono estranei all'ambito di valutazione riservato questa Corte atteso che il controllo di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui va saggiata la oggettiva tenuta sotto il profilo logico ed argonnentativo, restando preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. D'altra parte, la illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio deducibile in questa sede, deve essere evidente, ovvero di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato, al riguardo, a rilievi di macroscopica evidenza ed essendo quindi ininfluenti e non rilevanti quelle mirome incongruenze e disattese quelle argomentazioni difensive che, quand'anche non espressamente confutate, siano comunque logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (cfr., Sez. U, n. 24 del 24.11.1999, Spina; Sez. U, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella). Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene, infatti, né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetti o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 2, n. 21.644 del 13.2.2013, Badagliacca). 3. Il terzo motivo è, a sua volta, infondato. È pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che, in tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (cfr., ad esempio, Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto, Rv. 272810 - 01; Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L.., Rv. 264567 - 01; Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, Semeraro, Rv. 263058 - 01). La difesa, invero, ha fatto leva non già su un elemento di carattere oggettivo ma sulla soggettiva valutazione della persona offesa circa la idoneità del portone di ingresso dell'appartamento a resistere ai tentativi di scasso messi in atto dalla odierna ricorrente che, peraltro, come ha osservato la Corte, dopo aver provato il giorno prima ad aprirlo, si era presentata il giorno successivo munita di una attrezzatura di tutto rispetto ma che non aveva potuto utilizzare proprio in quanto intercettata dalla persona offesa. 4. Da ultimo, manifestamente infondato è anche il quarto motivo: la Corte di appello, infatti, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche evocando, da un lato, la pervicacia dell'imputata che, dopo il tentativo del giorno precedente, aveva nuovamente tentato di portare a termine il proprio progetto e, per altro verso, la violenta reazione dell'imputata rispetto all'intervento della persona offesa che era stata colpita con una raspa ed aveva subito le lesioni alla mano. Ed è inoltre appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01). 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrent
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