CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 07467/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 12 sulla configurabilità del reato di lesioni in relazione alla tipologia di escoriazione refertata all'agente di polizia) e della tipologia di recidiva contestata (quella reiterata) che non richiede la medesimezza, rispetto al reato per il quale si procede, dei reati per i quali sono intervenute sentenze di condanna irrevocabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere sten [OSCURATO:PERSONA] e;rite [OSCURATO:PERSONA] G orda [OSCURATO:PERSONA]