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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 20281/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.4099/2017 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA]. 80/82,in ROMA, in persona del le- gale rappres. p.t., rappresentato e di feso dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -controricorrente- -nonché- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso la sentenza delTribunale di Roma, n. 2 0230 /20 16 , pubblicata in data 31.10.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31.01.2025 dal Cons. rel. dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio di Via delle Cave n. 80/82, in Roma,conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Roma, [OSCURATO:PERSONA] proponendo opposizione avverso un avviso di pagamento della somma di euro 1.377,25, oltre accessori, richiesta a titolo di canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (COSAP) relativo all'anno 2006 ed afferente a griglie e intercapedini installate in area privata ed oggetto di licenza edilizia.

L'attore deduceva che tali strutture erano state realizzate su un'area privata contestualmente alla costruzione del fabbricato, di cui costituivano parte integrante ed essenziale, sicché non vi era stataoccupazione di suolo pub- blico.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], eccependo la incompetenza per materia e la fondatezza della pretesa, ed era chiamata in giudizio "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", la quale restava contumace.

Con sentenza n. 5228/13, depositata in data 11.2.2013, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e annullava l'avviso di pagamento.

Avverso tale pronuncia proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'er- roneità della sentenza laddove avevaannullato la successiva cartella esat- toriale, in quanto domanda nuova ed inammissibile, e l ' illegittimo rigetto dell'eccezione di incompetenza, ed invocando la sussistenza del presuppo- sto impositivo.

Si costituiva il Condominio, evidenziando l'inammissibilità dell'appello per tardività, e a norma dell'art. 342 c.p.c., nonché eccependo l ' infondatezza dell'appello.

Consentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Il Tribunale rigettava l ' appello di [OSCURATO:PERSONA] pi- tale, osservando che: preliminarmente, era infondato il motivo relativo all'asserita decadenza dall'impugnazione per decorso del termine breve per impugnare; in particolare, premesso che la sentenza risultava impugnata entro l'anno, l'appellato non aveva prodotto la notifica della sentenza; a tal fine, era necessaria la produzione della copia autentica della sentenza im- pugnata corredata dalla relata di notificazione, integrata, nel caso di notifi- cazione a mezzo posta, dell'avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammetteva equipollenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti, come è nellafattispecie in esame, impediva, ai fini che qui interessano, il decorso del termine breve di impugnazione; era disattesa anche l'eccezione ex art. 342 c.p.c., considerato che il gravame individuava in modo specifico le parti del provvedimento che si intendevaimpugnare e le modifiche richieste, nonché le circostanze da cui deriva va la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione; in ordinealla compe- tenza, s'affermava la competenza del giudice di pace trattandosi di contro- versia avente ad oggetto diritto che ha la suafonte in un rapporto giuridico riguardante un bene immobile, in mancanza di richiesta di accertamento incidentale; per altro aspetto, non poteva considerarsi domanda nuova la richiesta di annullamento della successiva cartella esattoriale, trattandosi di naturale sviluppo dell'avviso di mora impugnato ed atto necessariamente conseguenziale e privo di autonomia;nel merito l ' appello non era da acc o- gliere; invero, con l'atto opposto era stato chiestoil pagamento del canone annuo per l'occupazione permanente di suolo comunale del 2006 congriglie edintercapedini realizzate lungo il perimetro del fabbricato; sul punto rile- vavail disposto dell'art. 63 del d.l.vo n. 446 del 1997, nonché il Regola- mento Cosap approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 334/1998 e successive modificazioni; il citato art. 63 attribuivaalle Province e ai Comuni la facoltà diprevedere, con apposito regolamento, "che l'occu- pazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio in- disponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia as- soggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della conces- sione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa; il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge" e che "il regolamento è informato ai criteri della previsione delle procedure per il rilascio, del rinnovo e della revoca degli atti di concessione”;alla luce della normativa suindicata, dunque, l'applicazione del canone di occupa- zione del suolo pubblico presupponevache, in precedenza, fosse stat o rila- sciatodall'amministrazione comunale un atto di concessione che nella fat- tispecienon risultava rilasciat o , da tenere distint o rispetto alla concessione edilizia rilasciata per la costruzione del fabbricato, in relazione all'occupa- zione di suolo pubblico in esame; era invece da rigettare la domanda ex art.96 c.p.c., poiché [OSCURATO:PERSONA] non aveva agito in giudizio in mala fede o con colpa grave. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza del Tri- bunale, con quattro motivi, illustratida memoria.

Il C ondominio resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pro- nuncia, avendo il Tribunale affermato la competenza per valore del giudice di pacein ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene im- mobile, nonostante la rilevanza dell'accertamento dell'esistenza o meno del presupposto impositivo del canone perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), cioè la natura dell'area sulla quale insistono le griglie edintercapedini oggetto della richiesta di pagamento e, cioè, a prescindere se l'area suddetta sia privata,pubblica o soggetta al pubblico transito.

Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 7 c.p.c., come modificato dalla l. 24 novembre 1991 n. 374, inrelazione all'art. 360, comma l, n. 2, c.p.c., per aver il Tribunale statuito in palese contrasto con quanto ormai pacificamente riconosciuto ed affermato dalle Sezioni Unite , che hanno chiarito come ilcanone per l'occupazione di spazi di aree pubbliche, isti- tuito dal D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,art. 63 come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31 è stato concepito dal legislatorecome un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (tassaper l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo 2°del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed alla L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 5) in luogo del quale può essere applicato- risulta ndo confi- gurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazioneabusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici - e , conseguentemente, che le controversieattinenti alla debenza del canone in questione esulano dalla giurisdizione delle Commissionitributarie (come delineata dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, pur dopo la sosti- tuzione operata dalla L. 28 di cembre 2001, n. 448, art. 12) rientran d o nell'ambito della competenza giurisdizionale del giudice ordinario, a mente della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, anche in considerazione della richiesta di accerta- mento incidentale svolta.

Al riguardo, la ricorrente assume che si tratti di strada aperta al pubblico transito, con la naturale ed ovvia conseguenza dell ' assoggettabilità delle griglie ed intercapedini al canone per l'occupazione di suolo pubblico,con conseguente applicazione dell'art. l, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA], a tenore del quale "Il pres ente regolamento s i applica all ' occupazione d i strade, aree e relativi spazi sovrastanti esottostanti che appartengono al demanio o patrimonio indisponibile del Comune di Roma, nonchédi aree private soggette a servitù di passaggio costituita nei modi e nei termini di legge {…}",peraltro senza necessità di nessun atto concessorio.

Risulta, pertanto, secondo il ricorrente, di tutta evidenza che in questo giudizio la questione proprietaria avesse un'assoluta rilevanza ai fini dell'accertamento dell'esistenza o meno del presupposto impositivo del suddetto canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

Il terzo motivo denunzia laviolazione dell'art. 112 c.p.c. in combinato di- sposto con l'art. 320 c.p.c. e con le norme sul principio del contraddittorio, in relazione all'art. 360, comma l, n. 3 c.p.c. per aver la sentenza impu- gnata affermato che”…non può considerarsi domanda nuova la richiesta di annullamentodella successiva cartella esattoriale, atteso che trattasi di naturale sviluppo dell'avviso di moraimpugnato ed atto necessariamente consequenziale e privo di autonomia…".

In particolare, la ricorrente, rilevata la differenza tra cartella e avviso di mora (in quanto la prima è normativamente inquadrata nella disciplina della riscossione mediante ruoli, a differenza dell'avviso di mora, inserito nella disciplina della riscossione coattiva mediante espropriazione forzata e dunque un presupposto necessario per la validità dell'avviso di mora), assume che la richiesta di annullamento della suddetta cartella era stata formulata tardivamente dall'attore, dopo la prima udienza di compari- zione/trattazione ex art. 320, comma 4, c.p.c.

Il quarto motivo denunzia la violazione dell'art. 63 del d.lgs.n. 446/97 in combinato disposto conl'art. 1 del regolamento del Comune di Roma isti- tutivo del canoneper l ' occupazione degli spazi e delle aree pubbliche co- munali(COSAP) e delle norme a queste connesse e correlate, in relazione all'art. 360, comma l, n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale rigettato l ' appello affermando che "…Alla luce della normativa suindicata, dunque, l'applica- zione del canone di occupazione del suolo pubblico presuppone che, i n precedenza, sia stato rilasciato dall ' Amministrazione un atto di conces- sione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici…” che nella fattispecie non era statarilasciata, "distinta rispetto alla concessione edilizia rilasciata per la costruzione del fabbricato, in relazione all'occupazione di suolo pub- blico in esame…".

Al riguardo, la ricorrente adduce che l'occupazione soggetta a COSAP non è solo quella effettuata su area pubblica, ma anche quella su area privata gravata però da servitù di pubblico passaggio, in quanto la sola circostanza che determina la debenza del canone per l'occupazione di suolo pubblico è il fatto che le strade siano destinate al pubblico passaggio, non rilevando l'originaria proprietà dell'area, ma soltanto l'eventuale presenza di limita- zioni al pubblico godimento,una volta che le aree stesse sia no attribuite alla [OSCURATO:PERSONA], essendo indubitabile che l'occupazione del suolo con griglie, e del sottosuolo corrispondente con intercapedini, con- cretizzi comunque una utilizzazione del suolo pubblico soggetta alla (ex) tassazione ed oggi al canone.

Il primo motivo èinammissibile, in quanto con si confronta con la sentenza impugnata che, pronunciando sull'eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto correttamente la competenza delGiudice di pace (nei limiti della suacompetenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad og- getto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un beneimmobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale -siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostame nto di compe- tenzadal giudice di prossimità al giudice togato (Cass., n. 16012/2020; SU, n. 21582/2011) Nella specie, il Tribunale, nel decidere sulla sussistenza dei presupposti impositivi del Cosap,ha escluso ogni richiesta di accertamento incidentale della proprietà dell'immobile in ordine al quale erano state realizzate le griglie ed intercapedini.

Il secondo motivo e il quarto, esaminabili congiuntamente perché tra loro connessi, sono infondati.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, al quale il collegio intende dare continuità, il Cosap (canone occupazione spazi ed aree pub- bliche) è dovuto anche in caso di apposizione -su area destinata a pubblico transito -di griglie e intercapedini installati allo scopo di fornire aria e luce ad un edificio privato, senza che rilevi l'inclusione di detti manufatti nel progetto edilizio assentito dal Comune con permesso di costruire,e ciò in quanto presupposto del canone è l'uso particolare o eccezionale che il sin- golo fa del bene, pubblico o privato, assoggettato a servitù di pubblico passaggio (Cass., n. 32410/2023; n. 28869/2021; n. 1435/2018).

Al riguardo, va altresì osservato che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione par- ticolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto diconcessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni(Cass., n. 16395/2021).

Il terzo motivo èassorbito dal rigetto degli altri motivi (l'istanza di annul- lamento della cartella presupponeva l'accoglimento della doglianza relativa ai presupposti della debenza del Cosap).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, rigetta il se- condo e quarto motivo, assorbito il terzo.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controri- corrente, delle spese del giudizio, cheliquida nella somma di euro 1.700,00 di cui 200,00 per esborsi,oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presuppo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.4099/2017 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA]. 80/82,in ROMA, in persona del le- gale rappres. p.t., rappresentato e di feso dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -controricorrente- -nonché- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso la sentenza delTribunale di Roma, n. 2 0230 /20 16 , pubblicata in data 31.10.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31.01.2025 dal Cons. rel. dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio di Via delle Cave n. 80/82, in Roma,conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Roma, [OSCURATO:PERSONA] proponendo opposizione avverso un avviso di pagamento della somma di euro 1.377,25, oltre accessori, richiesta a titolo di canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (COSAP) relativo all'anno 2006 ed afferente a griglie e intercapedini installate in area privata ed oggetto di licenza edilizia. L'attore deduceva che tali strutture erano state realizzate su un'area privata contestualmente alla costruzione del fabbricato, di cui costituivano parte integrante ed essenziale, sicché non vi era stataoccupazione di suolo pub- blico. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], eccependo la incompetenza per materia e la fondatezza della pretesa, ed era chiamata in giudizio "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", la quale restava contumace. Con sentenza n. 5228/13, depositata in data 11.2.2013, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e annullava l'avviso di pagamento. Avverso tale pronuncia proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'er- roneità della sentenza laddove avevaannullato la successiva cartella esat- toriale, in quanto domanda nuova ed inammissibile, e l ' illegittimo rigetto dell'eccezione di incompetenza, ed invocando la sussistenza del presuppo- sto impositivo. Si costituiva il Condominio, evidenziando l'inammissibilità dell'appello per tardività, e a norma dell'art. 342 c.p.c., nonché eccependo l ' infondatezza dell'appello. Consentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Il Tribunale rigettava l ' appello di [OSCURATO:PERSONA] pi- tale, osservando che: preliminarmente, era infondato il motivo relativo all'asserita decadenza dall'impugnazione per decorso del termine breve per impugnare; in particolare, premesso che la sentenza risultava impugnata entro l'anno, l'appellato non aveva prodotto la notifica della sentenza; a tal fine, era necessaria la produzione della copia autentica della sentenza im- pugnata corredata dalla relata di notificazione, integrata, nel caso di notifi- cazione a mezzo posta, dell'avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammetteva equipollenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti, come è nellafattispecie in esame, impediva, ai fini che qui interessano, il decorso del termine breve di impugnazione; era disattesa anche l'eccezione ex art. 342 c.p.c., considerato che il gravame individuava in modo specifico le parti del provvedimento che si intendevaimpugnare e le modifiche richieste, nonché le circostanze da cui deriva va la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione; in ordinealla compe- tenza, s'affermava la competenza del giudice di pace trattandosi di contro- versia avente ad oggetto diritto che ha la suafonte in un rapporto giuridico riguardante un bene immobile, in mancanza di richiesta di accertamento incidentale; per altro aspetto, non poteva considerarsi domanda nuova la richiesta di annullamento della successiva cartella esattoriale, trattandosi di naturale sviluppo dell'avviso di mora impugnato ed atto necessariamente conseguenziale e privo di autonomia;nel merito l ' appello non era da acc o- gliere; invero, con l'atto opposto era stato chiestoil pagamento del canone annuo per l'occupazione permanente di suolo comunale del 2006 congriglie edintercapedini realizzate lungo il perimetro del fabbricato; sul punto rile- vavail disposto dell'art. 63 del d.l.vo n. 446 del 1997, nonché il Regola- mento Cosap approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 334/1998 e successive modificazioni; il citato art. 63 attribuivaalle Province e ai Comuni la facoltà diprevedere, con apposito regolamento, "che l'occu- pazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio in- disponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia as- soggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della conces- sione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa; il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge" e che "il regolamento è informato ai criteri della previsione delle procedure per il rilascio, del rinnovo e della revoca degli atti di concessione”;alla luce della normativa suindicata, dunque, l'applicazione del canone di occupa- zione del suolo pubblico presupponevache, in precedenza, fosse stat o rila- sciatodall'amministrazione comunale un atto di concessione che nella fat- tispecienon risultava rilasciat o , da tenere distint o rispetto alla concessione edilizia rilasciata per la costruzione del fabbricato, in relazione all'occupa- zione di suolo pubblico in esame; era invece da rigettare la domanda ex art.96 c.p.c., poiché [OSCURATO:PERSONA] non aveva agito in giudizio in mala fede o con colpa grave. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza del Tri- bunale, con quattro motivi, illustratida memoria. Il C ondominio resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pro- nuncia, avendo il Tribunale affermato la competenza per valore del giudice di pacein ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene im- mobile, nonostante la rilevanza dell'accertamento dell'esistenza o meno del presupposto impositivo del canone perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), cioè la natura dell'area sulla quale insistono le griglie edintercapedini oggetto della richiesta di pagamento e, cioè, a prescindere se l'area suddetta sia privata,pubblica o soggetta al pubblico transito. Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 7 c.p.c., come modificato dalla l. 24 novembre 1991 n. 374, inrelazione all'art. 360, comma l, n. 2, c.p.c., per aver il Tribunale statuito in palese contrasto con quanto ormai pacificamente riconosciuto ed affermato dalle Sezioni Unite , che hanno chiarito come ilcanone per l'occupazione di spazi di aree pubbliche, isti- tuito dal D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,art. 63 come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31 è stato concepito dal legislatorecome un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (tassaper l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo 2°del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed alla L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 5) in luogo del quale può essere applicato- risulta ndo confi- gurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazioneabusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici - e , conseguentemente, che le controversieattinenti alla debenza del canone in questione esulano dalla giurisdizione delle Commissionitributarie (come delineata dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, pur dopo la sosti- tuzione operata dalla L. 28 di cembre 2001, n. 448, art. 12) rientran d o nell'ambito della competenza giurisdizionale del giudice ordinario, a mente della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, anche in considerazione della richiesta di accerta- mento incidentale svolta. Al riguardo, la ricorrente assume che si tratti di strada aperta al pubblico transito, con la naturale ed ovvia conseguenza dell ' assoggettabilità delle griglie ed intercapedini al canone per l'occupazione di suolo pubblico,con conseguente applicazione dell'art. l, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA], a tenore del quale "Il pres ente regolamento s i applica all ' occupazione d i strade, aree e relativi spazi sovrastanti esottostanti che appartengono al demanio o patrimonio indisponibile del Comune di Roma, nonchédi aree private soggette a servitù di passaggio costituita nei modi e nei termini di legge {…}",peraltro senza necessità di nessun atto concessorio. Risulta, pertanto, secondo il ricorrente, di tutta evidenza che in questo giudizio la questione proprietaria avesse un'assoluta rilevanza ai fini dell'accertamento dell'esistenza o meno del presupposto impositivo del suddetto canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Il terzo motivo denunzia laviolazione dell'art. 112 c.p.c. in combinato di- sposto con l'art. 320 c.p.c. e con le norme sul principio del contraddittorio, in relazione all'art. 360, comma l, n. 3 c.p.c. per aver la sentenza impu- gnata affermato che”…non può considerarsi domanda nuova la richiesta di annullamentodella successiva cartella esattoriale, atteso che trattasi di naturale sviluppo dell'avviso di moraimpugnato ed atto necessariamente consequenziale e privo di autonomia…". In particolare, la ricorrente, rilevata la differenza tra cartella e avviso di mora (in quanto la prima è normativamente inquadrata nella disciplina della riscossione mediante ruoli, a differenza dell'avviso di mora, inserito nella disciplina della riscossione coattiva mediante espropriazione forzata e dunque un presupposto necessario per la validità dell'avviso di mora), assume che la richiesta di annullamento della suddetta cartella era stata formulata tardivamente dall'attore, dopo la prima udienza di compari- zione/trattazione ex art. 320, comma 4, c.p.c. Il quarto motivo denunzia la violazione dell'art. 63 del d.lgs.n. 446/97 in combinato disposto conl'art. 1 del regolamento del Comune di Roma isti- tutivo del canoneper l ' occupazione degli spazi e delle aree pubbliche co- munali(COSAP) e delle norme a queste connesse e correlate, in relazione all'art. 360, comma l, n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale rigettato l ' appello affermando che "…Alla luce della normativa suindicata, dunque, l'applica- zione del canone di occupazione del suolo pubblico presuppone che, i n precedenza, sia stato rilasciato dall ' Amministrazione un atto di conces- sione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici…” che nella fattispecie non era statarilasciata, "distinta rispetto alla concessione edilizia rilasciata per la costruzione del fabbricato, in relazione all'occupazione di suolo pub- blico in esame…". Al riguardo, la ricorrente adduce che l'occupazione soggetta a COSAP non è solo quella effettuata su area pubblica, ma anche quella su area privata gravata però da servitù di pubblico passaggio, in quanto la sola circostanza che determina la debenza del canone per l'occupazione di suolo pubblico è il fatto che le strade siano destinate al pubblico passaggio, non rilevando l'originaria proprietà dell'area, ma soltanto l'eventuale presenza di limita- zioni al pubblico godimento,una volta che le aree stesse sia no attribuite alla [OSCURATO:PERSONA], essendo indubitabile che l'occupazione del suolo con griglie, e del sottosuolo corrispondente con intercapedini, con- cretizzi comunque una utilizzazione del suolo pubblico soggetta alla (ex) tassazione ed oggi al canone. Il primo motivo èinammissibile, in quanto con si confronta con la sentenza impugnata che, pronunciando sull'eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto correttamente la competenza delGiudice di pace (nei limiti della suacompetenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad og- getto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un beneimmobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale -siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostame nto di compe- tenzadal giudice di prossimità al giudice togato (Cass., n. 16012/2020; SU, n. 21582/2011) Nella specie, il Tribunale, nel decidere sulla sussistenza dei presupposti impositivi del Cosap,ha escluso ogni richiesta di accertamento incidentale della proprietà dell'immobile in ordine al quale erano state realizzate le griglie ed intercapedini. Il secondo motivo e il quarto, esaminabili congiuntamente perché tra loro connessi, sono infondati. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, al quale il collegio intende dare continuità, il Cosap (canone occupazione spazi ed aree pub- bliche) è dovuto anche in caso di apposizione -su area destinata a pubblico transito -di griglie e intercapedini installati allo scopo di fornire aria e luce ad un edificio privato, senza che rilevi l'inclusione di detti manufatti nel progetto edilizio assentito dal Comune con permesso di costruire,e ciò in quanto presupposto del canone è l'uso particolare o eccezionale che il sin- golo fa del bene, pubblico o privato, assoggettato a servitù di pubblico passaggio (Cass., n. 32410/2023; n. 28869/2021; n. 1435/2018). Al riguardo, va altresì osservato che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione par- ticolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto diconcessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni(Cass., n. 16395/2021). Il terzo motivo èassorbito dal rigetto degli altri motivi (l'istanza di annul- lamento della cartella presupponeva l'accoglimento della doglianza relativa ai presupposti della debenza del Cosap). Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, rigetta il se- condo e quarto motivo, assorbito il terzo. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controri- corrente, delle spese del giudizio, cheliquida nella somma di euro 1.700,00 di cui 200,00 per esborsi,oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presuppo
Sentenza Cassazione n. 20281/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris