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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 18061/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relative alla violazione dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. - sono manifestamente infondate.

Invero, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724; conforme: Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Pmt, Rv. 280056).

Nel caso di specie, la sentenza sub 2) è diventata irrevocabile dopo l'irrevocabilità della precedente pronuncia, sub 1), con cui è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale e prima della scadenza dei termini di durata della sospensione stabiliti dall'art. 163 cod. pen.

Consegue da ciò - come correttamente argomentato dall'ordinanza impugnata - la revoca di diritto del beneficio, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relative alla violazione dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. - sono manifestamente infondate. Invero, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724; conforme: Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Pmt, Rv. 280056). Nel caso di specie, la sentenza sub 2) è diventata irrevocabile dopo l'irrevocabilità della precedente pronuncia, sub 1), con cui è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale e prima della scadenza dei termini di durata della sospensione stabiliti dall'art. 163 cod. pen. Consegue da ciò - come correttamente argomentato dall'ordinanza impugnata - la revoca di diritto del beneficio, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.
Sentenza Cassazione n. 18061/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris