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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 23847/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20609/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Campania rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, pro tempore domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE NAPOLI n. 12282/2017 depositata il18/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A.

RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace il Comune di Bacoli, per la restituzione dei corrispettivi pagati per la quota di tariffa del servizio idrico integrato relativo al servizio di depurazione acque reflue pari a euro 654,2 0 .

Il Comune ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della Regione Campania che si è costituita e ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore della concessionaria Hydrogest che ha chiama to in causa.

Con sentenza del 12 febbraio 2016 il giudice di pace ha accolto la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] e ha condannato il Comune al pagamento di euro 654,20, accogliendo la domanda di garanzia proposta dal Comune nei confronti della Regione Campania e condannando quest'ultima a tenere indenne il predetto ente; ha ritenuto inammissibile la domanda di garanzia proposta dalla Regione Campania nei confronti della società concessionaria. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello,lamentando che la tariffa per la depurazione è dovuta anche in caso di inefficienza degli impianti e può escludersi solo nel caso di inesistenza o temporanea inattività degli stessi; ha lamentato alt resì l’ erronea decisione sul difetto di legittimazione passiva , sulla prescrizione, sulla domanda di manleva.

La società concessionaria ha proposto appello incidentale.

Il Tribunale di Napoli ha respinto sia l’appello principale che l’appello incidentale, sul rilievo che a fronte della allegazione (e parziale documentazione, tramite atti di un processo penale) della assoluta inefficienza del servizio di depurazione, la pubblica amministrazione non ha dimostra to l'avvenuto puntuale espletamento del servizio.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Regione Campania affidandosi a cinque motivi.

Si sono costituite con controricorso Infantino e la società di gestione in liquidazione.

Il Comune è rimasto intimato.

Le controricorrenti hanno depositato memoria.

La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata dell’8 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’ art . 155 del D.lgs.152/2006, e del D .

M . 30.9.2009 del Ministro dell’ambiente.

La ricorrente deduce che il diritto alla restituzione del canone trova un suo limite in quanto esso è consentito solo quando la fognatura è sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o temporaneamente inattivi, come precisato nella sentenza n. 335 del 2010 della Corte C ostituzionale .

Osserva che l 'esclusione dall’obbligo di pagamento del canone costituisce circostanza eccezionale, circos critta alla mancanza di impianti e giammai l'asserita efficienza degli impianti potrebbe giustificare l'azione intrapresa. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. art. 360 n.3 c.p.c. la violazione dell'art. 2697 c . c . deducendo che spetta all'attrice dare la prova del malfunzionamento degli impianti, e che essa avrebbe dovuto dimostrare specificamente in quale circostanza temporale vi sarebbe stata un a inefficienza dell’impianto, ovvero quali processi di gestione sia no da considerarsi inefficienti e tali da integrare addirittura la mancanza del servizio; osserva che la sentenza penale depositata da parte attrice si riferisce a un periodo diverso circoscritto ed antecedente. 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lame nta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art 8 sexties del D.L. 208/2008 , la violazione del D.M. 30 settembre 2009 del Ministro dell’ambiente e la carenza di legittimazione della Regione Campania.

Deduce che il soggetto obbligato alla eventuale restituzione del canone è il gestore del servizio integrato e che è previsto uno specifico procedimento amministrativo per conseguire la restituzione ove spettante, mentre il richiedente non può promuovere direttamente l'azione. 4.- I primi tr e motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

Preliminarmente in ordine alla legittimazione passiva si osserva che il Tribunale ha accertato che la Regione è titolare degli impianti di depurazione ed ha pertanto ritenuto - correttamente - che da ciò deriva la sua responsabilità per l'espletamento del servizio ancorché svolto da società privata in concessione.

In tal modo il giudice di merito si è uniformato al principio già affermato da questa Corte ed al quale il Collegio intende dare continuità secondo il quale l a legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico integrato, non dovuta in ragione del mancato funzionamento dell'impianto di depurazione, spetta, oltre che al gestore del servizio che, in quanto parte del contratto di somministrazione, abbia ricevuto il pagamento indebito, anche al titolare del predetto impianto, a carico del quale può configurarsi una concorrente responsabilità, avente natura extracontrattuale, a titolo di cooperazione nell'inadempimento ( Cass. n. 3314 del 11/02/2020).

Il Tribunale ha correttamente giudicato anche sull’onere della prova, posto che questa Corte ha già affermato che nel giudizio finalizzato alla restituzione, ex art. 8 sexies del D.L. n. 208 del 2008, della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., sul convenuto, quale gestore/proprietario del suddetto servizio e debitoredella corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria. (Cass. n. 11270 del 12/06/2020).

Con riferimento ancora più specifico, si è ritenuto che, configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione (Cass. n. 14042/2013; Cass. 11586/2020) .

Contrariamente a quanto ritiene la parte, il giudice del merito non ha utilizzato gli atti del processo penale come prova diretta della inefficienza dell'impianto nel periodo cui si riferisce la parte privata, ma ha ritenuto che essi supportassero l'allegazione della richiedente, e ha posto in relazione questi elementi fattuali con il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della amministrazione.

In tal modo ha fatto ricorso – peraltro esplicitamente- al meccanismo delle presunzioni, r ilevando che a fronte di questo quadro, idoneo a dimostrare il protrarsi della situazione di inefficienza dovuta anche a cause strutturali oltre che di cattiva gestione, quantomeno fino al sequestro da parte della autorità giudiziaria, spettava alla pubblica amministrazione dimostrare l'avvenutopuntuale espletamento dei servizi .

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che si trattasse di un caso di assoluta inefficienza, che va equiparata alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito (Cass. n. 3314 del 11/02/2020; Cass. n. 9500 del 18/04/2018).

Il giudice di primo grado ha accertato che la Regione nulla ha provato in ordine a l funzionamento dell’impianto né sulla debenza della parte fissa della tariffa e cioè in ordine alla progettazione e manutenzione dell'impianto, così rendendo un giudizio di fatto, sulla base degli elementi probatori di cui si è detto, di cui inquesta sede non può chiedersi la revisione. 5.-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art . 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

Deduce che il Tribunale di Napoli ha omesso di considerare che è infondata la domanda di manleva a carico della Regione Campania in favore del Comune perché il Comune di Bacoli in realtà non ha mai versato alla Regione Campania le somme incassate per la tariffa di servizio idrico integrato. 6.-Il motivo è inammissibile.

In primo luogo si osserva che trattandosi di una c.d. doppia conforme prevista dall'art. 348 - ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( ex multis: Cass. n. 5947 del 28/02/2023) In ogni caso la censura difetta di pertinenza perché fa riferimento all’inadempimento da parte del Comune di Bacoli dell'obbligo di versare alla Regione Campania alle somme incassate, fatto irrilevante ai fini di configurare correttamente i rapporti obbligatori tra le parti e il diritto del Comune di essere tenuto indenne dall’accoglimento della domanda di rimborso; anzi la circostanza del lamentato inadempimento indirettamente conferma la fondatezza della domanda di garanzia.

Se infatti il Comune di Bacoli è tenuto a versare alla R egione le somme riscosse per il servizio idrico integrato ed è la Regione il soggetto al quale in definitiva queste somme devono essere accreditate, ciò significa che è la Regione il soggetto che deve restituirle all’utente e quindi che il Comune non deve rimborsare l’utente con denaro proprio.

La sussistenza di eventuali crediti della Regione nei confronti del Comune è questione autonoma, e la decis i one del Tribunale di Napoli non impedisce alla Regione di far valere in separata sede le sue ragioni di credito. 7.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’ art . 1372 c.c.

La ricorrente deduce che il T ribunale di Napoli ha erroneamente dichiarato infondata la domanda di manleva avanzata dalla Regione Campania contro il concessionario, ritenendo che la R egione abbia omesso di dedurre e provare la condotta inadempiente in cui sarebbe incorsa la concessionaria, statuizione del tutto erronea ove si tenga conto dall'inequivocabile tenore della disposizione di cui all'art. 35 del contratto, a mente del quale il concessionario è responsabile dei danni e pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività concedente.

Osserva che è erroneo il rilievo per cui non sarebbe stato dimostrato l'inadempimento , laddove l'accoglimento della domanda della Infantino si basa sull'assunto che il servizio pubblico non sarebbe stato correttamente svolto. 8.-Il motivo è inammissibile.

Con questo motivo si sollecita una revisione del giudizio di fatto reso del Tribunale, il quale ha ritenuto che non vi è prova che il malfunzionamento degli impianti sia addebitabile alla società concessionaria e che invece quest'ultima ha -almeno parzialmente- dimostrato che i malfunzionamenti derivavano da difetti strutturali, più volte segnalati alla Regione e che in ogni caso l’ente regionale è venuto meno ai suoi doveri di vigilanza.

La circostanza che vi sia una norma contrattuale sulla responsabilità del concessionario non può applicarsi se inconcreto si accerta, come qui è stato accertato nel giudizio di merito, che il dedotto pregiudizio non è imputabile a inadempimento da parte del concessionario.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.300,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20609/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Campania rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, pro tempore domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE NAPOLI n. 12282/2017 depositata il18/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace il Comune di Bacoli, per la restituzione dei corrispettivi pagati per la quota di tariffa del servizio idrico integrato relativo al servizio di depurazione acque reflue pari a euro 654,2 0 . Il Comune ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della Regione Campania che si è costituita e ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore della concessionaria Hydrogest che ha chiama to in causa. Con sentenza del 12 febbraio 2016 il giudice di pace ha accolto la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] e ha condannato il Comune al pagamento di euro 654,20, accogliendo la domanda di garanzia proposta dal Comune nei confronti della Regione Campania e condannando quest'ultima a tenere indenne il predetto ente; ha ritenuto inammissibile la domanda di garanzia proposta dalla Regione Campania nei confronti della società concessionaria. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello,lamentando che la tariffa per la depurazione è dovuta anche in caso di inefficienza degli impianti e può escludersi solo nel caso di inesistenza o temporanea inattività degli stessi; ha lamentato alt resì l’ erronea decisione sul difetto di legittimazione passiva , sulla prescrizione, sulla domanda di manleva. La società concessionaria ha proposto appello incidentale. Il Tribunale di Napoli ha respinto sia l’appello principale che l’appello incidentale, sul rilievo che a fronte della allegazione (e parziale documentazione, tramite atti di un processo penale) della assoluta inefficienza del servizio di depurazione, la pubblica amministrazione non ha dimostra to l'avvenuto puntuale espletamento del servizio. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Regione Campania affidandosi a cinque motivi. Si sono costituite con controricorso Infantino e la società di gestione in liquidazione. Il Comune è rimasto intimato. Le controricorrenti hanno depositato memoria. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata dell’8 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’ art . 155 del D.lgs.152/2006, e del D . M . 30.9.2009 del Ministro dell’ambiente. La ricorrente deduce che il diritto alla restituzione del canone trova un suo limite in quanto esso è consentito solo quando la fognatura è sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o temporaneamente inattivi, come precisato nella sentenza n. 335 del 2010 della Corte C ostituzionale . Osserva che l 'esclusione dall’obbligo di pagamento del canone costituisce circostanza eccezionale, circos critta alla mancanza di impianti e giammai l'asserita efficienza degli impianti potrebbe giustificare l'azione intrapresa. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. art. 360 n.3 c.p.c. la violazione dell'art. 2697 c . c . deducendo che spetta all'attrice dare la prova del malfunzionamento degli impianti, e che essa avrebbe dovuto dimostrare specificamente in quale circostanza temporale vi sarebbe stata un a inefficienza dell’impianto, ovvero quali processi di gestione sia no da considerarsi inefficienti e tali da integrare addirittura la mancanza del servizio; osserva che la sentenza penale depositata da parte attrice si riferisce a un periodo diverso circoscritto ed antecedente. 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lame nta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art 8 sexties del D.L. 208/2008 , la violazione del D.M. 30 settembre 2009 del Ministro dell’ambiente e la carenza di legittimazione della Regione Campania. Deduce che il soggetto obbligato alla eventuale restituzione del canone è il gestore del servizio integrato e che è previsto uno specifico procedimento amministrativo per conseguire la restituzione ove spettante, mentre il richiedente non può promuovere direttamente l'azione. 4.- I primi tr e motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati. Preliminarmente in ordine alla legittimazione passiva si osserva che il Tribunale ha accertato che la Regione è titolare degli impianti di depurazione ed ha pertanto ritenuto - correttamente - che da ciò deriva la sua responsabilità per l'espletamento del servizio ancorché svolto da società privata in concessione. In tal modo il giudice di merito si è uniformato al principio già affermato da questa Corte ed al quale il Collegio intende dare continuità secondo il quale l a legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico integrato, non dovuta in ragione del mancato funzionamento dell'impianto di depurazione, spetta, oltre che al gestore del servizio che, in quanto parte del contratto di somministrazione, abbia ricevuto il pagamento indebito, anche al titolare del predetto impianto, a carico del quale può configurarsi una concorrente responsabilità, avente natura extracontrattuale, a titolo di cooperazione nell'inadempimento ( Cass. n. 3314 del 11/02/2020). Il Tribunale ha correttamente giudicato anche sull’onere della prova, posto che questa Corte ha già affermato che nel giudizio finalizzato alla restituzione, ex art. 8 sexies del D.L. n. 208 del 2008, della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., sul convenuto, quale gestore/proprietario del suddetto servizio e debitoredella corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria. (Cass. n. 11270 del 12/06/2020). Con riferimento ancora più specifico, si è ritenuto che, configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione (Cass. n. 14042/2013; Cass. 11586/2020) . Contrariamente a quanto ritiene la parte, il giudice del merito non ha utilizzato gli atti del processo penale come prova diretta della inefficienza dell'impianto nel periodo cui si riferisce la parte privata, ma ha ritenuto che essi supportassero l'allegazione della richiedente, e ha posto in relazione questi elementi fattuali con il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della amministrazione. In tal modo ha fatto ricorso – peraltro esplicitamente- al meccanismo delle presunzioni, r ilevando che a fronte di questo quadro, idoneo a dimostrare il protrarsi della situazione di inefficienza dovuta anche a cause strutturali oltre che di cattiva gestione, quantomeno fino al sequestro da parte della autorità giudiziaria, spettava alla pubblica amministrazione dimostrare l'avvenutopuntuale espletamento dei servizi . In particolare, il Tribunale ha ritenuto che si trattasse di un caso di assoluta inefficienza, che va equiparata alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito (Cass. n. 3314 del 11/02/2020; Cass. n. 9500 del 18/04/2018). Il giudice di primo grado ha accertato che la Regione nulla ha provato in ordine a l funzionamento dell’impianto né sulla debenza della parte fissa della tariffa e cioè in ordine alla progettazione e manutenzione dell'impianto, così rendendo un giudizio di fatto, sulla base degli elementi probatori di cui si è detto, di cui inquesta sede non può chiedersi la revisione. 5.-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art . 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Deduce che il Tribunale di Napoli ha omesso di considerare che è infondata la domanda di manleva a carico della Regione Campania in favore del Comune perché il Comune di Bacoli in realtà non ha mai versato alla Regione Campania le somme incassate per la tariffa di servizio idrico integrato. 6.-Il motivo è inammissibile. In primo luogo si osserva che trattandosi di una c.d. doppia conforme prevista dall'art. 348 - ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( ex multis: Cass. n. 5947 del 28/02/2023) In ogni caso la censura difetta di pertinenza perché fa riferimento all’inadempimento da parte del Comune di Bacoli dell'obbligo di versare alla Regione Campania alle somme incassate, fatto irrilevante ai fini di configurare correttamente i rapporti obbligatori tra le parti e il diritto del Comune di essere tenuto indenne dall’accoglimento della domanda di rimborso; anzi la circostanza del lamentato inadempimento indirettamente conferma la fondatezza della domanda di garanzia. Se infatti il Comune di Bacoli è tenuto a versare alla R egione le somme riscosse per il servizio idrico integrato ed è la Regione il soggetto al quale in definitiva queste somme devono essere accreditate, ciò significa che è la Regione il soggetto che deve restituirle all’utente e quindi che il Comune non deve rimborsare l’utente con denaro proprio. La sussistenza di eventuali crediti della Regione nei confronti del Comune è questione autonoma, e la decis i one del Tribunale di Napoli non impedisce alla Regione di far valere in separata sede le sue ragioni di credito. 7.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’ art . 1372 c.c. La ricorrente deduce che il T ribunale di Napoli ha erroneamente dichiarato infondata la domanda di manleva avanzata dalla Regione Campania contro il concessionario, ritenendo che la R egione abbia omesso di dedurre e provare la condotta inadempiente in cui sarebbe incorsa la concessionaria, statuizione del tutto erronea ove si tenga conto dall'inequivocabile tenore della disposizione di cui all'art. 35 del contratto, a mente del quale il concessionario è responsabile dei danni e pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività concedente. Osserva che è erroneo il rilievo per cui non sarebbe stato dimostrato l'inadempimento , laddove l'accoglimento della domanda della Infantino si basa sull'assunto che il servizio pubblico non sarebbe stato correttamente svolto. 8.-Il motivo è inammissibile. Con questo motivo si sollecita una revisione del giudizio di fatto reso del Tribunale, il quale ha ritenuto che non vi è prova che il malfunzionamento degli impianti sia addebitabile alla società concessionaria e che invece quest'ultima ha -almeno parzialmente- dimostrato che i malfunzionamenti derivavano da difetti strutturali, più volte segnalati alla Regione e che in ogni caso l’ente regionale è venuto meno ai suoi doveri di vigilanza. La circostanza che vi sia una norma contrattuale sulla responsabilità del concessionario non può applicarsi se inconcreto si accerta, come qui è stato accertato nel giudizio di merito, che il dedotto pregiudizio non è imputabile a inadempimento da parte del concessionario. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.300,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que