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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 04271/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo — adito quale giudice dell'esecuzione nel procedimento di prevenzione svoltosi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e conclusosi con l'adozione del decreto di confisca di prevenzione emesso, ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 565 del 1975, il 29 ottobre 2018 e confermato con provvedimento della Corte di appello di Palermo del 25 novembre 2020, divenuto definitivo il 10 giugno 2021 - dichiarava la inammissibilità della domanda di ammissione allo stato passivo del credito spettante a [OSCURATO:PERSONA].

Rilevava il Tribunale come la domanda dovesse considerarsi tardiva perché proposta il 6 maggio 2022, dopo la scadenza del termine di 180 giorni di cui all'art. 1, comma 199, legge n. 228 del 2012, decorrente dalla data nella quale quel provvedimento di confisca era divenuto definitivo (pure considerando il periodo di sospensione dei termini nel periodo feriale, dal 10 al 31 agosto 2021).

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 1, commi 199, 205 e 206, legge n. 228 del 2012, e vizio di motivazione, per mancanza, apparenza e manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Palermo erroneamente giudicato non ammissibile l'istanza di ammissione del credito, senza tenere conto che tale domanda era stata presentata nel rispetto del termine del 17 maggio 2022 indicato nell' "avviso ai creditori" che l'ANBSC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) aveva pubblicato con riferimento al provvedimento di confisca definitivo emesso nel procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato.

2. I motivi del ricorso sono infondati.

Va ricordato che il comma 199 del predetto art. 1 aveva stabilito che «Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della... legge (1° gennaio 2013) i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca»; che il comma 205 dello stesso art. 1 aveva previsto che «Per i beni (...) confiscati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva»; e che il successivo comma 206 del medesimo articolo aveva statuito che «L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai creditori di cui al comma 198 a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet: a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205; b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande di cui alla lettera a); c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.» Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno successivamente definito l'esatto ambito di operatività delle disposizioni dettate dai tre suddetti commi, con i quali si era inteso disciplinare la fase transitoria tra l'applicazione della previgente disciplina in materia di misure di prevenzione patrimoniali (facente capo alla legge n. 565 del 1975) e quella novellata dal d.lgs. n. 159 del 2011.

A tal fine hanno chiarito che, in tema di confisca di prevenzione, i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti per il quali non si applica la disciplina del citato d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge n. 228 del 2012, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni.

Termine, questo di 180 giorni, la cui applicazione è comunque subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca; ciò fatta salva, dunque, la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile (in questo senso Sez.

U, n. 39608 del 22/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 273660-01).

Di tale regula iuris il Tribunale di Palermo ha fatto buon governo, rilevando - per un verso - come, alla data in cui era intervenuta la definitività del decreto di confisca emesso nei riguardi del proposto [OSCURATO:PERSONA], il Laisa fosse pienamente a conoscenza della esistenza di quel procedimento di prevenzione: perché nell'agosto 2011 lo stesso era stato chiamato a intervenire in quel procedimento a seguito dell'adozione nei confronti del Maranzano dell'originario provvedimento di sequestro; e perché, nel giugno 2015, aveva espressamente richiesto agli organi della procedura la risoluzione del contratto preliminare di acquisto dell'immobile e la restituzione di quanto versato.

E -- per altro verso - come la di molto successiva pubblicazione del più volte citato avviso dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avente una "funzione meramente notiziale e agevolatrice", non avesse inciso sulla decorrenza del termine di 180 giorni previsto ex lege, a far data da quando il decreto di confisca di prevenzione era divenuto definitivo.

In tale contesto, dunque, è stato legittimamente escluso che l'odierno ricorrente non avesse avuto conoscenza di quel procedimento di prevenzione né del relativo provvedimento definitivo di confisca per causa ad esso non imputabile, unica situazione che avrebbe legittimato, al più, la presentazione di una diversa richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.: passaggio della motivazione della ordinanza impugnata con la quale il ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi.

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo — adito quale giudice dell'esecuzione nel procedimento di prevenzione svoltosi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e conclusosi con l'adozione del decreto di confisca di prevenzione emesso, ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 565 del 1975, il 29 ottobre 2018 e confermato con provvedimento della Corte di appello di Palermo del 25 novembre 2020, divenuto definitivo il 10 giugno 2021 - dichiarava la inammissibilità della domanda di ammissione allo stato passivo del credito spettante a [OSCURATO:PERSONA]. Rilevava il Tribunale come la domanda dovesse considerarsi tardiva perché proposta il 6 maggio 2022, dopo la scadenza del termine di 180 giorni di cui all'art. 1, comma 199, legge n. 228 del 2012, decorrente dalla data nella quale quel provvedimento di confisca era divenuto definitivo (pure considerando il periodo di sospensione dei termini nel periodo feriale, dal 10 al 31 agosto 2021). 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 1, commi 199, 205 e 206, legge n. 228 del 2012, e vizio di motivazione, per mancanza, apparenza e manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Palermo erroneamente giudicato non ammissibile l'istanza di ammissione del credito, senza tenere conto che tale domanda era stata presentata nel rispetto del termine del 17 maggio 2022 indicato nell' "avviso ai creditori" che l'ANBSC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) aveva pubblicato con riferimento al provvedimento di confisca definitivo emesso nel procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato. 2. I motivi del ricorso sono infondati. Va ricordato che il comma 199 del predetto art. 1 aveva stabilito che «Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della... legge (1° gennaio 2013) i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca»; che il comma 205 dello stesso art. 1 aveva previsto che «Per i beni (...) confiscati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva»; e che il successivo comma 206 del medesimo articolo aveva statuito che «L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai creditori di cui al comma 198 a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet: a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205; b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande di cui alla lettera a); c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.» Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno successivamente definito l'esatto ambito di operatività delle disposizioni dettate dai tre suddetti commi, con i quali si era inteso disciplinare la fase transitoria tra l'applicazione della previgente disciplina in materia di misure di prevenzione patrimoniali (facente capo alla legge n. 565 del 1975) e quella novellata dal d.lgs. n. 159 del 2011. A tal fine hanno chiarito che, in tema di confisca di prevenzione, i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti per il quali non si applica la disciplina del citato d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge n. 228 del 2012, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni. Termine, questo di 180 giorni, la cui applicazione è comunque subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca; ciò fatta salva, dunque, la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile (in questo senso Sez. U, n. 39608 del 22/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 273660-01). Di tale regula iuris il Tribunale di Palermo ha fatto buon governo, rilevando - per un verso - come, alla data in cui era intervenuta la definitività del decreto di confisca emesso nei riguardi del proposto [OSCURATO:PERSONA], il Laisa fosse pienamente a conoscenza della esistenza di quel procedimento di prevenzione: perché nell'agosto 2011 lo stesso era stato chiamato a intervenire in quel procedimento a seguito dell'adozione nei confronti del Maranzano dell'originario provvedimento di sequestro; e perché, nel giugno 2015, aveva espressamente richiesto agli organi della procedura la risoluzione del contratto preliminare di acquisto dell'immobile e la restituzione di quanto versato. E -- per altro verso - come la di molto successiva pubblicazione del più volte citato avviso dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avente una "funzione meramente notiziale e agevolatrice", non avesse inciso sulla decorrenza del termine di 180 giorni previsto ex lege, a far data da quando il decreto di confisca di prevenzione era divenuto definitivo. In tale contesto, dunque, è stato legittimamente escluso che l'odierno ricorrente non avesse avuto conoscenza di quel procedimento di prevenzione né del relativo provvedimento definitivo di confisca per causa ad esso non imputabile, unica situazione che avrebbe legittimato, al più, la presentazione di una diversa richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.: passaggio della motivazione della ordinanza impugnata con la quale il ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e conda
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