Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43218/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Vicenza del 15 settembre 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputata, che lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si veda pag. 4 della motivazione del provvedimento impugnato in cui i giudici di merito specificano che l'aggravante della destrezza ricorre ogniqualvolta la condizione di distrazione della persona offesa sia causata ed indotta dall'agente per poi trarne un vantaggio); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Vicenza del 15 settembre 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputata, che lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si veda pag. 4 della motivazione del provvedimento impugnato in cui i giudici di merito specificano che l'aggravante della destrezza ricorre ogniqualvolta la condizione di distrazione della persona offesa sia causata ed indotta dall'agente per poi trarne un vantaggio); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 43218/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris