CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 47554/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /24-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 1° dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava l'istanza avanzata nell'interesse MAMMINO Giuseppe volta ad ottenere il beneficio dell'affidamento ai servizi sociali e concedeva allo stesso il beneficio della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47ter, comma lbis, O.P. per pena da scontare. In motivazione, il Tribunale osserva che la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali non può essere concessa in relazione alla gravità del reato in esecuzione e delle negative informazioni sulla personalità dell'istante. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MAMMINO Giuseppe deducendo violazione di legge, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di riproposizione - peraltro in fatto - di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata, basata sull'apprezzamento in concreto della residua pericolosità sociale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i