CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23513/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO- IN DIRITTO La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 12 ottobre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Sassari, in data 30 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di rapina, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina consumata e ne invoca la derubricazione nella fattispecie tentata, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridici conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata (si vedano, in particolare, le pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha sottolineato come il prevenuto avesse esercitato violenza e minaccia successivamente alla sottrazione, al fine di consolidare quest'ultima e garantirsi l'impunità, così integrando il reato di rapina impropria consumata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 ([OSCURATO:PERSONA]