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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27693/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/09/2021 del tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il tribunale di Brescia, con sentenza del 8 settembre 2021 condannava [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione ai delitti, avvinti dalla continuazione, di cui all'art. 73 commi 1 del DPR n. 309/90.

2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso il Procuratore Generale della corte di appello di Brescia deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce il vizio di violazione della legge penale, per avere il giudice omesso l'adozione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ex art. 86 del DPR n. 309/90 senza neppure motivare su tale scelta.

Pur sussistendo, alla luce dei fatti come contestati, la pericolosità sociale giustificativa della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

Va premesso, sul piano procedurale che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019 Cc. (del:). 17/07/2020 ) Rv. 279348 - 03) Quanto ai presupposti per l'applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero in caso di patteggiamento, a seguito delle modifiche apportate al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui al Titolo II, Libro VI, del codice di procedura penale, dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, il corredo premiale che accede alla sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen., nel caso di applicazione di pena detentiva superiore a due anni, non comprende l'esonero dal pagamento delle spese del procedimento, né dall'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza.

A mente dell'art. 86, co. 1, d.P.R. 309/90, poi, lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, co. 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato.

La corte costituzionale, tuttavia, con sentenza n. 58 del 24 febbraio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale e contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione eseguibile a pena espiata, nei confronti dei soggetti contemplati dalla norma stessa.

Pertanto in sede di legittimità, si è da tempo chiarito che il giudice, prima di procedere all'espulsione dallo Stato dello straniero, per il quale sia intervenuta sentenza di condanna per uno dei reati indicati nell'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motivazione, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato (cfr. sez.

F. n. 35432 del 14/08/2013, Weng e altri, Rv. 255815; sez. 4 n. 24427 del 20/04/2018, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743; n. 46759 del 25/10/2007, Rv. 238:359).

L'imputato, ha chiesto ed ottenuto che gli si applicasse, ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen., la pena finale di anni tre mesi cinque e giorni dieci di reclusione oltre ad euro 20.000 di multa, in relazione ai reati in precedenza indicati in premessa.

Cosicché il giudicante avrebbe dovuto procedere alla verifica della sussistenza, in concreto, della pericolosità sociale del prevenuto, in relazione all'eventuale applicazione della misura di sicurezza dell'ordine di espulsione di cui all'art. 86 citato.

Quanto alle conseguenze di tale omissione, recenti pronunce sembrano concordi nel ritenere non applicabile nella specie l'art. 619 cod. proc. pen., con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare la valutazione in concreto della pericolosità del condannato, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (cfr. sez. 4 n. 24427 del 20/04/2018, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743, sez.

F n. 34978 del 13/08/2015, PG in proc.

Totili e altro, Rv. 264576).

Tanto considerato, questa corte ritiene che, nel caso in esame l'omessa motivazione del giudice sul punto concernente il giudizio di pericolosità sociale, finalizzato ad una eventuale applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/90, traducendosi essa stessa nella violazione dell'obbligo delineato dall'art. 86 d.P.R. 309/90, debba essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione, giusto il disposto di cui all'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen., sopra richiamato.

2. Pertanto deve essere annullata la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla misura di sicurezza ex art. 86 d.P.R. 309/90 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla misura di sicurezza ex art. 86 D.P.R. 309/90 e rinvia per nuovo giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/09/2021 del tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il tribunale di Brescia, con sentenza del 8 settembre 2021 condannava [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione ai delitti, avvinti dalla continuazione, di cui all'art. 73 commi 1 del DPR n. 309/90. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso il Procuratore Generale della corte di appello di Brescia deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di violazione della legge penale, per avere il giudice omesso l'adozione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ex art. 86 del DPR n. 309/90 senza neppure motivare su tale scelta. Pur sussistendo, alla luce dei fatti come contestati, la pericolosità sociale giustificativa della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Va premesso, sul piano procedurale che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019 Cc. (del:). 17/07/2020 ) Rv. 279348 - 03) Quanto ai presupposti per l'applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero in caso di patteggiamento, a seguito delle modifiche apportate al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui al Titolo II, Libro VI, del codice di procedura penale, dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, il corredo premiale che accede alla sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen., nel caso di applicazione di pena detentiva superiore a due anni, non comprende l'esonero dal pagamento delle spese del procedimento, né dall'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza. A mente dell'art. 86, co. 1, d.P.R. 309/90, poi, lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, co. 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato. La corte costituzionale, tuttavia, con sentenza n. 58 del 24 febbraio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale e contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione eseguibile a pena espiata, nei confronti dei soggetti contemplati dalla norma stessa. Pertanto in sede di legittimità, si è da tempo chiarito che il giudice, prima di procedere all'espulsione dallo Stato dello straniero, per il quale sia intervenuta sentenza di condanna per uno dei reati indicati nell'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motivazione, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato (cfr. sez. F. n. 35432 del 14/08/2013, Weng e altri, Rv. 255815; sez. 4 n. 24427 del 20/04/2018, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743; n. 46759 del 25/10/2007, Rv. 238:359). L'imputato, ha chiesto ed ottenuto che gli si applicasse, ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen., la pena finale di anni tre mesi cinque e giorni dieci di reclusione oltre ad euro 20.000 di multa, in relazione ai reati in precedenza indicati in premessa. Cosicché il giudicante avrebbe dovuto procedere alla verifica della sussistenza, in concreto, della pericolosità sociale del prevenuto, in relazione all'eventuale applicazione della misura di sicurezza dell'ordine di espulsione di cui all'art. 86 citato. Quanto alle conseguenze di tale omissione, recenti pronunce sembrano concordi nel ritenere non applicabile nella specie l'art. 619 cod. proc. pen., con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare la valutazione in concreto della pericolosità del condannato, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (cfr. sez. 4 n. 24427 del 20/04/2018, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743, sez. F n. 34978 del 13/08/2015, PG in proc. Totili e altro, Rv. 264576). Tanto considerato, questa corte ritiene che, nel caso in esame l'omessa motivazione del giudice sul punto concernente il giudizio di pericolosità sociale, finalizzato ad una eventuale applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/90, traducendosi essa stessa nella violazione dell'obbligo delineato dall'art. 86 d.P.R. 309/90, debba essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione, giusto il disposto di cui all'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen., sopra richiamato. 2. Pertanto deve essere annullata la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla misura di sicurezza ex art. 86 d.P.R. 309/90 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla misura di sicurezza ex art. 86 D.P.R. 309/90 e rinvia per nuovo giudi
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