CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15802/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana-Firenzen. 1194/2016, depositata il 30/06/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3508/2017Numero sezionale 4308/2026Numero di raccolta generale 15802/2026Data pubblicazione 22/05/2026La contribuente [OSCURATO:SOCIETA], già Cassa di Risparmio dipretesa di circa €.171 mila oltre accessori, quali ritenute d’acconto nonversate sugli utili maturati nell’anno 1993-1994 distribuiti dalla predettaCassa di Risparmio di Firenze il 16 maggio 1994, in favore del socio EnteCassa Rurale di Firenze, somma accertata in capo alla pretta Cassa qualesostituto di imposta dell’Ente, divenuta definitiva giusta sentenza si questaSuprema Corte n. 28028/2009, pubblicata il 30 dicembre 2009.Altresì, la medesima cartella conteneva ulteriore pretesa per oltre€.481 mila, per mancato versamento di ritenute d’acconto sull’anno diimposta 1994-1995, sugli utili distribuiti il 1° luglio 1995 da [OSCURATO:SOCIETA] (poi incorporata nell’odierna ricorrente) a favore di diversisoci. Tale secondo importo diveniva definitivo all’esito della sentenza diquesta Suprema Corte n. 28032/2009, pubblicata il 30 dicembre 2009.La contribuente [OSCURATO:SOCIETA] -in allora Cassa di Risparmio ditutti i sostituiti avessero, nelle more, versato tanto l’anticipo (in luogo delsostituto) che il conguaglio, o integralmente o quasi integralmente,avendo assolto od essendo sul punto di assolvere i propri oneri tributariIRPEG per quel periodo (1993-1994 e 1994-1995). Segnatamente,esponeva come [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA] avesse versatotutto il dovuto integralmente e risultando addirittura a credito di imposta.Rappresentava, dunque, come la richiesta si manifestasse quale illegittimadoppia imposizione, laddove tesa ad ottenere l’acconto (dal sostituto) afronte di tributo già pagato per l’intero (dal sostituito).Costituendosi in giudizio l’Ente impositore riconosceva il pressochétotale adempimento da parte del debitore principale che faceva venirmeno l’obbligazione del debitore dipendente, provvedendo allo sgravioparziale e rimodulando la pretesa su quanto ancora non versato.Numero registro generale 3508/2017Numero sezionale 4308/2026Numero di raccolta generale 15802/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il collegio di primae curae, preso atto del parziale sgravio inautotutela, confermava la pretesa e la legittimità dell’iscrizione a ruolo perle ritenute omesse, i relativi interessi e sanzioni, donde spiccava appelloCarifirenze, rappresentando come Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA] integralmente assolto il proprio debito tributario, per cuitotalmente indebita era la pretesa verso il sostituto per gli acconti di undebito già integralmente saldato dal sostituito e così per gli altri sostituiti,in ragione di quanto già saldato.Il collegio d’appello, preso atto degli ulteriori sgravi adottatidall’Ufficio, per un verso dava atto di cessata materia del contendere sullesomme sgravate, per altro verso prendeva atto di come il debito nonpagato fosse di €.53.508,55, confermava la sentenza, statuendo che ilsostituto d’imposta è tenuto a pagare le imposte in luogo di altri, anche atitolo di acconto, secondo il dettato dell’art. 64, primo comma, d.P.R. n.600/1973. Condannava alle spese del doppio grado di giudizio, laddove inprimo grado erano state compensate.Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la Banca CR Firenzespa, agitando cinque motivi di ricorso, cui replica l’Agenzia delle entratecon il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spigando tempestivocontroricorso.In prossimità dell’odierna adunanza, la parte contribuente hadepositato memoria ad ulteriore illustrazione dei propri motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vengono proposti cinque motivi di ricorso.1.1. Con il primo motivo si prospetta violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 7 e 163 del vigente d.P.R. n. 917/1986, nonché degli artt. 64 e67 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., più precisamente lamentando che l'[OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di SanMiniato ha già versato tutte le imposte reddituali dovute per il periodo1995, così come liquidate in dichiarazione dall'Ente e senza cheNumero registro generale 3508/2017Numero sezionale 4308/2026Numero di raccolta generale 15802/2026Data pubblicazione 22/05/2026l'Amministrazione abbia giammai contestato la debenza di alcuna maggiorIRPEG dovuta rispetto a quella versata.1.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art.132 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 dello stesso codicedi rito. La sentenza quivi impugnata si risolve in una motivazionemanifestamente inintelligibile, poiché il Giudice di appello omette diindicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indicatali elementi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendoin tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento, onde si configura una motivazione tipicamente apparente1.3. Con il terzo motivo si profila violazione e/o falsa applicazione degliartt. 15 e 46 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4 codice di rito civile, donde iniqua ed ingiusta la condanna allespese a fronte di uno sgravio in corso di giudizio pari al 92% dell’originarioimporto che equivale a vittoria virtuale.1.4. Con il quarto motivo si prospetta violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 15, 36, 46 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 (in relazione all'art. 360,primo comma, n. 4 del codice di procedura civile), laddove nella parteconcernente la statuizione di condanna alle spese, i secondi giudiciaffermano testualmente di ritenere, “per quanto espresso, di rigettarel'appello con condanna alle spese di soccombenza dei due gradi di giudiziocome da esplicita richiesta”. Sennonché, la motivazione concernente lacondanna alle spese a carico di [OSCURATO:PERSONA] (pur risultata partemaggiormente vittoriosa [ancorché in senso virtuale] si disvela totalmenteillogica e meramente apparente.1.5. Con il quinto motivo si prospetta violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 15. 53. 54 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 92 e112 c.p.c. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 del codice diprocedura civile), censurando la sentenza in scrutinio laddove i secondiNumero registro generale 3508/2017Numero sezionale 4308/2026Numero di raccolta generale 15802/2026Data pubblicazione 22/05/2026giudici hanno condannato “la contribuente alle spese dei due gradi digiudizio”, liquidandole in € 3.000,00, per ogni grado, laddove nel giudiziodi appello l'Agenzia neppure aveva proposto impugnazione incidentale inrelazione al capo della sentenza di prime cure concernente lacompensazione delle spese disposta dai primi giudici.2. Fondato ed assorbente è il secondo motivo, concernente ladoglianza di motivazione apparente.2.1. Ed infatti, la sentenza in scrutinio risponde alle articolate censuredi parte contribuente in ordine all’adempimento del sostituito, riportandol’art. 64, primo comma, del d.P.R. n. 600/1973 che ne qualifica l’obbligo inluogo di altri, anche a titolo di acconto. Non si desume quale percorsologico giuridico conduca l’enunciato di legge a sorreggere l’assunto delladebenza del sostituto in presenza di un adempimento, pressoché totale,del sostituito. Né viene data risposta al rapporto fra obbligazione delsostituito e quella del sostituto, in ordine alla solidarietà o alternatività.2.2. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d."minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite diquesta Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n.5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass.Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte haritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n.4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali ladecisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente,Numero registro generale 3508/2017Numero sezionale 4308/2026Numero di raccolta generale 15802/2026Data pubblicazione 22/05/2026estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018).Tale è all’evidenza il caso in esame, donde il motivo è fondato edassorbente.3. L’accoglimento del secondo motivo assorbe in sé gli altri, relativi alrapporto fra obbligazione del sostituto e quella del sostituito, al ripartodelle spese per soccombenza virtuale, alla diversa condanna delle spese inassenza di impugnazione sul punto. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI