CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 07165/2023
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a alcuna mancata valutazione di un “fatto decisivo” da parte del giudice di appello, ma cisi duole che dall’esame degli atti (delibere dell’Asl, telegrammi etc.) e altresì delle norme richiamate nel corpo del motivo, si evincerebbe che: a) la ricorrente era già stata assunta; b) avesse, in ogni caso, diritto all’assunzione; d) la sua assunzione non comportasse un aggravio di spesa e dunque non potesse essere ricompresa nella sospensione e poi revoca delle assunzioni disposte dall’Asl allo scopo di non violare i vincoli di bilancio. Alla luce di quanto innanzi illustrato, al di là del formale utilizzo del canale di accesso di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., quella che viene operata è una richiesta,inammissibile, di rivalutazione del compendio probatorio avendo la sentenza della Corte di appello (cfr. innanzi) espressamente negato che la ricorrente fosse già stata assunta, avendo ella ricevuto solo un telegramma propedeutico alla scelta della sede ed alla sottoscrizione del contratto giammai poi avvenuta, né ella avendoalcun diritto all’assunzione in virtù della mera partecipazione alle procedure di stabilizzazione. Conseguentemente, ritenendo il Collegio di confermare il consolidato orientamento del giudice di legittimità, riaffermando, in perfetta armonia con quanto più volte ritenuto (cfr., tra le tante, Sez. L n. 31112/2021) che la previsione dell'art. 1, comma 558, della l. n. 296 del 2006 non attribuisce al lavoratore a tempo determinato un diritto incondizionato alla stabilizzazionepresso l'ente di appartenenza, atteso che la determinazione dell'amministrazione a procedervi è condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall'esistenza dei posti in organico da ricoprire, è evidente che, in parte qua, il motivo è infondato.A tanto si aggiunge che nel caso di specie, con giudizio insindacabile in questa sede, la Corte di appello ha congruamente motivato (cfr.sentenza di appello pagg. 5 e ss.), in virtù dell’esame delle delibere in atti che, in autotutela, l’Asl ha dispostola revoca della procedura di stabilizzazione in essere al fine di non violare i vincoli di bilancio imposti. Sotto questo profilo il motivo è inammissibile, in quanto, nella sostanza, si chiede alla S.C. un nuovogiudizio di merito, attraverso un riesame degli atti indicati nel mezzo; richiesta di rivalutazione solo surrettiziamente veicolata attraverso il riferimento al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.. Nessun dubbio, infine, in ordine alla circostanza che qualsiasi stabilizzazione (anche di lavoratori a tempo determinato in forza al momento della procedura) comporti un aggravio delle spese nel lungo periodo. 6. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 8. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidate in € 4000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove do