Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 31912/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Settima Penale, con sentenza in data 11/7/2022, depositata il 30/9/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli in data 14/9/2021 con la quale è stata confermata la condanna dello stesso in relazione al reato di lesioni personali aggravate.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. il condannato che, a mezzo del difensore, premessa l'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto avvero le ordinanze rese dalla Settima Sezione Penale e circa i limiti di tale mezzo di impugnazione, ha dedotto che la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo laddove ha ritenuto che non risultassero dimostrati i presupposti per il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato.

Nell'articolato motivo di ricorso la difesa 4 rileva che la Corte di Cassazione avrebbe omesso di considerare che il ricorrente era detenuto e che pertanto la certificazione medica dallo stesso prodotta, quella trasmessa dall'amministrazione penitenziaria, era l'unica a sua disposizione.

Sotto tale profilo, d'altro canto, l'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la Corte di Cassazione sarebbe evidente in quanto la stessa avrebbe concluso in ordine alla inidoneità del certificato ad attestare un legittimo impedimento piuttosto diversamente da quanto aveva invece fatto la Corte territoriale, che aveva ritenuto che la trasmissione del certificato fosse da considerarsi come una rinuncia a comparire.

2. In data 27 marzo 2023 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. In un unico articolato motivo la difesa deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo quanto alla all'inidoneità del certificato medico trasmesso ad attestare l'impedimento a comparire dell'imputato.

La doglianza è manifestamente infondata.

Dalla lettura dell'ordinanza della Settima sezione Penale di questa Corte non si rileva alcun errore percettivo.

Il primo motivo di ricorso, infatti, è stato dichiarato inammissibile in quanto la Corte, facendo testuale riferimento al certificato in atti, ha evidenziato che in questo "non è dedotta la patologia né attestata l'assoluta impossibilità a presenziare all'udienza", formulazione questa che rende perfetto conto dell'inesistenza dei presupposti per ritenere che l'impedimento fosse legittimo.

Il fatto che la Corte di cassazione non abbia fatto alcun cenno ali diversa (i. e ulteriore considerazione contenuta nella sentenza di appello, cioè che la mancata presenza dell'imputato dovesse essere considerata come implicita rinuncia, è del tutto irrilevante.

Tale considerazione, frutto dell'inesistenza di un effettivo e assoluto impedimento a comparire, era ed è del tutto ininfluente rispetto alla corretta decisione oggetto dell'attuale impugnazione, decisione coerente al tenore testuale degli atti e dei documenti sui quali la stessa si fonda.

Ragione questa per la quale, il ricorso, nel quale in effetti si contesta la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale e il fatto che questa sia stata condivisa dalla Corte di cassazione, e si cerca di sollecitare una ulteriore, diversa e non consentita valutazione sul punto, è manifestamente infondato.

Come anche da ultimo ribadito, infatti, è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (cfr. Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del lw ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna,1aricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Settima Penale, con sentenza in data 11/7/2022, depositata il 30/9/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli in data 14/9/2021 con la quale è stata confermata la condanna dello stesso in relazione al reato di lesioni personali aggravate. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. il condannato che, a mezzo del difensore, premessa l'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto avvero le ordinanze rese dalla Settima Sezione Penale e circa i limiti di tale mezzo di impugnazione, ha dedotto che la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo laddove ha ritenuto che non risultassero dimostrati i presupposti per il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato. Nell'articolato motivo di ricorso la difesa 4 rileva che la Corte di Cassazione avrebbe omesso di considerare che il ricorrente era detenuto e che pertanto la certificazione medica dallo stesso prodotta, quella trasmessa dall'amministrazione penitenziaria, era l'unica a sua disposizione. Sotto tale profilo, d'altro canto, l'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la Corte di Cassazione sarebbe evidente in quanto la stessa avrebbe concluso in ordine alla inidoneità del certificato ad attestare un legittimo impedimento piuttosto diversamente da quanto aveva invece fatto la Corte territoriale, che aveva ritenuto che la trasmissione del certificato fosse da considerarsi come una rinuncia a comparire. 2. In data 27 marzo 2023 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In un unico articolato motivo la difesa deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo quanto alla all'inidoneità del certificato medico trasmesso ad attestare l'impedimento a comparire dell'imputato. La doglianza è manifestamente infondata. Dalla lettura dell'ordinanza della Settima sezione Penale di questa Corte non si rileva alcun errore percettivo. Il primo motivo di ricorso, infatti, è stato dichiarato inammissibile in quanto la Corte, facendo testuale riferimento al certificato in atti, ha evidenziato che in questo "non è dedotta la patologia né attestata l'assoluta impossibilità a presenziare all'udienza", formulazione questa che rende perfetto conto dell'inesistenza dei presupposti per ritenere che l'impedimento fosse legittimo. Il fatto che la Corte di cassazione non abbia fatto alcun cenno ali diversa (i. e ulteriore considerazione contenuta nella sentenza di appello, cioè che la mancata presenza dell'imputato dovesse essere considerata come implicita rinuncia, è del tutto irrilevante. Tale considerazione, frutto dell'inesistenza di un effettivo e assoluto impedimento a comparire, era ed è del tutto ininfluente rispetto alla corretta decisione oggetto dell'attuale impugnazione, decisione coerente al tenore testuale degli atti e dei documenti sui quali la stessa si fonda. Ragione questa per la quale, il ricorso, nel quale in effetti si contesta la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale e il fatto che questa sia stata condivisa dalla Corte di cassazione, e si cerca di sollecitare una ulteriore, diversa e non consentita valutazione sul punto, è manifestamente infondato. Come anche da ultimo ribadito, infatti, è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (cfr. Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del lw ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna,1aricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
Sentenza Cassazione n. 31912/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris