CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 30099/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26620/21 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria civile della Corte Suprema di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso il decreto del Giudice di Pace di Pordenone, depositato il21/9/21; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021n. 26620 sez. M1 - ud. 10 - 05 - 2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Pordenone, con decreto depositato il 21/9/2021, ha respinto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, avverso il decreto di espulsione emesso il 12/8/2021, ai sensi dell’art.13, comma 2, lett.b, e comma 5, d.lgs. 286/1998. In particolare, il Giudice di Pace ha rilevato che l’espulsione era stata motivata in ragione dell’irregolare presenza dello straniero nel territorio dello stato, non sussistendo ragioni di rinnovo del permesso di soggiorno, già riconosciuto allo stesso per ragioni umanitarie, considerato che il medesimo aveva commesso il grave delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, venendo arrestato e condannato, comportamento questo sintomatico di pericolosità sociale, ai sensi dell’art.6, comma 2, lett.c) , d.lgs. 142/2015; per tali ragioni non poteva essere accolta la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato; né risultava che lo straniero fosse in possesso di titolo di soggiorno o avesse esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e gli ulteriori motivi di ricorso non comportavano vizi di illegittimità del provvedimento impugnato ma di mera irregolarità. Avverso il suddetto decreto, comunicato il 23/9/2021, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 16/10/2021, affidato a cinque motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della Questura di Pordenone (che dichiarano di costituirsi, unitamente al Ministero dell’Interno, al fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione). E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la nullità del provvedimento di espulsione per omessa traduzione, ai sensi Ric. 2021n. 26620 sez. M1 - ud. 10 - 05 - 2022 -3- dell’art.13 , comma 7, d.lgs. 286/1998, del decreto in lingua conosciuta (Pashtu), essendo stato invece il provvedimento tradotto in lingua inglese, non conosciuta, deducendo di avere dedotto tale vizio in sede di impugnazione del decreto espulsivo ; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 12, 13, sec ondo comma, e 19, rimo comma, d.lgs. 286/1998, nonché 112 c.p.c., per avere il Giudice di Pace omesso di pronunciarsi sulle ragioni umanitarie dedotte dall’opponente a sostegno del divieto di espulsione; c) con il terzo motivo, violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.14 lett.c) d.lgs. 251/2007, per non avere il Giudice di Pace riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave allo straniero derivante dalla violenza indiscriminata presente nel Paese d’origine, in diverse regioni; d) con il quarto motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.3 e 5 d.lgs. 251/2007, in relazione alla mancata applicazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice nell’indagine sulla sussistenza nella città di abituale residenza diuna situazione di conflitto armato; e) con il quinto motivo, per non avere il Giudice di Pace, in violazione , ex art.360 n. 3 c.p.c., di legge, tenuto conto della richiesta di sospensiva allegata al ricorso. 2. La prima censura è fondata, con assorbimento delle restanti. Questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo il quale la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la violazione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell'attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa sia motivata con l'impossibilità di reperire un interprete di lingua madre, dovendo, a monte, l'Amministrazione addurre e il giudice ritenere verosimili le ragioni a sostegno della Ric. 2021n. 26620 sez. M1 - ud. 10 - 05 - 2022 -4- indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dell'espellendo, ovvero dell'inidoneità, nel concreto, di tal testo. Nel caso in esame, pur essendo stato il vizio di nullità dedotto in sede di impugnazione del decreto di espulsione (come lamentato in ricorso), sul rilievo della mancata conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese (essendo stato il decreto tradotto in tale lingua), ̀ stato affermato dal Giudice di P ace, del tutto apoditticamente, che gli «ulteriori motivi di ricorso» costituivano «mere irregolarità». In tal modo, il giudice di pace ha violato i principi ormai consolidati affermati da questa Corte e condivisi dal Collegio secondo cui «̀ nullo il prov vedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilit̀ immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilit̀ di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarit̀ » ( cfr. Cass. 24015/2020; Cass.13323/2018; Cass. n. 3676/2012); nel caso in esame nessuna considerazione ̀ stata formulata in ordine alla rarit à della lingua conosciuta dal ricorrente ed alla impossibilit à concreta di predisporre una traduzione scritta per lui comprensibile. Inoltre, «in tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sull'amministrazione l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltàdi notificargli l'atto in una di dette lingue. E' compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca lalingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato nel c.d. foglio-notizie, Ric. 2021n. 26620 sez. M1 - ud. 10 - 05 - 2022 -5- nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto» (Cass.11887/2018; Cass. 18268/2016; Cass.22607/2015). Il giudice di pace si ̀ discostato dai principi di diritto sopra richiamati, in difetto delle indicate precisazioni, essendosi limitato a qualificare come mera irregolarità la censura, sulla base di un richiamo a risalente indirizzo del giudice amministrativo, ed è incorso nella violazione dell'art. 13, co. 7, del d.lgs. n . 286/98, con particolare riguardo alla necessaria traduzione del decreto di espulsione in una lingua conosciuta o conoscibile dall'interessato. 3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti, va cassato ildecreto impugnato, con rinvio (cfr. Cass. 6748/20221; Cass. 13623/2022; Cass.15665/2021; Cass. 13291/2021)al Giudice di Pace di Pordenone in diversa composizione.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudiziodi legittimità. PQM La Corte accoglie il primo motivodel ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato, con rinvio al Giudice di Pace di Pordenone in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presen