CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 17070/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01JY4KU) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 22 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca, pronunciata il 24 settembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di possesso ingiustificato di strumento idoneo alla forzatura e allo scasso. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nella contravvenzione contestata per mancanza dell'elemento materiale della stessa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con corretti argomenti giuridici, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, e difatti, a pagina 2, la Corte territoriale ha congruamente evidenziato come le forbici costituiscano uno strumento atto a compiere atti di effrazione, rientrando tra gli arnesi idonei ad aprire serrature, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 48172 del 28/09/2012, Novara, Rv. 253900-01), in mancanza dell'indicazione di una ragione plausibile che ne giustificasse il possesso in un luogo pubblico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 I [OSCURATO:PERSONA]