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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 10371/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 46914/2023 RG.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe denunciando violazione di legge e vizio motivazionale laddove la Corte territoriale non avrebbe risposto congruamente al motivo di appello riguardante la regolare effettuazione del test alcolimetrico con specifico riferimento al punto dell'avvenuta omologazione dello strumento utilizzato e della sottoposizione a revisioni e tarature periodiche, la cui prova incombeva sulla pubblica accusa.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati, peraltro del tutto generici, siano inammissibili.

Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

Ormai da tempo, e ben prima del proposto ricorso, questa Corte di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, Zannoni, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4 n. 517 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guiducci, non mass.; oltre che la recentissime Sez. 4 Sez. 4 n. 33371 del 8/6/2023, Kanaychev non mass. e Sez. 4 n. del 23/1/2024, Skrzyszewski, non mass.,) che hanno fugato ogni dubbio sul fatto che, per quanto riguarda l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 e ciò differenzia la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox, colpita dalla declaratoria di inco- stituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015.

Pertanto, dovendo ritenersi che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attri- buzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecu- zione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), fa riscontro un onere di allega- zione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato adempiuto.

Peraltro, come rileva la sentenza impugnata nel verbale relativo agli accerta- menti operati si dà atto che l'etilometro utilizzato, marca. [OSCURATO:PERSONA] modello Alcotest 7110 MKIII n. di serie ARZF 0151, omologato in data 10/11/1999 n.N. 46914/2023 RG. 00308Bet, visita primitiva con attestazione sul corretto funzionamento del 23/1/2009, ultima visita periodica annuale eseguita in data 8/11/2019, scadenza revisione novembre 2020.

Corretto, pertanto, è l'aver ritenuto che la dettagliata indicazione contenuta nel suddetto verbale di tutti i dati relativi alla data di omologazione dell'apparec- chio ed all'ultima verifica periodica annuale cui lo stesso è stato sottoposto con- sente di ritenere pienamente assolto l'onere di prova gravante sulla pubblica ac- cusa.

E che tali dati, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, integrano elementi indiziari sufficienti in assenza di alcun ulteriore elemento probatorio di segno contrario che supporti l'assunto - per vero neppure prospettato dalla difesa- di un cattivo funzionamento dell'apparecchio.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 46914/2023 RG. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe denunciando violazione di legge e vizio motivazionale laddove la Corte territoriale non avrebbe risposto congruamente al motivo di appello riguardante la regolare effettuazione del test alcolimetrico con specifico riferimento al punto dell'avvenuta omologazione dello strumento utilizzato e della sottoposizione a revisioni e tarature periodiche, la cui prova incombeva sulla pubblica accusa. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati, peraltro del tutto generici, siano inammissibili. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. Ormai da tempo, e ben prima del proposto ricorso, questa Corte di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, Zannoni, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4 n. 517 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guiducci, non mass.; oltre che la recentissime Sez. 4 Sez. 4 n. 33371 del 8/6/2023, Kanaychev non mass. e Sez. 4 n. del 23/1/2024, Skrzyszewski, non mass.,) che hanno fugato ogni dubbio sul fatto che, per quanto riguarda l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 e ciò differenzia la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox, colpita dalla declaratoria di inco- stituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015. Pertanto, dovendo ritenersi che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attri- buzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecu- zione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), fa riscontro un onere di allega- zione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato adempiuto. Peraltro, come rileva la sentenza impugnata nel verbale relativo agli accerta- menti operati si dà atto che l'etilometro utilizzato, marca. [OSCURATO:PERSONA] modello Alcotest 7110 MKIII n. di serie ARZF 0151, omologato in data 10/11/1999 n.N. 46914/2023 RG. 00308Bet, visita primitiva con attestazione sul corretto funzionamento del 23/1/2009, ultima visita periodica annuale eseguita in data 8/11/2019, scadenza revisione novembre 2020. Corretto, pertanto, è l'aver ritenuto che la dettagliata indicazione contenuta nel suddetto verbale di tutti i dati relativi alla data di omologazione dell'apparec- chio ed all'ultima verifica periodica annuale cui lo stesso è stato sottoposto con- sente di ritenere pienamente assolto l'onere di prova gravante sulla pubblica ac- cusa. E che tali dati, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, integrano elementi indiziari sufficienti in assenza di alcun ulteriore elemento probatorio di segno contrario che supporti l'assunto - per vero neppure prospettato dalla difesa- di un cattivo funzionamento dell'apparecchio. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024