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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22246/2026

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li Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eVALENTINA RENNA per procura in calce al controricorso;- controricorrente -nonchéPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

COOP.

A R.L.,[OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI LECCEdepositata il 15/1/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del19/6/2026;Numero registro generale 4903/2025Nu2m ero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22246/2026Data pubblicazione 29/06/2026lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., conricorso depositato il 3/4/2023, ha proposto al tribunale di Leccedomanda di ammissione alla procedura di concordato preventivoin continuità aziendale indiretta, ai sensi dell’art. 84 c.c.i.i.,mediante un contratto di fitto d’azienda e la successiva cessionedella stessa.1.2.

In mancanza dell’unanimità dei creditori, la Co.ret.s.a.s. ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, c.c.i.i.,chiedendo l’omologa del concordato preventivo.1.3.

L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio,opponendosi all’omologazione.1.4.

È intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero,opponendosi all’omologazione e proponendo ricorso perl’apertura della liquidazione giudiziale.1.5.

Il tribunale, con sentenza del 12/2/2024, haomologato il concordato preventivo.1.6.

L’Agenzia delle entrate, con ricorso ex art. 51 c.c.i.i.,ha proposto reclamo avverso tale sentenza, insistendo per larevoca del concordato.1.7. [OSCURATO:PERSONA].ret. s.a.s. ha resistito al reclamo, chiedendoneil rigetto.1.8.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, harigettato il reclamo.1.9.

La corte, in particolare, per quanto ancora importa,ha ritenuto che: - “contrariamente a quanto assume la difesadell’amministrazione reclamante, che addebita al Tribunale diaver omologato il concordato proposto … nonostante vi fossel’evidenza … della sistematica violazione degli obblighi tributari,Ric. 2025, n. 4903 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero registro generale 4903/2025Nu3m ero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22246/2026Data pubblicazione 29/06/2026il decisum è in perfetta sintonia con l’attuale normativa … checonsente ai soli creditori di apprezzare la convenienza dellaproposta”; - il tribunale, infatti, “è tenuto a verificare chesussistano le condizioni di ammissibilità della procedura e quindila sua fattibilità giuridica …”, “condizioni che il Tribunale haritenuto sussistenti”, senza che sia, per contro, richiesta “lameritevolezza in capo al debitore proponente”; - le condottetenute dal debitore, quindi, “per quanto censurabili, … nonpossono giustificare il rigetto dell’istanza di concordato”; - lavalutazione della proposta, infatti, “verte sull’interesse alsoddisfacimento dei creditori e, quindi, sull’esame di fattibilità edi convenienza economica della proposta”; - la “meritevolezza”dell’imprenditore debitore non costituisce, del resto,presupposto imprescindibile per l’ammissione al concordato, percui i creditori ben potranno votare favorevolmente un piano,anche se l’imprenditore abbia avuto in passato condotte nonirreprensibili, purché “tali comportamenti non abbiano impeditoai creditori di valutare consapevolmente l’idoneità del piano e lasua convenienza”; - gli atti in frode di cui all’art. 106 c.c.i.i., chepotrebbero legittimare una revoca della procedura diconcordato, sono, in effetti, quelli potenzialmente idonei apregiudicare il cd.

“consenso informato” dei creditori sulle realiprospettive di soddisfacimento, laddove, “nella fattispecieanalizzata”, tale “circostanza … non ricorrerebbe” perché “lasituazione contabile rappresentata ai creditori al momento dellaproposizione della domanda di concordato era stata ‘sanata’, inquanto – in quel momento – la condizione contabile fotografavaesattamente la situazione societaria”.1.10.

La corte d’appello ha, quindi, respinto il reclamo.1.11.

L’Agenzia delle entrate, con ricorso notificato il2/3/2025, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dellasentenza, documentandone la notifica in data 30/1/2025.Ric. 2025, n. 4903 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero registro generale 4903/2025Nu4m ero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22246/2026Data pubblicazione 29/06/20261.12. [OSCURATO:PERSONA].ret. s.a.s. ha resistito con controricorso.1.13.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso laCorte di cassazione, il Procuratore Generale della Repubblicapresso la corte d’appello di Lecce, la Banca di credito cooperativodi Leverano soc. coop. a r.l. e [OSCURATO:PERSONA], quale commissariogiudiziale, per come chiamati al contraddittorio, sono rimastiintimati.1.14.

Il Pubblico Ministero, con memoria del 27/5/2026,ha chiesto il rigetto del ricorso.1.15.

Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.

Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente, lamentandola violazione e la falsa applicazione degli artt. 4, 44 e 106 c.c.i.i.,nonché degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. e del considerando 1della direttiva UE 2019/1023, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corted’appello ha confermato l’omologazione del concordatopreventivo sul rilievo che gli atti di frode che possono legittimareil rigetto della domanda di concordato sono soltanto quellipotenzialmente idonei a pregiudicare il consenso informato deicreditori, laddove, nel caso in esame, la situazione contabileesposta ai creditori al momento della proposizione della domanda“fotografava esattamente la situazione societaria” esistente inquel momento, senza, tuttavia, considerare che: - le informazioniche devono corredare la domanda di ammissione al concordatopreventivo, per consentire ai creditori un consapevole eserciziodel diritto di voto, non possono non riguardare anche gliaccadimenti preconcorsuali che, causalmente e in relazionelogico-temporale prossima alla rappresentazione della crisiofferta dal debitore, hanno determinato la consistenzapatrimoniale della proposta concordataria; - nel caso in esame,la società proponente, come l’Agenzia delle entrate avevaRic. 2025, n. 4903 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero registro generale 4903/2025Nu5m ero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22246/2026Data pubblicazione 29/06/2026eccepito prima e durante il giudizio di omologazione, ha posto inessere una condotta suscettibile di giustificare la revoca delconcordato preventivo ai sensi dell’art. 106 c.c.i.i.; - la situazionecontabile presentata ai creditori, infatti, non poteva ritenersi“sanata”, come erroneamente ritenuto dalla corte d’appello,essendo, al contrario, caratterizzata da “un’evidente opacità”,che ha evidentemente inciso e fuorviato il voto degli stessi; -“restano, infatti, molteplici dubbi sulle scritture contabili dellasocietà”, analiticamente rilevati dall’Agenzia già nella nota concui la stessa ha dichiarato di non aderire alla proposta e poiriproposti nell’atto di reclamo; - la società istante ha, peraltro,abusato dello strumento del concordato preventivo, utilizzandolonon per porre rimedio a situazioni di grave difficoltà economico-finanziaria determinata da fattori esterni e non controllabili, maper ottenere un sostanzioso “alleggerimento” degli obblighi fiscalie previdenziali scientemente accumulati nel corso del tempo.2.2.

Con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente,lamentando la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui la corte d’appello ha confermatol’omologazione del concordato preventivo fornendo in ordine aifatti accertati una motivazione perplessa, avendo affermato chegli atti in frode che potrebbero legittimare la revoca delconcordato sono quelli potenzialmente idonei a pregiudicare ilcd.

“consenso informato” dei creditori sulle reali prospettive disoddisfacimento, laddove, “nella fattispecie analizzata”, tale“circostanza … non ricorrerebbe” perché “la situazione contabilerappresentata ai creditori al momento della proposizione delladomanda di concordato era stata ‘sanata’, in quanto – in quelmomento – la condizione contabile fotografava esattamente lasituazione societaria”.Ric. 2025, n. 4903 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero registro generale 4903/2025Nu6m ero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22246/2026Data pubblicazione 29/06/20262.3.

Con il terzo motivo, l’Agenzia ricorrente, lamentandol’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 n. 5c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui lacorte d’appello ha confermato l’omologazione del concordatopreventivo, omettendo, tuttavia, di considerare i fatti,debitamente evidenziati dall’Agenzia delle entrate prima edurante i procedimenti di primo e secondo grado, che indicanol’oggettiva opacità delle scritture contabili della società.2.4.

I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.2.5.

La corte d’appello, infatti, ha, in sostanza, ritenuto,con apprezzamento in fatto tutt’altro che apparente, perplessoo contraddittorio, che le condotte tenute dalla societàproponente, “per quanto censurabili, … non possono giustificareil rigetto dell’istanza di concordato”, posto che: - da un lato, la“meritevolezza” dell’imprenditore debitore non costituisce unpresupposto imprescindibile per l’ammissione al concordato, percui i creditori ben potranno votare favorevolmente un piano,anche se l’imprenditore abbia avuto in passato condotte nonirreprensibili, ove “tali comportamenti non abbiano impedito”agli stessi “di valutare consapevolmente l’idoneità del piano e lasua convenienza”; - dall’altro, gli atti in frode di cui all’art. 106c.c.i.i., che potrebbero legittimare una revoca del concordato,sono soltanto quelli potenzialmente idonei a pregiudicare il cd.“consenso informato” dei creditori sulle reali prospettive disoddisfacimento, laddove, “nella fattispecie analizzata”, tale“circostanza … non ricorrerebbe” perché “la situazione contabilerappresentata ai creditori al momento della proposizione delladomanda di concordato era stata ‘sanata’, in quanto – in quelmomento – la condizione contabile fotografava esattamente lasituazione societaria”.Ric. 2025, n. 4903 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero r7eg istro generale 4903/2025Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22246/2026Data pubblicazione 29/06/20262.6.

Tali statuizioni, non suscettibili di sindacato in questasede per ciò che riguarda gli accertamenti in fatto che necostituiscono il fondamento (art. 360, comma 1°, n. 5 e comma4°, c.p.c., che riproduce, per la parte che interessa, la normadell’art. 348-ter, ult.comma, c.p.c.), sono, sul piano giuridico,senz’altro corrette.2.7.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermatoche: - l’art. 161, comma 2°, lett. a), l.fall., al pari degli artt. 39,comma 1, e 87, comma 1, c.c.i.i., richiedono al debitore chepresenta una proposta di concordato preventivo di produrre unarelazione aggiornata che rappresenti la sua situazionepatrimoniale, economica e finanziaria ed un piano che indichi, inparticolare, le attività e le passività che formano il suopatrimonio (art. 161, comma 2°, lett. b, l.fall.) “al momentodella presentazione” dello stesso (art. 87, comma 1, lett. a,c.c.i.i.); - la rappresentazione della situazione patrimoniale,economico e finanziaria, però, in tanto può essere ritenutacompleta e adeguata, in quanto fornisca tutte le spiegazioni chesiano necessarie per illustrare, in termini completi e chiari, lecondizioni del debitore proponente, ivi compresi “gli elementiche, attenendo alle cause della crisi e alla condottadell’imprenditore, incidano sull’apprezzamento della sua figurain termini di credibilità e affidabilità e la cui puntuale descrizionesia determinante perché i creditori possano valutare laconvenienza della proposta presentata ed esprimere unconsenso consapevole” (Cass. n. 20870 del 2021, in motiv.); -nel concordato preventivo, infatti, le informazioni che devonocorredare la domanda di ammissione, onde consentire aicreditori un consapevole esercizio di voto sulla convenienzaeconomica rispetto al fallimento, devono riguardare, non solo ifatti risultanti al momento del deposito della stessa, ma anchetutti gli accadimenti anteriori che hanno determinato laRic. 2025, n. 4903 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero r8eg istro generale 4903/2025Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22246/2026Data pubblicazione 29/06/2026consistenza del patrimonio del proponente nelle sue componentidel passivo e in quelle dell’attivo destinato al soddisfacimentodei creditori (Cass. n. 32878 del 2025); - l’art. 173 l.fall.,tuttavia, al pari dell’art. 106 c.c.i.i., onde assicurare la correttaformazione del consenso dei creditori, dà rilievo solo allecondotte che abbiano avuto una concreta incidenza in terminipregiudizievoli sul loro patrimonio di conoscenza,compromettendone la possibilità di esprimere un consensorealmente informato sulla probabilità di successo economico delpiano e sui rischi ad esso correlati; - ai fini dell’applicazione dellanorma non rileva, infatti, la preterizione di qualsivoglia tipo diinformazione concernente l’impresa ma soltanto la condottaomissiva volta “ad occultare situazioni di fatto idonee ad influiresul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmentedecettiva per l’idoneità a pregiudicare il consenso informatodegli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso diliquidazione” (Cass. n. 20870 del 2021, in motiv., che rinvia, sulpunto, a “Cass. 15013/2018, Cass. 17191/2014, Cass.9050/2014”; conf., Cass. n. 12115 del 2022); - “noncostituisce”, pertanto, “atto di frode l’incongrua rilevazione diuno qualsiasi degli elementi risultanti dalle scritture contabili chenon abbia simile caratteristiche” (Cass. n. 20870 del 2021, inmotiv.); - ai fini della revoca dell’ammissione al concordato (cosìcome ai fini del diniego dell’omologazione: cfr. Cass. n. 2234 del2017; Cass. n. 31477 del 2018) rilevano, dunque, solo gli attinon espressamente indicati nella proposta che abbiano unavalenza decettiva tale da pregiudicare il consenso informato deicreditori ancorché annotati nelle scritture contabili, fermorestando, che, ai fini della revoca dell’ammissione, il silenzio deldebitore nella proposta di concordato e nei suoi allegati el’accertamento del commissario devono riguardare non unaqualsiasi operazione risultante dalle scritture contabili, ma soloRic. 2025, n. 4903 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero r9eg istro generale 4903/2025Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22246/2026Data pubblicazione 29/06/2026quelle suscettibili di assumere rilievo per soddisfacimento deicreditori in caso di fallimento ed in caso di concordato preventivo(Cass. n. 23387 del 2013); - gli atti di frode commessi primadell’ammissione alla procedura di concordato, previsti dall’art.173, comma 1°, l.fall., esigono che la condotta del debitore siavolta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sulgiudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebberopresumibilmente comportato una valutazione diversa e negativadella proposta, per cui “le mere irregolarità contabili, … possonoessere configurabili come atti di frode, come tali ostativeall’ammissione ed all’omologazione del concordato, solo se nesia puntualmente dimostrata la valenza decettiva per il cetocreditorio” (Cass. n. 12533 del 2014).2.8.

Non si presta perciò a censure il rilievo dato dallacorte di merito al fatto (che il ricorso non smentisce in alcunmodo) che “la situazione contabile” che la società proponenteaveva rappresentato “ai creditori al momento della proposizionedella domanda di concordato … fotografava esattamente lasituazione societaria” esistente in quel momento e che, pertanto,il comportamento della debitrice, per quanto non irreprensibile,non aveva “impedito ai creditori di valutare consapevolmentel’idoneità del piano e la sua convenienza”.2.9.

L’art. 112, comma 1, c.c.i.i., per il resto, prevedeche il concordato in continuità aziendale è omologato quando “ilpiano”, oltre a non essere “privo di ragionevoli prospettive diimpedire o superare l’insolvenza” (lett. f), sia anche fattibile,vale a dire non manifestamente inidoneo “a raggiungere gliobiettivi prefissati”, come “il soddisfacimento dei creditori” cosìcome programmato nel piano previsto dall’art. 84, comma 1,c.c.i.i.: la norma, invece, non richiede la meritevolezzasoggettiva del debitore che propone il concordato, potendo, alpiù, rilevare (come emerge dall’art. 106, commi 1 e 2, c.c.i.i.)Ric. 2025, n. 4903 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero1 re0g istro generale 4903/2025Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22246/2026Data pubblicazione 29/06/2026che lo stesso: - abbia compiuto, anche prima dell’ammissionealla procedura, atti “diretti a frodare le ragioni dei creditori” (lacui sussistenza, però, nel caso in esame, non emerge, con ladovuta specificità, né dalla pronuncia impugnata, né dalricorso); - abbia esposto “passività inesistenti”, e non anche,dunque, quando abbia denunciato debiti, come quelli tributari,esistenti ma rimasti inadempiuti (Cass. n. 7663 del 2026, inmotiv.).3.

Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, a suavolta, inammissibile e come tale dev’essere dichiarato.4.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5.

La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna laricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, cheliquida nella somma complessiva di €. 10.200,00, di cui €.200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misuradel 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Ric. 2025, n. 4903 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero registro generale 4903/20251Nu1m ero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22246/2026Data pubblicazione 29/06/2026Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 19 giugno 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2025, n. 4903 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eVALENTINA RENNA per procura in calce al controricorso;- controricorrente -nonchéPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L.,[OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI LECCEdepositata il 15/1/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del19/6/2026;Numero registro generale 4903/2025Nu2m ero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22246/2026Data pubblicazione 29/06/2026lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., conricorso depositato il 3/4/2023, ha proposto al tribunale di Leccedomanda di ammissione alla procedura di concordato preventivoin continuità aziendale indiretta, ai sensi dell’art. 84 c.c.i.i.,mediante un contratto di fitto d’azienda e la successiva cessionedella stessa.1.2. In mancanza dell’unanimità dei creditori, la Co.ret.s.a.s. ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, c.c.i.i.,chiedendo l’omologa del concordato preventivo.1.3. L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio,opponendosi all’omologazione.1.4. È intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero,opponendosi all’omologazione e proponendo ricorso perl’apertura della liquidazione giudiziale.1.5. Il tribunale, con sentenza del 12/2/2024, haomologato il concordato preventivo.1.6. L’Agenzia delle entrate, con ricorso ex art. 51 c.c.i.i.,ha proposto reclamo avverso tale sentenza, insistendo per larevoca del concordato.1.7. [OSCURATO:PERSONA].ret. s.a.s. ha resistito al reclamo, chiedendoneil rigetto.1.8. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, harigettato il reclamo.1.9. La corte, in particolare, per quanto ancora importa,ha ritenuto che: - “contrariamente a quanto assume la difesadell’amministrazione reclamante, che addebita al Tribunale diaver omologato il concordato proposto … nonostante vi fossel’evidenza … della sistematica violazione degli obblighi tributari,Ric. 2025, n. 4903 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero registro generale 4903/2025Nu3m ero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22246/2026Data pubblicazione 29/06/2026il decisum è in perfetta sintonia con l’attuale normativa … checonsente ai soli creditori di apprezzare la convenienza dellaproposta”; - il tribunale, infatti, “è tenuto a verificare chesussistano le condizioni di ammissibilità della procedura e quindila sua fattibilità giuridica …”, “condizioni che il Tribunale haritenuto sussistenti”, senza che sia, per contro, richiesta “lameritevolezza in capo al debitore proponente”; - le condottetenute dal debitore, quindi, “per quanto censurabili, … nonpossono giustificare il rigetto dell’istanza di concordato”; - lavalutazione della proposta, infatti, “verte sull’interesse alsoddisfacimento dei creditori e, quindi, sull’esame di fattibilità edi convenienza economica della proposta”; - la “meritevolezza”dell’imprenditore debitore non costituisce, del resto,presupposto imprescindibile per l’ammissione al concordato, percui i creditori ben potranno votare favorevolmente un piano,anche se l’imprenditore abbia avuto in passato condotte nonirreprensibili, purché “tali comportamenti non abbiano impeditoai creditori di valutare consapevolmente l’idoneità del piano e lasua convenienza”; - gli atti in frode di cui all’art. 106 c.c.i.i., chepotrebbero legittimare una revoca della procedura diconcordato, sono, in effetti, quelli potenzialmente idonei apregiudicare il cd. “consenso informato” dei creditori sulle realiprospettive di soddisfacimento, laddove, “nella fattispecieanalizzata”, tale “circostanza … non ricorrerebbe” perché “lasituazione contabile rappresentata ai creditori al momento dellaproposizione della domanda di concordato era stata ‘sanata’, inquanto – in quel momento – la condizione contabile fotografavaesattamente la situazione societaria”.1.10. La corte d’appello ha, quindi, respinto il reclamo.1.11. L’Agenzia delle entrate, con ricorso notificato il2/3/2025, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dellasentenza, documentandone la notifica in data 30/1/2025.Ric. 2025, n. 4903 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero registro generale 4903/2025Nu4m ero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22246/2026Data pubblicazione 29/06/20261.12. [OSCURATO:PERSONA].ret. s.a.s. ha resistito con controricorso.1.13. Il Procuratore Generale della Repubblica presso laCorte di cassazione, il Procuratore Generale della Repubblicapresso la corte d’appello di Lecce, la Banca di credito cooperativodi Leverano soc. coop. a r.l. e [OSCURATO:PERSONA], quale commissariogiudiziale, per come chiamati al contraddittorio, sono rimastiintimati.1.14. Il Pubblico Ministero, con memoria del 27/5/2026,ha chiesto il rigetto del ricorso.1.15. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente, lamentandola violazione e la falsa applicazione degli artt. 4, 44 e 106 c.c.i.i.,nonché degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. e del considerando 1della direttiva UE 2019/1023, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corted’appello ha confermato l’omologazione del concordatopreventivo sul rilievo che gli atti di frode che possono legittimareil rigetto della domanda di concordato sono soltanto quellipotenzialmente idonei a pregiudicare il consenso informato deicreditori, laddove, nel caso in esame, la situazione contabileesposta ai creditori al momento della proposizione della domanda“fotografava esattamente la situazione societaria” esistente inquel momento, senza, tuttavia, considerare che: - le informazioniche devono corredare la domanda di ammissione al concordatopreventivo, per consentire ai creditori un consapevole eserciziodel diritto di voto, non possono non riguardare anche gliaccadimenti preconcorsuali che, causalmente e in relazionelogico-temporale prossima alla rappresentazione della crisiofferta dal debitore, hanno determinato la consistenzapatrimoniale della proposta concordataria; - nel caso in esame,la società proponente, come l’Agenzia delle entrate avevaRic. 2025, n. 4903 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero registro generale 4903/2025Nu5m ero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22246/2026Data pubblicazione 29/06/2026eccepito prima e durante il giudizio di omologazione, ha posto inessere una condotta suscettibile di giustificare la revoca delconcordato preventivo ai sensi dell’art. 106 c.c.i.i.; - la situazionecontabile presentata ai creditori, infatti, non poteva ritenersi“sanata”, come erroneamente ritenuto dalla corte d’appello,essendo, al contrario, caratterizzata da “un’evidente opacità”,che ha evidentemente inciso e fuorviato il voto degli stessi; -“restano, infatti, molteplici dubbi sulle scritture contabili dellasocietà”, analiticamente rilevati dall’Agenzia già nella nota concui la stessa ha dichiarato di non aderire alla proposta e poiriproposti nell’atto di reclamo; - la società istante ha, peraltro,abusato dello strumento del concordato preventivo, utilizzandolonon per porre rimedio a situazioni di grave difficoltà economico-finanziaria determinata da fattori esterni e non controllabili, maper ottenere un sostanzioso “alleggerimento” degli obblighi fiscalie previdenziali scientemente accumulati nel corso del tempo.2.2. Con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente,lamentando la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui la corte d’appello ha confermatol’omologazione del concordato preventivo fornendo in ordine aifatti accertati una motivazione perplessa, avendo affermato chegli atti in frode che potrebbero legittimare la revoca delconcordato sono quelli potenzialmente idonei a pregiudicare ilcd. “consenso informato” dei creditori sulle reali prospettive disoddisfacimento, laddove, “nella fattispecie analizzata”, tale“circostanza … non ricorrerebbe” perché “la situazione contabilerappresentata ai creditori al momento della proposizione delladomanda di concordato era stata ‘sanata’, in quanto – in quelmomento – la condizione contabile fotografava esattamente lasituazione societaria”.Ric. 2025, n. 4903 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero registro generale 4903/2025Nu6m ero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22246/2026Data pubblicazione 29/06/20262.3. Con il terzo motivo, l’Agenzia ricorrente, lamentandol’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 n. 5c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui lacorte d’appello ha confermato l’omologazione del concordatopreventivo, omettendo, tuttavia, di considerare i fatti,debitamente evidenziati dall’Agenzia delle entrate prima edurante i procedimenti di primo e secondo grado, che indicanol’oggettiva opacità delle scritture contabili della società.2.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.2.5. La corte d’appello, infatti, ha, in sostanza, ritenuto,con apprezzamento in fatto tutt’altro che apparente, perplessoo contraddittorio, che le condotte tenute dalla societàproponente, “per quanto censurabili, … non possono giustificareil rigetto dell’istanza di concordato”, posto che: - da un lato, la“meritevolezza” dell’imprenditore debitore non costituisce unpresupposto imprescindibile per l’ammissione al concordato, percui i creditori ben potranno votare favorevolmente un piano,anche se l’imprenditore abbia avuto in passato condotte nonirreprensibili, ove “tali comportamenti non abbiano impedito”agli stessi “di valutare consapevolmente l’idoneità del piano e lasua convenienza”; - dall’altro, gli atti in frode di cui all’art. 106c.c.i.i., che potrebbero legittimare una revoca del concordato,sono soltanto quelli potenzialmente idonei a pregiudicare il cd.“consenso informato” dei creditori sulle reali prospettive disoddisfacimento, laddove, “nella fattispecie analizzata”, tale“circostanza … non ricorrerebbe” perché “la situazione contabilerappresentata ai creditori al momento della proposizione delladomanda di concordato era stata ‘sanata’, in quanto – in quelmomento – la condizione contabile fotografava esattamente lasituazione societaria”.Ric. 2025, n. 4903 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero r7eg istro generale 4903/2025Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22246/2026Data pubblicazione 29/06/20262.6. Tali statuizioni, non suscettibili di sindacato in questasede per ciò che riguarda gli accertamenti in fatto che necostituiscono il fondamento (art. 360, comma 1°, n. 5 e comma4°, c.p.c., che riproduce, per la parte che interessa, la normadell’art. 348-ter, ult.comma, c.p.c.), sono, sul piano giuridico,senz’altro corrette.2.7. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermatoche: - l’art. 161, comma 2°, lett. a), l.fall., al pari degli artt. 39,comma 1, e 87, comma 1, c.c.i.i., richiedono al debitore chepresenta una proposta di concordato preventivo di produrre unarelazione aggiornata che rappresenti la sua situazionepatrimoniale, economica e finanziaria ed un piano che indichi, inparticolare, le attività e le passività che formano il suopatrimonio (art. 161, comma 2°, lett. b, l.fall.) “al momentodella presentazione” dello stesso (art. 87, comma 1, lett. a,c.c.i.i.); - la rappresentazione della situazione patrimoniale,economico e finanziaria, però, in tanto può essere ritenutacompleta e adeguata, in quanto fornisca tutte le spiegazioni chesiano necessarie per illustrare, in termini completi e chiari, lecondizioni del debitore proponente, ivi compresi “gli elementiche, attenendo alle cause della crisi e alla condottadell’imprenditore, incidano sull’apprezzamento della sua figurain termini di credibilità e affidabilità e la cui puntuale descrizionesia determinante perché i creditori possano valutare laconvenienza della proposta presentata ed esprimere unconsenso consapevole” (Cass. n. 20870 del 2021, in motiv.); -nel concordato preventivo, infatti, le informazioni che devonocorredare la domanda di ammissione, onde consentire aicreditori un consapevole esercizio di voto sulla convenienzaeconomica rispetto al fallimento, devono riguardare, non solo ifatti risultanti al momento del deposito della stessa, ma anchetutti gli accadimenti anteriori che hanno determinato laRic. 2025, n. 4903 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero r8eg istro generale 4903/2025Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22246/2026Data pubblicazione 29/06/2026consistenza del patrimonio del proponente nelle sue componentidel passivo e in quelle dell’attivo destinato al soddisfacimentodei creditori (Cass. n. 32878 del 2025); - l’art. 173 l.fall.,tuttavia, al pari dell’art. 106 c.c.i.i., onde assicurare la correttaformazione del consenso dei creditori, dà rilievo solo allecondotte che abbiano avuto una concreta incidenza in terminipregiudizievoli sul loro patrimonio di conoscenza,compromettendone la possibilità di esprimere un consensorealmente informato sulla probabilità di successo economico delpiano e sui rischi ad esso correlati; - ai fini dell’applicazione dellanorma non rileva, infatti, la preterizione di qualsivoglia tipo diinformazione concernente l’impresa ma soltanto la condottaomissiva volta “ad occultare situazioni di fatto idonee ad influiresul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmentedecettiva per l’idoneità a pregiudicare il consenso informatodegli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso diliquidazione” (Cass. n. 20870 del 2021, in motiv., che rinvia, sulpunto, a “Cass. 15013/2018, Cass. 17191/2014, Cass.9050/2014”; conf., Cass. n. 12115 del 2022); - “noncostituisce”, pertanto, “atto di frode l’incongrua rilevazione diuno qualsiasi degli elementi risultanti dalle scritture contabili chenon abbia simile caratteristiche” (Cass. n. 20870 del 2021, inmotiv.); - ai fini della revoca dell’ammissione al concordato (cosìcome ai fini del diniego dell’omologazione: cfr. Cass. n. 2234 del2017; Cass. n. 31477 del 2018) rilevano, dunque, solo gli attinon espressamente indicati nella proposta che abbiano unavalenza decettiva tale da pregiudicare il consenso informato deicreditori ancorché annotati nelle scritture contabili, fermorestando, che, ai fini della revoca dell’ammissione, il silenzio deldebitore nella proposta di concordato e nei suoi allegati el’accertamento del commissario devono riguardare non unaqualsiasi operazione risultante dalle scritture contabili, ma soloRic. 2025, n. 4903 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero r9eg istro generale 4903/2025Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22246/2026Data pubblicazione 29/06/2026quelle suscettibili di assumere rilievo per soddisfacimento deicreditori in caso di fallimento ed in caso di concordato preventivo(Cass. n. 23387 del 2013); - gli atti di frode commessi primadell’ammissione alla procedura di concordato, previsti dall’art.173, comma 1°, l.fall., esigono che la condotta del debitore siavolta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sulgiudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebberopresumibilmente comportato una valutazione diversa e negativadella proposta, per cui “le mere irregolarità contabili, … possonoessere configurabili come atti di frode, come tali ostativeall’ammissione ed all’omologazione del concordato, solo se nesia puntualmente dimostrata la valenza decettiva per il cetocreditorio” (Cass. n. 12533 del 2014).2.8. Non si presta perciò a censure il rilievo dato dallacorte di merito al fatto (che il ricorso non smentisce in alcunmodo) che “la situazione contabile” che la società proponenteaveva rappresentato “ai creditori al momento della proposizionedella domanda di concordato … fotografava esattamente lasituazione societaria” esistente in quel momento e che, pertanto,il comportamento della debitrice, per quanto non irreprensibile,non aveva “impedito ai creditori di valutare consapevolmentel’idoneità del piano e la sua convenienza”.2.9. L’art. 112, comma 1, c.c.i.i., per il resto, prevedeche il concordato in continuità aziendale è omologato quando “ilpiano”, oltre a non essere “privo di ragionevoli prospettive diimpedire o superare l’insolvenza” (lett. f), sia anche fattibile,vale a dire non manifestamente inidoneo “a raggiungere gliobiettivi prefissati”, come “il soddisfacimento dei creditori” cosìcome programmato nel piano previsto dall’art. 84, comma 1,c.c.i.i.: la norma, invece, non richiede la meritevolezzasoggettiva del debitore che propone il concordato, potendo, alpiù, rilevare (come emerge dall’art. 106, commi 1 e 2, c.c.i.i.)Ric. 2025, n. 4903 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero1 re0g istro generale 4903/2025Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22246/2026Data pubblicazione 29/06/2026che lo stesso: - abbia compiuto, anche prima dell’ammissionealla procedura, atti “diretti a frodare le ragioni dei creditori” (lacui sussistenza, però, nel caso in esame, non emerge, con ladovuta specificità, né dalla pronuncia impugnata, né dalricorso); - abbia esposto “passività inesistenti”, e non anche,dunque, quando abbia denunciato debiti, come quelli tributari,esistenti ma rimasti inadempiuti (Cass. n. 7663 del 2026, inmotiv.).3. Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, a suavolta, inammissibile e come tale dev’essere dichiarato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna laricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, cheliquida nella somma complessiva di €. 10.200,00, di cui €.200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misuradel 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Ric. 2025, n. 4903 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026Numero registro generale 4903/20251Nu1m ero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 22246/2026Data pubblicazione 29/06/2026Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 19 giugno 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2025, n. 4903 - Sez. 1 – CC del 19 giugno 2026
Sentenza Cassazione n. 22246/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris