CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 45582/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 cc. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. -41 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, all'esito del giudizio abbreviato dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti alla misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto ex art. 624 bis cod. pen di inerti ferrosi asportati da una villetta sita nella frazione di [OSCURATO:PERSONA], nel territorio nel comune di Monreale, commesso il 7 luglio 2018 e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche nonché la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. prevalenti sulla recidiva contestata, li con- dannava alla pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 355 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali. Avverso la decisione interponeva appello la difesa degli imputati, chiedendo, con il primo motivo, l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in quanto io scopo perseguito dai prevenuti sarebbe stato quello di occupare abusivamente la villetta, prima facie abbandonata, per adibirla a privata dimora; con il secondo motivo, chiedeva la non punibilità degli imputati per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p.; con il terzo motivo, instava per la riqualificazione della condotta furtiva nella forma tentata, in quanto all'atto dell'intervento dei ca- rabinieri gli imputati non erano riusciti ancora ad impossessarsi in via definitiva della refurtiva, che avevano accatastato dentro l'area esterna di pertinenza della villetta. La Corte territoriale, con sentenza del 7/11/2019, riteneva l'appello fondato limitatamente al motivo concernente la riqualificazione del fatto nella forma ten- tata e, per l'effetto, riduceva la pena a mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 230 di multa. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo i ricorrenti deducono manifesta illogicità, contraddit- torietà e difetto della motivazione del provvedimento impugnato dolendosi che i giudici di appello, così come quello di primo grado, non avrebbero superato le contraddizioni emerse nel corso del processo e quindi le contraddittorie risultanze testimoniali, senza dare alcuna risposta logica alle contestazioni formulate dalla difesa nei motivi di appello non superando ne motivando in modo logico la deci- sione. Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte territoriale si sarebbe solo limitata ad esporre i fatti per come sono stati esposti dalla CNR e dal verbale di arresto in atti, senza aggiungere alcun giudizio e alcuna valutazione sui fatti accaduti; né tanto meno sono state superate le discrasie tali da minare comples- sivamente la attendibilità del quadro d'accusa. Con un secondo motivo i ricorrenti deducono errata applicazione dell'art. 624bis sul rilievo che oggetto materiale del delitto di furto è la cosa mobile altrui, la quale non deve necessariamente avere un valore economico in sé, essendo sufficiente riferirsi alla normale detenzione d'uso ed al profitto che ne ricava il colpevole. Nel caso di specie, si sottolinea che il fatto di reato scaturisce dall'arresto degli imputati perché si accingevano a prelevare ed accatastare, nello spazio esterno di pertinenza, materiale ubicato all'interno di un immobile disabitato da diverso tempo e che gli stessi imputati hanno dichiarato in sede di convalida di avere posto in essere la condotta contestata al solo fine di occupare l'immobile in questione e di aver accatastato il materiale per operare, dapprima l'accesso e successivamente la rimozione. I ricorrenti ricordano che, in tema di reati contro il patrimonio, deve distin- guersi fra sottrazione ed impossessamento. La prima attiene alla condotta, all'a- zione dell'agente; il secondo che è un effetto della sottrazione attiene più propria- mente all'evento. La sottrazione si verifica nel momento in cui la cosa mobile è tolta al controllo e alla disponibilità del detentore, il quale abbia perduto il potere di fatto sulla cosa. Lo spossessamento, invece, si ha quando il titolare del diritto abbia perduto il possesso della cosa sottratta alla sua sfera di vigilanza e di con- trollo diretto, sicché egli non ne abbia più la disponibilità autonoma. Orbene, secondo la tesi proposta in ricorso, nel caso di specie verrebbe a mancare l'elemento soggettivo tipico del delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen., in quanto gli imputati non si sarebbero rappresentati la volontà di impossessarsi degli oggetti presenti all'interno della villetta, ma volevano solo occupare abusivamente un immobile disabitato, e per far ciò hanno utilizzato un flex per facilitare l'accesso all'interno della villetta. Per tali motivi, apparirebbe del tutto errata la qualificazione del fatto di reato come delitto di furto ex art. 624 bis cod. pen., in quanto gli imputati non si rap- presentano la volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui al fine di ricavarne un profitto per sé o per altri. I ricorrenti chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore degli imputati Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla légge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla moti- vazione dell'atto impugnato. Inoltre, gli stessi sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valo- rizzate dai giudici di merito. Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarato inammissibili. 2. I ricorrenti, in concreto, al di là del richiamo a generici principi di diritto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi dì legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dei prevenuti, ed in particolare di come, dalla comunicazione di notizia di reato e dal verbale di arresto in atti, su cui si è fondata legittimamente l'affermazione di penale responsabilità degli imputati, essendosi proceduto con il rito abbreviato, emerge che gli imputati, dopo essersi introdotti, scavalcando il cancello di ingresso, nella villetta sita in località [OSCURATO:PERSONA]- sco, al civico 10 della SP 89, da tempo disabitata, avevano iniziato ad asportare degli arredi e del materiale di vario genere in ferro (reti per letti, lampadari, sdraio, ecc.) che, una volta accatastati in giardino, recidevano con un flex elettrico in modo da agevolarne la sottrazione; i carabinieri, allertati da telefonata anonima, intervenivano sul posto quando l'iter criminis era ancora in corso, rinvenendo [OSCURATO:PERSONA] con il flex in mano e la refurtiva accatastata dentro il giardino della villetta. Ebbene, davvero pochi dubbi possono sussistere in ordine all'elemento psico- logico del tentato furto in abitazione, laddove, come ricorda il provvedimento im- pugnato, nell'immediatezza dei fatti gli imputati spontaneamente ammettevano di essersi introdotti nell'abitazione privata per trafugare ed asportare del materiale ferroso con l'intento di rivenderlo e trarne così un ingiusto profitto economico. Come correttamente ricordava già il giudice di primo grado, la ricostruzione della dinamica delittuosa appare del tutto conferente alla prospettazione accusa- toria, e ciò alla luce del fatto che la versione fornita dagli arrestati in sede di con- valida - in stridente contrasto con quella resa sul luogo e nell'immediatezza del fatto - appare connotata da significativi elementi di inverosimiglianza, non com- prendendosi, ad esempio, per quale ragione gli stessi avrebbero dovuto fare uso di un flex per porre in essere l'assenta occupazione abusiva dell'immobile e, so- prattutto, per quale motivo avrebbero dovuto gettare nell'immondizia la sedia ta- gliata (viene evidenziata., sul punto, la nebulosità delle dichiarazioni rese da Um- berto La Corte a pag. 9 della trascrizione relativa all'udienza di convalida: "e che ne dovevate fare con questa sedia?" - "Niente"). Logico appare il rilievo che, d'altronde, l'immobile preso di mira da entrambi gli imputati (una villetta dislocata su due piani, presidiata - come trapela dal fa- scicolo fotografico affluito agli atti - da un cancello) ben può ascriversi al concetto di "privata dimora", sul corretto rilievo che la giurisprudenza di legittimità ha chia- rito che non si rivela necessario a tal fine che il luogo in questione sia effettiva- mente abitato, bastando che abbia tale carattere o a seguito di un'effettiva utiliz- zazione o per le modalità della sua sistemazione (Sez. 2, n. 23402 del 18/5/2005, Pangallo, Rv. 231885). Secondo la logica e congrua motivazione del provvedimento impugnato va inoltre ritenuto sussistente l'elemento soggettivo evocato dalla fattispecie incrimi- natrice, essendo agevolmente ricavabile dalle modalità della condotta che en- trambi abbiano agito sospinti non soltanto dal generico proposito di impossessarsi dei beni presi di mira, ma anche dal fine di procurarsi un ingiusto profitto. Fine, tra l'altro, come già detto, ammesso nelle prime dichiarazioni rese nell'immedia- tezza dei fatti dai due odierni ricorrenti. 3. La circostanza dell'iniziale ammissione del furto da parte degli imputati è stata completamente ignorata sia nell'atto di appello, con il quale il difensore si era speso su 131bis e tentativo (quest'ultimo riconosciuto), che nell'odierno ri- corso. Valorizzando le dichiarazioni rese alla PG operante a discapito della diversa versione fornita in sede di convalida, i giudici del merito hanno operato un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui le dichia- razioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, a norma dell'art. 350, co. 7, cod. proc. pen., non pos- sono essere utilizzate nel dibattimento se non ai fini delle contestazioni, ma pos- sono essere utilizzate pieno iure nel giudizio abbreviato, considerata la peculiare natura di tale rito, fondato su un giudizio allo stato degli atti (così Sez. 2, n. 37374 del 19/09/2003 [OSCURATO:PERSONA]. 227037 nella cui motivazione la Corte ha inoltre precisato che il principio enunciato è valido anche dopo le modifiche legislative che hanno interessato il giudizio abbreviato, posto che le stesse non ne hanno incrinato la caratteristica del rito basato sull'accettazione del giudizio fondato sulle risultanze acquisite nel corso delle indagini preliminari; conf. Sez. 6, n. 29138 del 25/5/2004, D'Alise ed altro, Rv. 229457; Sez. 1, n. 44637 del 13/10/2004, brio Rv. 230754; Sez. 1, n. 40050 del 23/9/2008, Ponte, Rv. 241554; Sez. 5, n. 18064 del 19/01/2010, Avietti, Rv. 246865; Sez. 5, n. 6346 del 16/01/2014, Pagone, Rv. 258961; Sez. 5, n. 44829 del 12/6/2014, Fabbri, Rv. 262192; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola, Rv. 269598; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642). Questa Corte, nel ribadire l'utilizzabilità nella fase procedimentale - e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta - delle dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, co. 7, cod. proc. pen., ha specificato che occorre che emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coer- cizione o sollecitazione (Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 275752; conf. Sez. 1, n. 15197 del 8/11/2019 dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242, nella cui motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di di- fensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini). L'omessa produzione o trascrizione del verbale da parte del ricorrente impe- disce, tuttavia, di analizzarne nel dettaglio il contenuto, al fine di verificare even- tuali concreti elementi in forza dei quali dubitare che si sia trattato di spontanee dichiarazioni, aspetto peraltro neanche mai eccepito. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell