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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35735/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Trieste per i i reati di cui agli artt. 5 e 8 d.lgs.n.74 del 2000, in quanto, quale titolare dell'omonimeitta individuale, aveva emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e non aveva presentato, pur essendovi obbligato, le dichiarazioni IVA per gli anni 2016 e 2017.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva reiterata.

Con il secondo motivo lamenta vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per non aver il giudice concesso le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva contestata.

Quanto alla prima doglianza secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la censura relativa alla recidiva non è stata dedotta in appello.

Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina.

Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen.

In ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva che la doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Si è infatti affermato che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento a precedenti gravi e plurimi a carico del [OSCURATO:PERSONA] per reati della stessa natura (furto, truffa, rapina, ricettazione), sui quali l'ulteriore ricaduta criminosa dimostra maggiore pericolosità dell'imputato, meritevole dunque dell'applicazione dell'aggravamento sanzionatorio.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proceiali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Trieste per i i reati di cui agli artt. 5 e 8 d.lgs.n.74 del 2000, in quanto, quale titolare dell'omonimeitta individuale, aveva emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e non aveva presentato, pur essendovi obbligato, le dichiarazioni IVA per gli anni 2016 e 2017. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva reiterata. Con il secondo motivo lamenta vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per non aver il giudice concesso le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva contestata. Quanto alla prima doglianza secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la censura relativa alla recidiva non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. In ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva che la doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Si è infatti affermato che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento a precedenti gravi e plurimi a carico del [OSCURATO:PERSONA] per reati della stessa natura (furto, truffa, rapina, ricettazione), sui quali l'ulteriore ricaduta criminosa dimostra maggiore pericolosità dell'imputato, meritevole dunque dell'applicazione dell'aggravamento sanzionatorio. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proceiali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d