Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 novembre 2020

Cassazione n. 35434/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3310/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C SAS, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- -controricorrente all’incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- -ricorrente all’incidentale- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende -controricorrente- -ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI BOLZANOn.145/2020depositata il 23/11/2020. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedei controricorrent i ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3310/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C SAS, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- -controricorrente all’incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- -ricorrente all’incidentale- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende -controricorrente- -ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANOn.145/2020depositata il 23/11/2020. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedei controricorrent i ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il
Decreto Cassazione n. 35434/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris