CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19073/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia Filomena (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);– controricorrente –avversola sentenza n. 3690/12/24 pronunciata il 22.04.2024 e depositata il04.06.2024, dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaCampania, sez. n. 12;Numero registro generale 25550/2024Numero sezionale 4805/2026Numero di raccolta generale 19073/2026Data pubblicazione 11/06/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. L’Agenzia delle entrate con avviso di accertamento n.TFK010400389/2022, notificato il 22/06/2022, ai sensi dell’art. 39,d.P.R. 600/73, a seguito dell’invito n. I00219/2022 notificato in data07/03/2022, con il quale veniva richiesto al contribuente di produrredocumenti e rendere chiarimenti riguardanti l’elevata incidenza deicosti residuali dichiarati nell’anno 2016, e del successivo invito alcontraddittorio, emesso ex art. 5 ter d.lgs. 218/97, notificato il24/05/2022, recuperava a tassazione ai fini IRPEF, costi e spese percomplessive € 54.653,00, rideterminando una maggiore imposta di €23.866,00; ai fini IVA contestava una maggiore imposta di € 26.400,00ed il maggior reddito accertato veniva tassato ai fini IRAP con unamaggiore imposta dovuta di € 1.640,00, sanzioni ed interessi. Inparticolare, l’Ufficio recuperava a tassazione parte del costo sostenutonell’anno 2016 con riferimento ad una fattura di euro 120.000,00pagata in relazione ad un contratto di servizi stipulato dalprofessionista con la società [OSCURATO:SOCIETA]. ritenutonon congruo e non inerente.2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Avellino, con lasentenza n. 299/02/2023, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva il ricorso,non ravvisando alcun comportamento anomalo o antieconomiconell’attività del contribuente di professione avvocato, dovendosiconsiderare che il corrispettivo versato in favore della società per leprestazioni fornite non poteva essere ritenuto eccessivo o non congruo.3. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, consentenza n. 3690/12/2024, pronunciata il 22.04.2024 e depositata il4.06.2024, rigettava l’appello dell’Agenzia, rilevando preliminarmenteNumero registro generale 25550/2024Numero sezionale 4805/2026Numero di raccolta generale 19073/2026Data pubblicazione 11/06/2026che l’impugnazione non conteneva specifici motivi di censura allasentenza di primo grado ma si limitava a riproporre quanto già espostonell’avviso di accertamento, e, nel merito, considerando insussistentela prospettazione dell’Ufficio che aveva rilevato il comportamentoanomalo del contribuente derivante dall’antieconomicità dei costivolontariamente sostenuti in maniera superiore a quelli che avrebbeordinariamente impegnato senza il contratto di servizi. In particolare,il giudice di appello evidenziava che l’Ufficio, pur ipotizzando lo schemadi una elusione per interposizione fittizia attuata mediante la SCritenuta società “ausiliaria” o “di mezzi”, non aveva proceduto aformale contestazione, provvedendo unicamente a recuperare atassazione per il difetto di inerenza ex art. 109 t.u.i.r. una parte delcosto del contratto di servizi per la non congruità delle operazioni, cheinvece doveva ritenersi inerente e congruo.4. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo a due motivi. Il contribuente propone controricorso.5. Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, per aver la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado ritenuto erroneamente che l’appello noncontenesse specifici motivi di censura alla sentenza di primo grado,bensì la mera riproposizione di quanto esposto nell’avviso diaccertamento ed argomentato nelle difese di primo grado.1.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse ad agire.1.2. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, pur rilevandoin via preliminare la mancanza di specifici motivi di censura, non hadichiarato l’inammissibilità dell’appello ma ha pronunciato nel merito,Numero registro generale 25550/2024Numero sezionale 4805/2026Numero di raccolta generale 19073/2026Data pubblicazione 11/06/2026esaminando le critiche rivolte alla sentenza impugnata e decidendo dirigettare l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate.La mancanza di pregiudizio per la pronuncia resa in via preliminare,in assenza di conseguenziale statuizione, non consente di affermare lasussistenza di un interesse a ricorrere per ottenere una pronunciafavorevole, stante l’irrilevanza dell’inciso inserito dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado nell’incipit della sentenza impugnata.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell’art. 109 t.u.i.r., nonché degli artt. 2729 e 2697c.c.A tal riguardo, la ricorrente evidenzia che la contestazionedell’Ufficio derivava dalle prestazioni ricevute dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., avente capitale sociale interamenteposseduto dal coniuge del contribuente ed amministrata dalla societàAlser [OSCURATO:SOCIETA]., a sua solta depositaria delle scritture contabilidel contribuente e locataria dell’immobile del contribuente che nellostesso immobile aveva il proprio domicilio fiscale ed esercitava laprofessione di avvocato, secondo quanto stabilito tra le parti.L’Agenzia riteneva che il professionista, attraverso la traslazione incapo ad una società di consulenza e servizi creata ad hoc e costituenteuna propria sovrastruttura, avesse realizzato un anomalocomportamento fiscale finalizzato alla creazione di costi e spesemaggiori rispetto a quelli che avrebbe corrisposto a propri dipendentio collaboratori, se li avesse assunti o incaricati, stipulando una scritturaprivata per avvalersi delle attività di segreteria, di logistica equant’altro necessario per l’attività di avvocato e, quindi, deldipendente e delle due professioniste che collaboravano con la società,oltre che della sede comprensiva di utenze ove stabiliva il proprio studioprofessionale.Numero registro generale 25550/2024Numero sezionale 4805/2026Numero di raccolta generale 19073/2026Data pubblicazione 11/06/2026In definitiva, la ricorrente censura la sentenza resa dal Collegio diII grado evidenziando come non sia stato considerato che nel corsodell’intero procedimento amministrativo e del procedimentocontenzioso il contribuente non abbia fornito alcuna prova e/odocumento atto a confutare la tesi accertativa e, quindi, a dimostrarela congruità, l’economicità e l’inerenza dei costi sostenuti attraversol’interposizione fittizia della società S.C. Servizi e consulenza s.r.l.; edinoltre, rilevando che il giudice di appello non ha pienamente compresola vicenda in esame, in quanto l’Ufficio non ha contestato l’elusionefiscale del contribuente mediante l’interposizione fittizia della società disevizi, ma dal comportamento anomalo del contribuente ha derivatoun giudizio di antieconomicità nella gestione dei costi e, quindi, di noninerenza all’attività produttiva di reddito, con conseguenteindeducibilità del componente negativo e ripresa fiscale.Secondo la prospettazione dell’Agenzia delle entrate, dunque, ilgiudice di appello, a fronte degli elementi gravi precisi e concordantiforniti dall’Ufficio, tali da integrare la presunzione di minori costi, nonha ravvisato erroneamente il mancato adempimento dell’onereprobatorio da parte del contribuente per contrastare quanto dimostratodall’Ufficio ed ha ignorato che, quanto al concetto di inerenza fiscale,non è sufficiente che la spesa sia contabilizzata occorrendo che esistadocumentazione dalla quale desumere oltre all’importo, la ragione e lacoerenza economica dei costi.Inoltre, la ricorrente contesta la decisione di secondo grado nella partein cui ha escluso il carattere macroscopico dell’antieconomicità delcosto sostenuto dal contribuente.Da ultimo, l’Agenzia delle entrate afferma che l’IVA va recuperatasull’intero costo rappresentato dai servizi erogati dalla S.C. Servizi eConsulenza srl al contribuente e non sulla base del corrispettivoriconosciuto (pari ad euro 54.653,44), in quanto l’operazione si svolgeNumero registro generale 25550/2024Numero sezionale 4805/2026Numero di raccolta generale 19073/2026Data pubblicazione 11/06/2026tra soggetti collegati da legami familiari o da stretti vincoli personali,gestionali, e, pertanto, la base imponibile corrisponde al valorenormale.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Va premesso che, come espressamente affermato anchedall’Agenzia delle entrate in ricorso, non è in contestazione un’ipotesidi elusione fiscale posta in essere mediante l’interposizione fittizia dellasocietà di servizi, in quanto l’operazione economica descritta non èstata inquadrata come pratica abusiva eseguita mediante l'impiegoimproprio e distorto dello strumento negoziale con lo scopopredominante e assorbente, seppur non esclusivo, dell'elusione dellanorma tributaria. L’Agenzia delle entrate, infatti, sulla base deglielementi evidenziati, che ha ritenuto anomali, ha unicamente negatol’inerenza del costo in relazione all’attività professionale svolta dalcontribuente, deducendo anche il carattere macroscopicodell’antieconomicità dell’operazione contestata.2.3. A tal riguardo, la Corte ha ripetutamente affermato che, aisensi dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, la deducibilità di costi e oneridalla base imponibile richiede la loro inerenza all'attività di impresa, daintendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'eserciziodell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in unasfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazionein termini di utilità - anche solo potenziale e indiretta - secondo unavalutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, a fronte dicontestazioni dell'Amministrazione finanziaria, è a carico delcontribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibilematurato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fattigiustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione quale attodi impresa (Cass. sez. 5, 16/3/2022, n. 8646, Cass. 1/6/2023, n.15530, Cass., 11/472024, n. 9910, Cass. 07/05/2025, n.Numero registro generale 25550/2024Numero sezionale 4805/2026Numero di raccolta generale 19073/2026Data pubblicazione 11/06/202611999, Cass. 13/2/2025, n. 3750, Cass. 18/1/2025, n. 1239, Cass.22/3/2026, n. 6874).Il principio di inerenza si ricava dalla nozione di reddito d'impresa,piuttosto che dall'art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R. 917/1986,e, come detto, è espressione della necessità di riferire i costi sostenutiall'esercizio dell'impresa, anche in via indiretta, potenziale o inproiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera adessa estranea (Cass. 30030 del 21/11/2018; Cass. n. 27786 del31/10/2018; Cass. n. 13882 del 31/05/2018; Cass. n. 450/2018;Cass.18904/2018).Si tratta di un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé,da valutazioni di tipo utilitaristico (o di vantaggio economico) ovveroquantitativo (Cass. n. 27786 del 2018, cit.; Cass. n. 22938 del26/09/2018; Cass. n. 18904 del 2018, cit.), sicché «il costo attiene onon attiene all'attività d'impresa a prescindere dalla sua entità» (cosìespressamente, in motivazione, Cass. n. 18904 del 2018, cit.).Peraltro, secondo il medesimo orientamento (in motivazione Cass. n.18904 del 2018), il giudizio quantitativo o di congruità non è del tuttoirrilevante, collocandosi, invece, su un diverso piano logico e strutturalerispetto al giudizio di inerenza (cfr. Cass. 27786 del 2018, cit.).Quest’ultimo implica che la prova debba investire i fatti costitutivi delcosto, sicché, per quanto riguarda il contribuente, egli è tenuto aprovare (e documentare) l'imponibile maturato e, dunque, l'esistenzae la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concretadestinazione alla produzione, ovvero che esso è in realtà un attod'impresa perché in correlazione con l'attività d'impresa; prova che ètanto più difficoltosa quanto più complessa, atipica e originale èl’operazione posta in essere. A sua volta, l’Amministrazione finanziaria,ove ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficientiod inadeguati, ovvero riscontri ulteriori circostanze di fatto tali daNumero registro generale 25550/2024Numero sezionale 4805/2026Numero di raccolta generale 19073/2026Data pubblicazione 11/06/2026inficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati a fondamentodell'imputazione del costo alla determinazione del reddito, puòcontestare la valutazione di inerenza.L’onere della prova, pertanto, si traduce: a) in tema di impostedirette, nella possibilità che l’Amministrazione finanziaria, nel negarel'inerenza di un costo, contesti anche l'incongruità e l'antieconomicitàdella spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indicisintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa(cfr. Cass. n. 13588 del 30/05/2018); b) in tema di IVA, nellapossibilità per l’Amministrazione finanziaria di dimostrare lamacroscopica antieconomicità del costo, rilevando questa quale indiziodell'assenza di connessione tra costo e l'attività d'impresa.2.4. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha ritenutoche tutti i comportamenti, le azioni e gli atti che l’Ufficio ha valutatoper affermare la condotta anomala del contribuente e, quindi,l’antieconomicità dei costi volontariamente sostenuti sono leciti. Inparticolare, il contratto di servizi stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. è un negoziocon data certa ed avente causa nella necessità dell’avvocato che unasocietà esterna si occupi per suo conto di tutti gli aspetti logistici, degliadempimenti e di ogni esigenza correlata all’attività lavorativa; lacostituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte del coniuge è un negozio lecitocensurabile solo con la dimostrazione di un suo fine elusivo nonrilevato; il canone di locazione corrisposto dalla società S.C. srlall’avvocato è regolare e non risulta sia stata contestata e dimostratala simulazione del contratto.La Corte di Giustizia di secondo grado ha, quindi, osservato che, inassenza di contestazione di un’ipotesi di elusione per interposizionefittizia attuata mediante la società di servizi, l’Ufficio ha proceduto alrecupero di una parte del costo annuo di euro 120.000,00 corrispostoper i servizi resi dalla società per difetto di inerenza, per cui il giudizioNumero registro generale 25550/2024Numero sezionale 4805/2026Numero di raccolta generale 19073/2026Data pubblicazione 11/06/2026di congruità andava compiuto senza ipotizzare la volontà elusiva puripotizzata dall’Ufficio sulla base degli elementi indiziari evidenziati.Sulla base di un giudizio di carattere qualitativo, la Corte di secondogrado ha rilevato che il costo sostenuto dal contribuente dovessevalutarsi inerente perché le prestazioni sono state effettivamentesostenute, pagate ed attengono all’attività dell’impresa, circostanzetutte non contestate dall’ufficio; quanto alla congruità dei costi la Corteha evidenziato anche che il professionista, per far fronte in maniera piùproficua ai vari impegni professionali di avvocato e, quindi, alle attivitàdi recupero crediti, al contenzioso civile, alle procedure concorsuali, aicompiti di curatore fallimentare e di professore ordinario universitario,aveva scelto di acquistare i servizi logistici e di ausilio professionaledalla [OSCURATO:SOCIETA]., che potevano avere anche un costo indiretto superioreda considerare comunque congruo tenuto conto del tempo risparmiatoper il reperimento dei servizi logistici e di ausilio indicati nel contratto.A tale osservazione la Corte di secondo grado ha aggiunto dicondividere la considerazione espressa dai giudici di primo gradosecondo i quali il costo del contratto di servizi rappresenta il 28% delfatturato annuo del professionista, percentuale che appare congrua,così come è proporzionato e coerente il reddito da studio di settore perl’annualità in questione. Da tanto conseguiva anche l’esclusione delcarattere macroscopico dell’antieconomicità del costo.2.5. L’[OSCURATO:PERSONA] ha genericamente contestato ladecisione resa in appello, reiterando la propria prospettazionedifensiva, così non confrontandosi con la ratio sottesa alla pronunciache ha evidenziato l’inerenza e la congruità del costo, escludendo lamacroscopica antieconomicità e, quindi, ritenendo sostanzialmente chela ricorrente non avesse fornito la prova dovuta alla luce dei principiinnanzi riportati.Numero registro generale 25550/2024Numero sezionale 4805/2026Numero di raccolta generale 19073/2026Data pubblicazione 11/06/2026In particolare, la ricorrente ha evidenziato una serie di elementi,innanzi richiamati, sostenendo l’anomalia comportamentale delcontribuente ma, al tempo stesso, escludendo la contestazione perelusione della normativa fiscale mediante interposizione fittizia dellasocietà di servizi; ha, quindi, rilevato che da tali elementi -astrattamente considerati- dovesse conseguire un giudizio di noncongruità dei costi e delle spese e di antieconomicità della sceltadell’avvocato di concludere un contratto per la prestazione di servizicorrelati all’attività professionale, indicati in via esemplificativa nelcontratto in atti, senza fornire la prova, nemmeno in via presuntiva,dei minori costi e limitandosi ad affermare che se l’avvocato non avesseconcluso il contratto e si fosse occupato direttamente di reperirepersonale per l’esecuzione dei compiti, delle attività e degliadempimenti necessari che invece venivano svolti dal dipendente dellasocietà di servizi e dagli avvocati che con la stessa collaboravano (costiquesti ultimi che l’Agenzia aveva riconosciuto come deducibiliriducendo la pretesa originaria all’esito del contraddittorioprocedimentale), avrebbe avuto un risparmio di spesa, giudicandol’operazione macroscopicamente antieconomica. La ricorrente, però,non ha fornito alcun elemento concreto sul quale fondare il proprioassunto, alla luce della documentazione prodotta dal contribuente, enon si è confrontata in alcun modo con la decisione impugnata cheaveva analizzato i documenti e gli atti di causa ed aveva conclusoaffermando che le prestazioni erano state effettivamente rese, che lestesse erano state pagate, che realmente lo studio professionale deldifensore era collocato presso l’immobile locato alla società di servizicon conseguente utilizzo delle utenze e di tutti i servizi, ed ancora chel’avvocato aveva fruito di tutti le prestazioni richieste alla società conla quale aveva concluso il contratto e che l’Agenzia non avevacontestato siffatti elementi.Numero registro generale 25550/2024Numero sezionale 4805/2026Numero di raccolta generale 19073/2026Data pubblicazione 11/06/2026Inoltre, l’Agenzia ricorrente non ha in alcun modo superatol’argomentazione della Corte di Giustizia di secondo grado che avevacondiviso l’affermazione del giudice di primo grado relativa allacongruità della spesa, pari al 28%, rispetto al reddito prodottonell’anno di riferimento, non scalfendo il percorso motivazionale svoltodal giudice di appello che, alla luce di tutti gli elementi considerati,compreso quello da ultimo richiamato, oltre a confermare l’inerenzadelle spese che rientravano in quelle previste nel contratto di serviziindispensabili per lo svolgimento dell’attività professionaledell’avvocato, aveva escluso la macroscopica antieconomicità del costodedotto.Quanto all’IVA, poi, la censura è del tutto generica.L’Agenzia delle entrate ha affermato che l’IVA va recuperatasull’intero costo rappresentato dai servizi erogati dalla S.C. Servizi eConsulenza srl al contribuente in quanto l’operazione si svolge trasoggetti collegati da legami familiari o da stretti vincoli personali,gestionali, e, pertanto, la base imponibile corrisponde al valorenormale.A fronte dell’asserzione di carattere astratto, deve rilevarsi che nonrisulta che il corrispettivo pattuito tra le parti sia stato superiore o siastato inferiore al “valore normale” e che sia stato posto in discussioneil diritto del cedente e del cessionario alla totale detrazione in relazioneall’attività svolta; di qui l’inapplicabilità dell’art. 80 della Direttiva IVAUE (Direttiva 2006/112/CE), che la ricorrente sembra evocare.3. In definitiva, in assenza di argomenti puntuali di critica alleragioni sottese alla decisione di secondo grado, il ricorso va dichiaratoinammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamentodelle spese in favore del contribuente, liquidate come in dispositivo.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereNumero registro generale 25550/2024Numero sezionale 4805/2026Numero di raccolta generale 19073/2026Data pubblicazione 11/06/2026l’Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n.115.La Corte, P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore delcontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 200,00 per esborsi ed euro 5.800,00 per compensi, oltre al 15%per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 giugno 2026Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]