CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26968/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18852/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine delricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Sta to dalla quale è rappresentata edifesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.5442/04/2017, depositata il 18 dicembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] - PLUSVALENZE R.G. N.18852/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2008 [OSCURATO:PERSONA], a seguito di perizia giurata di rivalutazione del proprio terreno, di cui era proprietario al 50%, con la quale veniva stabilito il relativo valore di mercato in € 1.026.000,00, versava due rate su tre, la prima pari a € 6.840,00 e la seconda pari a € 7.046,00, dell’imposta sostitutiva di rivalutazione ex art. 7 l. 2 8 dicembre 2001, n. 448. Successivamente, in data 12 ottobre 2010, il contribuente, volendo procedere a una nuova rivalutazione del suolo a valori più alti della precedente – determinati con perizia giurata del 21 ottobre 2010 in € 2.000.000,00 -presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso di quanto versato, pari a € 13.886,00, come imposta sostitutivanegli anni 2008 e 2009. 2. Proposto ricorso avverso il silenzio – rifiuto medio tempore maturato , con contestuale istanza di mediazione/reclamo ai sensi dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 – successivamente oggetto di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate, per non essere maturati i presupposti previsti dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 - l a Commissione tributaria provincialedi Milano, con sentenza n. 9292/29/2015, lo accoglieva, con condanna del l’Ufficio al pagamento delle spese di lite. 3. Interposto gravame dall’Agen zia delle Entrate , la Commissione tributaria regionale de lla Lombardia , con sentenza n. 5442/04/2017, pronunciata il 09 ottobre 2017e depositata in segreteria il 18 dicembre 2017 , accoglieva l’appello, con condanna al contribuente al pagamento delle spesedi giudizio. 4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. R.G. N.18852/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate resiste con controricorso. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 10 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 6. Il ricorso del contribuente, come si è detto, è affidato a due motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, secondo comma, lett. ee) e ff), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106e de ll’art. 30 del d .P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., sostenendo che sussist a no i requisiti previsti ai fini del rimborso della somma richiesta. In particolare, il contribuente deduce che: i ) il requisito ex art. 7, secondo comma, lett. ee) del d.l. 70/2011 sarebbe rispettato in quanto si eraoperata una seconda rivalutazione in aumento della prima e vi sarebbe stato, in data 29 ottobre 2010, come allegato nei diversi gradi di merito, il versamento della prima rata della seconda rivalutazione, così realizzandosi il requisito della duplicazione dell’imposta; ii) sarebbe stata data prova in atti della terza rivalutazione, effettuata con perizia giurata del 22 giugno 2012, con cui il nuovo valore sarebbe stato individuato pari a € 1.400.000,00; iii ) vi sarebbe altresì il rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, in quanto la richiesta di rimborso, presentata il 29 ottobre 2010, sarebbe intervenuta entro i 48 mesi dal versamento delle rate R.G. N.18852/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per la prima rivalutazione(effettuati il 27 giugno 2008 ed il 29 giugno 2009). 6.2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), dello stesso codice. Secondo il ricorrente, il giudice a quonon avrebbe preso in considerazione la seconda rivalutazione e ffettuata e l’esistenza dei relativi versamenti, pur essendo fatti introdotti nel giudizio di merito e accettati dalle parti. Sottolinea, nello specifico, che vi sarebbe un equivoco riguardante la data dell’effettivo deposito della seconda rivalutazione dei terreni e del versamento della relativa prima rata, in quanto l’istanza di rimborso non sarebbe stata presentata il 12 ottobre 2010, ma il 29 ottobre 2010, da ciò conseguendo che la duplicazione del versamento, requisito necessario ai fini del rimborso, era avvenutonella stessa data del 29 ottobre 2010. 7. Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 7.1. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente perché riguardano la medesima questione giuridica: l’esistenza del presupposto del versamento della prima rata della seconda rivalutazione ai sensi dell’art. 7, secondo comma, lett. ee) e ff), del d.l. n. 70/2011. Il ricorrente impugna la decisione della C.T.R. nella parte in cui ritiene legittimo il diniego all’istanza di rimborso per mancato versamento della imposta sostitutiva della seconda rivalutazione, non essendo così in presenza diduplicazione di imposta. L’art. 7, secondo comma, lett. ff), del d.l. n. 70/2011 prevede che «i soggetti che non effettuano la detrazione di R.G. N.18852/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata». La giurisprudenza in materia è costante nell’affermare che «in tema di imposta sostitutiva per rivalutazione titoli, il diritto al rimborso delle imposte versate in occasione di una prima rivalutazione di partecipazioni azionarie non spetta al cessionario che abbia proceduto ad una seconda rivalutazione e al versamento dell'imposta, ragguagliata al nuovo valore delle azioni, dal momento che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. ee) ed ff), del d.l. n. 70 del 2011 , conv. in l. n. 106 del 2011, solo il soggetto che abbia già versato l'imposta relativa alla prima rivalutazione può chiederne il rimborso, ove non si sia avvalso della possibilità di detrarla dal tributo dovuto per una nuova rivalutazione che egli stesso abbia effettuato dei titoli che siano rimasti sempre in suo possesso»(cfr. Cass. 4 aprile 2019, n. 9431). Dalla lettura della disposizione edella giurisprudenza citate , è pacifico che, in materia, il rimborso risultidovuto quando si sia in presenza del pagamento dell’imposta sostitutiva della successiva rivalutazione. Partendo da tale considerazione, tuttavia, si deve considerare che, qualora tra le parti - e a fortioriin sede di giudizio - sia pacifico e non contestato che il versamento suddetto vi sia stato, non è legittimo il diniego R.G. N.18852/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’istanza di rimborso, che si sia basatosul dato meramente formale della non coincidenza di date tra la presentazione dell’istanza di rimborso e quella di avvenuto versamento. Bisogna, infatti, distinguere due ipotesi: la prima quando sorgono questioni di rispetto del termine decadenziale di 48 mesi, che decorre a partire dal versamento dell’intera quota o della prima rata, secondo quanto disposto dalla normativa sopra citata; la seconda quando tale termine sia rispettato e, al momento della deliberazione sull’accoglimento o meno dell’istanza, sia stato effettuato il versamento. Se, nel primo caso, il rispetto del termine decadenziale è posto a tutela di determinati interessi pubblici, nel secondo caso, posta la tempestività dell’istanza, si incorrerebbe in una duplicazione dell’imposta, in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di capacità contributiva. In aggiunta, la motivazione che sosterrebbe i relativi dinieghi sarebbe fondata su considerazioni diverse: la prima sull’avvenuta decadenza dell’istanza, per superamento del termine; la seconda sulla mancata antecedenza temporale tr a il versamento e l’istanza. In sostanza, se il presupposto della tempestività dell’istanza di rimborso è legato al momento in cui la domanda stessa è proposta, dovendo così l’Amministrazione valutarne l’esistenza alla data che risulta dagli atti, rispetto, invece, al presupposto del versamento della prima rata della seconda rivalutazione, è necessario che la valutazionesull’esistenza di una duplicazione di imposta tenga conto della situazione di fatto esistente al momento dell’emanazione del provvedimento amministrativo, per evitare la violazione dei citati principi costituzionaliposti a tutela del contribuente. R.G. N.18852/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ciò considerato, essendo pacifico tra le parti che, al momento della formazione del silenzio-rifiuto, il contribuente avesse versato la prima rata della seconda rivalutazione, essendosi così verificata anche la doppia imposizione , il ricorso merita accoglimento. 8. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Le spese di questo grado giudizio seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Spese compensate per i gradi di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto dal contribuente. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente grado di