CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 22718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.258/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rapprese nta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, domiciliazione digitale , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1462/2021 depositata il05/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1462 del 2011 della Corte di appello di Catania, esponendo che: - aveva impugnato un atto di irrogazione di sanzioni emesso dall’amministrazione finanziaria, ottenendone l’annullamento pronunciato dalla [OSCURATO:PERSONA]; - la [OSCURATO:PERSONA], pronunciando sull’appello della parte pubblica, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore di quello ordinario; - la “traslatio iudicii” non si era verificata per mancata riassunzione; - l’agente per la riscossione aveva notificato correlata cartella di pagamento; - la deducente aveva quindi proposto opposizione all’esecuzione, sostenendo che la mancata riassunzione sopra richiamata aveva determinato la cristallizzazione della pronuncia di merito di prime cure del giudice tributario, che aveva annullato l’irrogazione; - il Tribunale, dopo una riassunzione per dichiarata incompetenza per territorio, aveva accolto l’opposizione, con pronuncia riformata dalla Corte di appello, secondo cui il giudizio si era estinto con conseguente venir meno anche della prima pronuncia di annullamento della pretesa erariale; resistono con controricorso sia l’Agenzia per le Entrate Riscossione che l’Agenzia delle Entrate e del Territorio; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 310, 338, cod. proc. civ., 1, 45, 49, d.lgs. n. 546 del 1992, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’estinzione del giudizio di appello aveva determinato la definitività dell’unica pronuncia di merito adottata, ovvero quella di prime cure del giudice tributario, di annullamento della pretesa sanzionatoria finanziaria; Consideratoche il ricorso è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; questa Corte ha chiarito che la declaratoria di difetto di giurisdizione, resa dal giudice d'appello, priva di ogni efficacia la sentenza di primo grado (Cass., Sez. U., 07/09/1985, n. 4647), come logico non essendo sistematicamente sostenibile che, nonostante la declinazione di giurisdizione, non impugnata e dunque, questa sì, divenuta definitiva, l’inerzia delle parti possa invece conferire valore di cosa giudicata proprio alla pronuncia del giudice di prime cure dichiarato privo della necessaria potestà giurisdizionale; parte ricorrente non si misura compiutamente con questa giurisprudenza, posto che allude, per sostenere la propria censura, all’ipotesi, differente, di estinzione del solo giudizio di appello (così com’è differente, all’evidenza, da quella di giudicato parziale di merito cui allude in memoria parte ricorrente); l’art. 59 della legge n. 69 del 2009, invece, prevede, ormai espressamente, che la mancata riassunzione del processo davanti alla dichiarata giurisdizione «comporta l'estinzione del processo, che…impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda»; ne consegue la sussistenza della pretesa erariale (cfr., utilmente, sulla sopravvenuta definitività della pretesa pubblica a séguito di mancata riassunzione dopo una cassazione della decisione di merito con rinvio, per conseguente estinzione dell’intero processo, Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 31000 e Cass., 08/03/2022, n. 7444); spese secondo soccombenza; sul punto per un verso si tiene conto del deposito di memoria da parte della sola controricorrente Agenzia delle Entrate Riscossione, per altro verso si evidenzia che, posta l’opposizione alla sopravvenuta cartella di pagamento di cui si è detto in parte narrativa dei fatti processuali, non può avere fondamento l’affermazione, contenuta nella memoria di parte ricorrente, per cui, trattandosi di mero accertamento negativo del credito, l’evocazione in lite del riscossore avrebbe avuto valore di mera denuncia della lite; peraltro, quanto appena osservato è coerente alla statuizione di condanna alle spese della Corte di appello, senza che nulla risulti dedotto e discusso, al riguardo, fino alla ricordata allegazione meramente illustrativa; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate per l’Agenzia delle Entrate Riscossione in euro 7.000,00, oltre 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie, e accessori legali, e in euro 6.000,00, oltre a eventuali spese prenotate a debito per l’Agenzia delle Entrate e del Territorio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella