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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2021

Cassazione n. 03360/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 4 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato il regime di arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha quindi dichiarato l'inammissibilità delle richieste di applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare.

In data 24 aprile 2021 il richiedente era stato denunciato per aver aggredito un corriere postale che aveva suonato alla sua abitazione; in precedenza, il condannato aveva dato luogo a segnalazioni per essersi fatto trovare in compagnia di un pregiudicato che deteneva sostanza stupefacente, per aver risposto con tono arrogante a un carabiniere che lo aveva invitato a rientrare in casa dal pianerottolo in cui si trovava, per le violente liti con il fratello.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo vengono denunciati violazione dell'art. 47 -ter

I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e difetto di motivazione.

Il Tribunale aveva omesso di valutare complessivamente la condotta tenuta dal condannato nel periodo degli arresti domiciliari, iniziati il 2 ottobre 2018, e caratterizzati da positivo svolgimento di attività lavorativa, tanto che erano stati riconosciuti 180 giorni di liberazione anticipata.

La decisione era stata fondata solo su alcuni episodi, che non avevano avuto alcun seguito dato che le persone offese non avevano inteso presentare querela.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto.

1. A norma dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., che disciplina i così detti arresti domiciliari esecutivi, la competenza ad assumere i provvedimenti necessari sino alla deliberazione del tribunale di sorveglianza sulla concessione di una misura alternativa spetta al magistrato di sorveglianza.Nell'ambito di tale giurisdizione il magistrato di sorveglianza di Brescia aveva, ai sensi dell'art. 51 -ter ord. pen., disposto la sospensione degli arresti domiciliari, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza.

Il Tribunale, entro il termine di trenta giorni, ha provveduto a revocare gli arresti domiciliari.

L'oggetto del giudizio demandato in tale fattispecie al Tribunale di sorveglianza concerne, ai sensi dell'art. 47 -ter ord. pen., la verifica se, a fronte di condotte del condannato contrarie alla legge o alle prescrizioni, la prosecuzione della misura sia ancora adeguata rispetto al conseguimento dell'obiettivo rieducativo.

2. Il ricorso ha articolato la censura motivazionale sul rilievo che, da una parte, erano state valorizzate, in negativo, condotte che non avevano dato luogo a procedimento penale e, dall'altra, che non era stato considerato il complessivo andamento del periodo trascorso agli arresti domiciliari, certamente positivo dato che al ricorrente era stato prorogato il tirocinio lavorativo ed erano stati riconosciuti giorni 180 di liberazione anticipata.

Il motivo è infondato.

La decisione del Tribunale, infatti, è stata fondata sul rilievo di uno specifico episodio integrante la violazione della legge penale, quale l'aggressione compiuta in danno di un addetto alle consegne al domicilio, che pur non aveva inteso presentare querela, fatto che, letto unitamente a pregressi episodi - i litigi con un fratello, la frequentazione con persona che deteneva sostanza stupefacente, la risposta arrogante data a un carabiniere -, ha fatto ritenere che la misura domiciliare non fosse, allo stato, idonea a conseguire la rieducazione.

In particolare, il Tribunale ha anche valutato il positivo andamento dell'esperienza lavorativa, ritenendo però che i reiterati episodi di perdita dell'autocontrollo avessero una valenza significativa nel fondare il giudizio di inidoneità della misura.

3. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 9 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 4 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato il regime di arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha quindi dichiarato l'inammissibilità delle richieste di applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare. In data 24 aprile 2021 il richiedente era stato denunciato per aver aggredito un corriere postale che aveva suonato alla sua abitazione; in precedenza, il condannato aveva dato luogo a segnalazioni per essersi fatto trovare in compagnia di un pregiudicato che deteneva sostanza stupefacente, per aver risposto con tono arrogante a un carabiniere che lo aveva invitato a rientrare in casa dal pianerottolo in cui si trovava, per le violente liti con il fratello. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione dell'art. 47 -ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e difetto di motivazione. Il Tribunale aveva omesso di valutare complessivamente la condotta tenuta dal condannato nel periodo degli arresti domiciliari, iniziati il 2 ottobre 2018, e caratterizzati da positivo svolgimento di attività lavorativa, tanto che erano stati riconosciuti 180 giorni di liberazione anticipata. La decisione era stata fondata solo su alcuni episodi, che non avevano avuto alcun seguito dato che le persone offese non avevano inteso presentare querela. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. 1. A norma dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., che disciplina i così detti arresti domiciliari esecutivi, la competenza ad assumere i provvedimenti necessari sino alla deliberazione del tribunale di sorveglianza sulla concessione di una misura alternativa spetta al magistrato di sorveglianza.Nell'ambito di tale giurisdizione il magistrato di sorveglianza di Brescia aveva, ai sensi dell'art. 51 -ter ord. pen., disposto la sospensione degli arresti domiciliari, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza. Il Tribunale, entro il termine di trenta giorni, ha provveduto a revocare gli arresti domiciliari. L'oggetto del giudizio demandato in tale fattispecie al Tribunale di sorveglianza concerne, ai sensi dell'art. 47 -ter ord. pen., la verifica se, a fronte di condotte del condannato contrarie alla legge o alle prescrizioni, la prosecuzione della misura sia ancora adeguata rispetto al conseguimento dell'obiettivo rieducativo. 2. Il ricorso ha articolato la censura motivazionale sul rilievo che, da una parte, erano state valorizzate, in negativo, condotte che non avevano dato luogo a procedimento penale e, dall'altra, che non era stato considerato il complessivo andamento del periodo trascorso agli arresti domiciliari, certamente positivo dato che al ricorrente era stato prorogato il tirocinio lavorativo ed erano stati riconosciuti giorni 180 di liberazione anticipata. Il motivo è infondato. La decisione del Tribunale, infatti, è stata fondata sul rilievo di uno specifico episodio integrante la violazione della legge penale, quale l'aggressione compiuta in danno di un addetto alle consegne al domicilio, che pur non aveva inteso presentare querela, fatto che, letto unitamente a pregressi episodi - i litigi con un fratello, la frequentazione con persona che deteneva sostanza stupefacente, la risposta arrogante data a un carabiniere -, ha fatto ritenere che la misura domiciliare non fosse, allo stato, idonea a conseguire la rieducazione. In particolare, il Tribunale ha anche valutato il positivo andamento dell'esperienza lavorativa, ritenendo però che i reiterati episodi di perdita dell'autocontrollo avessero una valenza significativa nel fondare il giudizio di inidoneità della misura. 3. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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