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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 46599/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Aosta in ordine al reato di cui all'art. 624 bis comma 2 cod. pen. e 610 61 n. 11 quinquies cod. pen. commessi in Aosta il 5 febbraio 2019.

In data 3 novembre 2022 il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso e, con riferimento alla condanna in ordine al reato di cui all'art.610 cod. pen., ha chiesto sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 D.L. 162/2022 per contrasto con gli artt. 2, 3, 77, 117 comma 1 Cost. in riferimento all'art. 7 CEDU ove non prevede che siano escluse dal differimento dell'entrata in vigore del Dlgs 150/2022 le disposizioni di cui agli artt. 2 e 85 istitutive del regime di procedibilità a querela per detto reato; in subordine ha chiesto rinviarsi la trattazione a data successiva al 30 dicembre 2022.

Rilevato che il motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico di profitto in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. è meramente riproduttivo dello stesso profilo di censura già fatto valere in sede di impugnazione ed adeguatamente disatteso dalla Corte di Appello.

In particolare il ricorrente non tiene conto che nella sentenza impugnata la Corte aveva ritenuto che Croce avesse agito con il fine di trarre profitto economico dall'azione di spossessamento di un bene, fra l'altro di non modesto valore, ed aveva in tal modo espresso una valutazione su un elemento di fatto, non censurabile in sede di legittimità.

Considerato che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario non consente di prendere in considerazione il motivo aggiunto (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 secondo cui la manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di esaminare i motivi aggiunti).

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] àtenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Aosta in ordine al reato di cui all'art. 624 bis comma 2 cod. pen. e 610 61 n. 11 quinquies cod. pen. commessi in Aosta il 5 febbraio 2019. In data 3 novembre 2022 il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso e, con riferimento alla condanna in ordine al reato di cui all'art.610 cod. pen., ha chiesto sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 D.L. 162/2022 per contrasto con gli artt. 2, 3, 77, 117 comma 1 Cost. in riferimento all'art. 7 CEDU ove non prevede che siano escluse dal differimento dell'entrata in vigore del Dlgs 150/2022 le disposizioni di cui agli artt. 2 e 85 istitutive del regime di procedibilità a querela per detto reato; in subordine ha chiesto rinviarsi la trattazione a data successiva al 30 dicembre 2022. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico di profitto in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. è meramente riproduttivo dello stesso profilo di censura già fatto valere in sede di impugnazione ed adeguatamente disatteso dalla Corte di Appello. In particolare il ricorrente non tiene conto che nella sentenza impugnata la Corte aveva ritenuto che Croce avesse agito con il fine di trarre profitto economico dall'azione di spossessamento di un bene, fra l'altro di non modesto valore, ed aveva in tal modo espresso una valutazione su un elemento di fatto, non censurabile in sede di legittimità. Considerato che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario non consente di prendere in considerazione il motivo aggiunto (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 secondo cui la manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di esaminare i motivi aggiunti). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] àtenso
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