CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 44622/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TAGLIAFERRI Massimo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] TAGLIAFERRI Enrico [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse degli imputati che ha eccepito l'intervenuta prescrizione del reato di bancarotta per distrazione e ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 dicembre 2020 (dep. il 28 dicembre 2020) la Corte di appello di Roma - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Massimo TAGLIAFERRI e Enrico TAGLIAFERRI - in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Frosinone del 18 settembre 2014, che aveva affermato la responsabilità di entrambi gli imputati (quali amministratori della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].) per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione (limitatamente a talune delle condotte contestate) e bancarotta fraudolenta documentale, con l'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, ed aveva riconosciuto al solo Enrico TAGLIAFERRI le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ha concesso le circostanze attenuanti generiche a Massimo TAGLIAFERRI con giudizio di equivalenza ed ha conseguentemente rideterminato la durata della pena detentiva allo stesso irrogata e ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato tutti i vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. ad eccezione di quello contemplato dalla lett. a) di esso. Il ricorrente ha premesso che: - la Corte territoriale non ha accolto il gravame nella parte in cui aveva dedotto come, all'esito dell'istruttoria dibattimentale non potesse ritenersi provato che «il mancato rinvenimento delle scritture contabili della fallita fosse imputabile alla volontà distrattiva degli imputati» e non, invece, «a una mera omissione»; e non potesse dirsi provata la volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita; - e che con l'atto di appello si era dedotto che il curatore non aveva mai fatto accesso presso la sede legale della società per verificare se vi fossero o meno le scritture contabili ed anzi se le stesse fossero mai state istituite. La difesa ha, dunque, assunto che l'affermazione della responsabilità penale degli imputati si fonderebbe soltanto sulla relazione del curatore e che nel caso in esame dovrebbe ravvisarsi il delitto di bancarotta semplice (art. 217, comma 2, legge fall.) - da ritenersi estinto per prescrizione - «in assenza di prova diversa e contraria» e in ossequio al principio del favor rei e ai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità. Peraltro, anche la sentenza impugnata avrebbe dato atto che alcuni libri contabili non sono stati esibiti e neppure depositati presso la camera di commercio: difatti, «i ricorrenti avevano omesso di tenere le scritture contabili obbligatorie, in perfetta coincidenza con la situazione di dissesto» dell'impresa. Inoltre, «è plausibile in virtù dell'id quod plerumque accidit che la società avesse affidato la tenuta delle scritture ad un consulente esterno il quale, non avendo ricevuto i propri onorari, non aveva provveduto ai relativi adempimenti»; e ciò inciderebbe sulla sussistenza del prescritto elemento soggettivo poiché la condotta degli imputati potrebbe essere ritenuta negligente e al più essere qualificata come omessa tenuta colposa delle scritture punita dall'art. 217 legge fall. Quanto alla posizione dell'amministratore di diritto Enrico TAGLIAFERRI, la difesa ha rappresentato che egli - per l'età e il rapporto di parentela con l'amministratore di fatto, ossia il padre Massimo TAGLIAFERRI - non avrebbe svolto alcun ruolo effettivo nella compagine societaria, avendo assunto la detta carica «obtorto collo» per non disattendere «le aspettative paterne», perché lo stesso padre e gli altri familiari «non avrebbero potuto» rivestirla. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe dato atto del ruolo «meno incisivo» di Enrico TAGLIAFEERI, che sarebbe stato condannato sol perché non ha fornito una propria ricostruzione del fatto: in tal modo sarebbero stati violati il principio di non colpevolezza e il diritto di difesa; e comunque non si sarebbe fatta applicazione dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità per bancarotta fraudolenta dell'amministratore solo formale e sarebbe stata resa una motivazione carente, in particolare con riferimento alla sua colpevolezza. 3. Nel corpo delle proprie conclusioni, oltre a ribadire i motivi a sostegno dell'impugnazione, la difesa ha dedotto «l'intervenuta prescrizione del reato essendo i fatti distrattivi contestati in sentenza e precisamente la mancata consegna del netto risultante dal conto "regolazioni effettuate ai soci" risalenti agli anni 2002, 2003 e 2004 (cfr relazione CTU)». [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni chiarito che è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che difetti di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce - che è la funzione tipica dell'impugnazione -, atteso che «contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è [...] innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). In tale ottica, «la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio» (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 - 01).E quanto al vizio di motivazione, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito - valutazione, per vero, preclusa alla Corte di cassazione, innanzi alla quale non può utilmente dedursi il travisamento del fatto -, dovendo essa piuttosto «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, che rimanda a Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 1.1. Nel caso in esame, le allegazioni esposte nel ricorso e sopra compendiate non censurano specificamente le argomentazioni spese dalla sentenza impugnata. Difatti, nulla è esposto a proposito dell'agire distrattivo per cui pure vi è stata affermazione di responsabilità, in relazione alla quale già la sentenza di secondo grado aveva rilevato come non fosse oggetto di gravame nell'interesse di Massimo TAGLIAFERRI. Nel resto, e con più diretto riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale e al ruolo di Enrico TAGLIAFERRI, al di là del richiamo di taluni princìpi giurisprudenziali, il ricorso ha avanzato allegazioni del tutto apodittiche e generiche, formulando pure asserti ipotetici, senza indicare alcun dato a suffragio che possa fondare un vizio di motivazione sub specie del travisamento della prova (neppure addotto), prospettando altresì elementi di fatto che non potrebbero comunque essere oggetto di apprezzamento di merito in questa sede di legittimità. Diviene, allora, superflua ogni ulteriore considerazione. 2. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Basti sul punto allora, rilevare, che - oltre che generico - è erroneo il riferimento contenuto nelle conclusioni della difesa, che ha eccepito la prescrizione (in ragione delle argomentazioni addotte) della sola bancarotta distrattiva, poiché le condotte che la integrano avrebbero avuto luogo tra il 2002 e il 2004. Deve, difatti, aversi riguardo - quale dies a quo per computare il termine di prescrizione - alla data della declaratoria di fallimento (Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013 - dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258712 - 01), ossia al 29 ottobre 2008; con la conseguenza che - anche senza tenere conto della sospensione del termine di prescrizione - quest'ultimo (che è pari a dodici anni e sei mesi (ex art. 157 e 161, comma 2, cod. pen.) - lo spirare del termine è successivo alla pronuncia della sentenza di appello.3. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme