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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21579/2026

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accertamento del diritto alla stipula dei nuoviNumero registro generale 19385/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 21579/2026Data pubblicazione 24/06/2026accordi triennali e alla liquidazione della quota sanitaria spettante perl’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie in base ai contratti di proroga.3.

Il T.A.R. adito, nel contraddittorio delle parti, rigettò il ricorso e i motiviaggiunti.4.

Il Consiglio di Stato ha respinto il gravame delle soccombenti.In estrema sintesi e per quanto possa ancora qui rilevare, il Consiglio haesaminato distintamente i sei motivi di ricorso ritenendoli non meritevoli diaccoglimento.Inoltre, ha argomentato: «La presente decisione viene quindi assunta tenendoconto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario delprincipio di economia processuale (…), che ha consentito di derogare all’ordinelogico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliateesauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gliaspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanzialedi corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (…), con la conseguenza che gliargomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegioritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportareuna conclusione di tipo diverso».5.

Avverso tale pronuncia le società, unitamente alle associazioni di categoria,hanno proposto ricorso articolato in un unico motivo; hanno resistito concontroricorso sia la Regione Puglia, sia l’[OSCURATO:PERSONA] di Bari.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevandone l’inammissibilità.Il procuratore delle parti ricorrenti ha depositato nei termini istanza per chiederela decisione della causa; è stato, quindi, avviato il procedimento in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.In prossimità della camera di consiglio, sia le ricorrenti che la Regione hannocomunicato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 19385/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 21579/2026Data pubblicazione 24/06/20261.

Il motivo di ricorso, secondo la sintesi offerta dalla stessa difesa dellericorrenti, censura la sentenza impugnata «sotto il profilo dell’eccesso di poteregiurisdizionale per rifiuto di giurisdizione e diniego di giustizia, derivante dalradicale stravolgimento delle regole del processo amministrativo e, inparticolare, dell’art. 112 c.p.c. e dei principi dell’assorbimento e della c.d.ragione più liquida», nonché per avere «rigettato l’appello delle ricorrenti,omettendo qualsivoglia reale esame dello stesso e motivazione della citatasentenza, con conseguente mancato esercizio della funzione giurisdizionale».Chi ricorre, pur dichiarandosi consapevole del più recente orientamento, definito«restrittivo», delle Sezioni unite civili circa il sindacato esercitabile sulledecisioni del Consiglio di Stato, afferma che lo stesso «merita di essere rivistocon riferimento alla peculiare ipotesi in cui il difetto di motivazione da parte delConsiglio di Stato (dovuto anche all’impropria applicazione dei principidell’assorbimento e della c.d.

“ragione più liquida”) sia tale da intaccare il c.d.“minimo costituzionale” ex art. 111, co. 6 Cost. e sfociare, così, in un eserciziomeramente apparente della funzione giurisdizionale (rectius a un “non-esercizio” della stessa), con conseguente diniego di giustizia e rifiuto digiurisdizione».Testualmente si auspica l’applicazione «del più risalente (ma corretto)orientamento di codesta Suprema Corte di Cassazione, per cui con riferimentoalle regole del processo amministrativo l'eccesso di potere giurisdizionale èconfigurabile solo rectius, anche; n.d.a. nel caso di radicale stravolgimentodelle norme di rito sì da ridondare in manifesta denegata giustizia” (…)».Diversamente, si chiede venga sollevata la questione di legittimitàcostituzionale nella misura in cui sia escluso il ricorso per Cassazione avversouna sentenza del Consiglio di Stato la cui motivazione (in quanto inesistente omeramente apparente) violi il c.d.

«minimo costituzionale» ex art. 111, co. 6,Cost.Numero registro generale 19385/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 21579/2026Data pubblicazione 24/06/20262.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trovando piena conferma leragioni poste a fondamento della proposta di definizione accelerata del ricorso,ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che neppure la memoria illustrativa depositatadalle ricorrenti ha scalfito.2.1.

Pacificamente il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio diStato e della Corte dei conti può essere proposto soltanto per motivi inerentialla giurisdizione (art. 111 Cost., comma 8, art. 362 cod. proc. civ. e art. 110cod. proc. amm.).La diversa formulazione del settimo e dell’ottavo comma dell’art. 111 Cost.assegna alla Corte di Cassazione il ruolo di organo regolatore della giurisdizionee non quello di garante ultimo della nomofilachia, ovvero della legittimitàcomunitaria, convenzionale e costituzionale delle norme, di rito e di merito,applicate dal giudice amministrativo o contabile (v.

Cass., Sez.

Un., 28novembre 2024, n. 30605; in conformità: Cass., Sez.

Un., 27 ottobre 2025, n.28461).Pertanto, costante giurisprudenza di questo [OSCURATO:PERSONA] statuisce che lacategoria, di fonte giurisprudenziale, del cd.

«eccesso di potere giurisdizionale»è ravvisabile nelle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione (trainnumerevoli: Cass., Sez.

Un., 18 novembre 2015, n. 23542; Cass., Sez.

Un.,4 febbraio 2021, n. 2605; Cass., Sez.

Un., 30 giugno 2023, n. 18539; Cass.,Sez.

Un., 30 ottobre 2023, n. 30147; Cass., Sez.

Un., 28 ottobre 2025, n.28522).Il difetto assoluto si verifica quando un giudice speciale affermi la propriagiurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalitàamministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), o, al contrario, la neghisull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assolutodi cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento).Il difetto relativo di giurisdizione è riscontrabile quando detto giudice abbiaviolato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materianegandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.Numero registro generale 19385/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 21579/2026Data pubblicazione 24/06/2026Rientrano, pertanto, nell’ambito dei motivi inerenti alla giurisdizione: a)l'invasione della sfera riservata ad altri poteri (esecutivo e legislativo); b)l’invasione della sfera altrui di giurisdizione; c) l’esplicazione da parte delgiudice amministrativo di un sindacato di merito, allorquando la potestasiudicandi comprenda il solo sindacato di legittimità; d) il mancato esercizio daparte del giudice amministrativo o contabile della sua giurisdizione, quandoderivante dall’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggettodi funzione giurisdizionale.2.2.

Ciò posto, il ricorso all’attenzione del Collegio esorbita dai limiti delsindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice amministrativo, secondo iconfini definiti dai principi richiamati.In sostanza, come esposto nella rubrica del motivo di censura, si denuncia un«eccesso di potere giurisdizionale per rifiuto di giurisdizione e diniego digiustizia derivante dal radicale stravolgimento delle regole del processoamministrativo e, in particolare, dell’art. 112 c.p.c. nonché dei principidell’assorbimento e della cd. ragione più liquida».2.3.

L’assunto non può essere condiviso.Come innanzi precisato, l’ipotesi del cd.

«rifiuto di giurisdizione» può ricorrerenel solo caso in cui il giudice adito la neghi sull’erroneo presupposto che lamateria non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale, manon certo allorquando il giudice, nell’esercizio della giurisdizione che gli èpropria, ritenga, nella fattispecie sottoposta al suo giudizio, che la pretesaillegittimità degli atti amministrativi impugnati non sussista.La doglianza circa il «radicale stravolgimento» di regole processuali, quali sonoanche «i principi dell’assorbimento e della cd. ragione più liquida», evidenziachiaramente che le parti ricorrenti lamentano errori di attività del giudiceprocedente.Tuttavia, il controllo del limite esterno della giurisdizione non include il sindacatosulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportareerrores in iudicando o in procedendo, anche per contrasto con il dirittodell’Unione europea o della CEDU, operando al riguardo i limiti istituzionali eNumero registro generale 19385/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 21579/2026Data pubblicazione 24/06/2026costituzionali del controllo devoluto a questa Corte, «i quali restano invalicabili,quand’anche motivati per implicito, allorché si censuri il concreto esercizio di unpotere da parte del giudice amministrativo, non potendo siffatta modalità diesercizio integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale» (Cass., Sez.Un., 10 maggio 2019, n. 12586; in conformità: Cass., Sez.

Un., 3 aprile 2024,n. 8800; Cass., Sez.

Un., 20 dicembre 2025, n. 33346).Ancora di recente è stato ribadito che «il cattivo esercizio della propriagiurisdizione da parte del giudice, che decide la controversia nell’alveodell’esatto perimetro dei suoi poteri, ma applica malamente le regole di giudizioed erroneamente nega la tutela richiesta, si qualifica come un errore interno.Quand’anche tale errore porti a negare tutela alla situazione giuridica fattavalere, statuendo in facto ed in iure o anche solo con pronuncia di rito, lafattispecie esula dal controllo sul corretto esercizio della giurisdizione, affidatoal giudice di legittimità» (così Cass., Sez.

Un., 21 marzo 2025, n. 7530; conf.,Cass., Sez.

Un., 17 dicembre 2025, n. 32954).In particolare, questa Corte ha affermato come anche l’assenza di motivazionedella sentenza non sia idonea ad integrare un rifiuto della giurisdizione ma sirisolva in un vizio processuale che non può essere scrutinato all'interno del viziodi eccesso di potere giurisdizionale (cfr. Cass., Sez.

Un., 21 settembre 2020, n.19675, la quale ha pure ribadito, con i precedenti richiamati in motivazione, cherisulta inammissibile anche il ricorso che si fondi su vizi processuali relativi aviolazioni dei principi costituzionali del giusto processo, trattandosi di violazioniendoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio).In continuità, è stato escluso che nella «inerenza» alla giurisdizione dei motividi ricorso proponibili in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato edella Corte dei conti possa essere ricompreso anche il caso della denuncia delmancato esercizio della giurisdizione per violazione del precetto costituzionalesecondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati (v.Cass., Sez.

Un., 28 agosto 2025, n. 24046).Ne deriva la manifesta infondatezza del sospetto di illegittimità costituzionaleadombrato dalle ricorrenti che, come già ritenuto in sede di procedura diNumero registro generale 19385/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 21579/2026definizione ex art. 380-bis c.p.c., non si confrontano adeguatamente con laData pubblicazione 24/06/2026decisione della Corte costituzionale n. 6 del 2018, la quale ha già escluso che ilcontrollo di questa Corte possa essere ampliato in ragione della maggiore ominore gravità del vizio denunciato.Quanto alla prospettata situazione di disparità di trattamento, non coerente conil principio di eguaglianza, che si verrebbe a determinare se si seguisseun’interpretazione preclusiva dell’impugnazione delle sentenze del Consiglio diStato o della Corte dei conti per vizi motivazionali, vale ribadire – secondoquanto osservato in proposito da Cass., n. 25046/2025, cit. - «che, comeravvisabile in ogni ordinamento, i mezzi di impugnazione non sono inesauribili,e che nell’ordinamento attuale due gradi di giudizio amministrativocostituiscono adeguato strumento di tutela dei diritti delle parti» (in termini,Cass., Sez.

Un., 16 maggio 2025, n. 13081).3.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il regime delle speseè regolato secondo soccombenza in favore di ciascuna delle particontroricorrenti come da dispositivo.La conformità tra la decisione e la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. impone di valutare l’applicabilità dell’art. 96, commi terzo e quarto,c.p.c.A tal fine, giova rammentare che queste Sezioni Unite (tra le altre: Cass., Sez.Un., n. 27195/2023; Cass., Sez.

Un., n. 30147/2023; Cass., Sez.

Un., n.36069/2023), nell’interpretare l’art. 380-bis c.p.c., hanno osservato che illegislatore delegato ha tipizzato un’ipotesi di abuso del processo, giàimmanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione delPresidente o del consigliere delegato che trovi poi conferma nella decisionefinale, è nella normalità indice di una responsabilità aggravata sanzionabile conla condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favoredella controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma didenaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (art. 96,quarto comma, c.p.c.).

Si è, pertanto, precisato che, pur dovendosi escludereNumero registro generale 19385/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 21579/2026una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea conData pubblicazione 24/06/2026una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, affinché il giudicepossa legittimamente discostarsi dalla previsione legale è necessario che nelcaso concreto sussistano ragioni idonee a giustificare il comportamentoprocessuale della parte.

Ragioni che il Collegio non ravvisa nel caso in esame,poiché il ricorso e la stessa memoria depositata ex art. 380-bis.1 c.p.c. nonprospettano argomenti che possano indurre a rimeditare i principi espressi inordine ai limiti del sindacato di questa Corte rispetto alle decisioni del giudiceamministrativo, che sono stati anche richiamati nella proposta di definizioneaccelerata.Pertanto, le ricorrenti vanno condannate anche al pagamento della somma,equitativamente determinata, come liquidata in dispositivo, in favore diciascuna delle controricorrenti, e di una ulteriore somma in favore della Cassadelle ammende, anch’essa nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le soccombenti, in solido,al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate, in favore dellaRegione Puglia, in euro 6.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondolegge e rimborso spese generali nella misura del 15%, e, in favore della ASLdella Provincia di Bari, in euro 5.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessorisecondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.Condanna, altresì, le ricorrenti, in solido, al pagamento in favore di ciascunadelle parti controricorrenti della somma di euro 3.000,00 ex art. 96, commaterzo, c.p.c., nonché al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., dellasomma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 19385/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 21579/2026Data pubblicazione 24/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, in data28 aprile 2026.Il PresidenteStefano Mogini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
accertamento del diritto alla stipula dei nuoviNumero registro generale 19385/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 21579/2026Data pubblicazione 24/06/2026accordi triennali e alla liquidazione della quota sanitaria spettante perl’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie in base ai contratti di proroga.3. Il T.A.R. adito, nel contraddittorio delle parti, rigettò il ricorso e i motiviaggiunti.4. Il Consiglio di Stato ha respinto il gravame delle soccombenti.In estrema sintesi e per quanto possa ancora qui rilevare, il Consiglio haesaminato distintamente i sei motivi di ricorso ritenendoli non meritevoli diaccoglimento.Inoltre, ha argomentato: «La presente decisione viene quindi assunta tenendoconto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario delprincipio di economia processuale (…), che ha consentito di derogare all’ordinelogico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliateesauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gliaspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanzialedi corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (…), con la conseguenza che gliargomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegioritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportareuna conclusione di tipo diverso».5. Avverso tale pronuncia le società, unitamente alle associazioni di categoria,hanno proposto ricorso articolato in un unico motivo; hanno resistito concontroricorso sia la Regione Puglia, sia l’[OSCURATO:PERSONA] di Bari.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevandone l’inammissibilità.Il procuratore delle parti ricorrenti ha depositato nei termini istanza per chiederela decisione della causa; è stato, quindi, avviato il procedimento in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.In prossimità della camera di consiglio, sia le ricorrenti che la Regione hannocomunicato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 19385/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 21579/2026Data pubblicazione 24/06/20261. Il motivo di ricorso, secondo la sintesi offerta dalla stessa difesa dellericorrenti, censura la sentenza impugnata «sotto il profilo dell’eccesso di poteregiurisdizionale per rifiuto di giurisdizione e diniego di giustizia, derivante dalradicale stravolgimento delle regole del processo amministrativo e, inparticolare, dell’art. 112 c.p.c. e dei principi dell’assorbimento e della c.d.ragione più liquida», nonché per avere «rigettato l’appello delle ricorrenti,omettendo qualsivoglia reale esame dello stesso e motivazione della citatasentenza, con conseguente mancato esercizio della funzione giurisdizionale».Chi ricorre, pur dichiarandosi consapevole del più recente orientamento, definito«restrittivo», delle Sezioni unite civili circa il sindacato esercitabile sulledecisioni del Consiglio di Stato, afferma che lo stesso «merita di essere rivistocon riferimento alla peculiare ipotesi in cui il difetto di motivazione da parte delConsiglio di Stato (dovuto anche all’impropria applicazione dei principidell’assorbimento e della c.d. “ragione più liquida”) sia tale da intaccare il c.d.“minimo costituzionale” ex art. 111, co. 6 Cost. e sfociare, così, in un eserciziomeramente apparente della funzione giurisdizionale (rectius a un “non-esercizio” della stessa), con conseguente diniego di giustizia e rifiuto digiurisdizione».Testualmente si auspica l’applicazione «del più risalente (ma corretto)orientamento di codesta Suprema Corte di Cassazione, per cui con riferimentoalle regole del processo amministrativo l'eccesso di potere giurisdizionale èconfigurabile solo rectius, anche; n.d.a. nel caso di radicale stravolgimentodelle norme di rito sì da ridondare in manifesta denegata giustizia” (…)».Diversamente, si chiede venga sollevata la questione di legittimitàcostituzionale nella misura in cui sia escluso il ricorso per Cassazione avversouna sentenza del Consiglio di Stato la cui motivazione (in quanto inesistente omeramente apparente) violi il c.d. «minimo costituzionale» ex art. 111, co. 6,Cost.Numero registro generale 19385/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 21579/2026Data pubblicazione 24/06/20262. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trovando piena conferma leragioni poste a fondamento della proposta di definizione accelerata del ricorso,ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che neppure la memoria illustrativa depositatadalle ricorrenti ha scalfito.2.1. Pacificamente il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio diStato e della Corte dei conti può essere proposto soltanto per motivi inerentialla giurisdizione (art. 111 Cost., comma 8, art. 362 cod. proc. civ. e art. 110cod. proc. amm.).La diversa formulazione del settimo e dell’ottavo comma dell’art. 111 Cost.assegna alla Corte di Cassazione il ruolo di organo regolatore della giurisdizionee non quello di garante ultimo della nomofilachia, ovvero della legittimitàcomunitaria, convenzionale e costituzionale delle norme, di rito e di merito,applicate dal giudice amministrativo o contabile (v. Cass., Sez. Un., 28novembre 2024, n. 30605; in conformità: Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2025, n.28461).Pertanto, costante giurisprudenza di questo [OSCURATO:PERSONA] statuisce che lacategoria, di fonte giurisprudenziale, del cd. «eccesso di potere giurisdizionale»è ravvisabile nelle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione (trainnumerevoli: Cass., Sez. Un., 18 novembre 2015, n. 23542; Cass., Sez. Un.,4 febbraio 2021, n. 2605; Cass., Sez. Un., 30 giugno 2023, n. 18539; Cass.,Sez. Un., 30 ottobre 2023, n. 30147; Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2025, n.28522).Il difetto assoluto si verifica quando un giudice speciale affermi la propriagiurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalitàamministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), o, al contrario, la neghisull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assolutodi cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento).Il difetto relativo di giurisdizione è riscontrabile quando detto giudice abbiaviolato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materianegandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.Numero registro generale 19385/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 21579/2026Data pubblicazione 24/06/2026Rientrano, pertanto, nell’ambito dei motivi inerenti alla giurisdizione: a)l'invasione della sfera riservata ad altri poteri (esecutivo e legislativo); b)l’invasione della sfera altrui di giurisdizione; c) l’esplicazione da parte delgiudice amministrativo di un sindacato di merito, allorquando la potestasiudicandi comprenda il solo sindacato di legittimità; d) il mancato esercizio daparte del giudice amministrativo o contabile della sua giurisdizione, quandoderivante dall’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggettodi funzione giurisdizionale.2.2. Ciò posto, il ricorso all’attenzione del Collegio esorbita dai limiti delsindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice amministrativo, secondo iconfini definiti dai principi richiamati.In sostanza, come esposto nella rubrica del motivo di censura, si denuncia un«eccesso di potere giurisdizionale per rifiuto di giurisdizione e diniego digiustizia derivante dal radicale stravolgimento delle regole del processoamministrativo e, in particolare, dell’art. 112 c.p.c. nonché dei principidell’assorbimento e della cd. ragione più liquida».2.3. L’assunto non può essere condiviso.Come innanzi precisato, l’ipotesi del cd. «rifiuto di giurisdizione» può ricorrerenel solo caso in cui il giudice adito la neghi sull’erroneo presupposto che lamateria non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale, manon certo allorquando il giudice, nell’esercizio della giurisdizione che gli èpropria, ritenga, nella fattispecie sottoposta al suo giudizio, che la pretesaillegittimità degli atti amministrativi impugnati non sussista.La doglianza circa il «radicale stravolgimento» di regole processuali, quali sonoanche «i principi dell’assorbimento e della cd. ragione più liquida», evidenziachiaramente che le parti ricorrenti lamentano errori di attività del giudiceprocedente.Tuttavia, il controllo del limite esterno della giurisdizione non include il sindacatosulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportareerrores in iudicando o in procedendo, anche per contrasto con il dirittodell’Unione europea o della CEDU, operando al riguardo i limiti istituzionali eNumero registro generale 19385/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 21579/2026Data pubblicazione 24/06/2026costituzionali del controllo devoluto a questa Corte, «i quali restano invalicabili,quand’anche motivati per implicito, allorché si censuri il concreto esercizio di unpotere da parte del giudice amministrativo, non potendo siffatta modalità diesercizio integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale» (Cass., Sez.Un., 10 maggio 2019, n. 12586; in conformità: Cass., Sez. Un., 3 aprile 2024,n. 8800; Cass., Sez. Un., 20 dicembre 2025, n. 33346).Ancora di recente è stato ribadito che «il cattivo esercizio della propriagiurisdizione da parte del giudice, che decide la controversia nell’alveodell’esatto perimetro dei suoi poteri, ma applica malamente le regole di giudizioed erroneamente nega la tutela richiesta, si qualifica come un errore interno.Quand’anche tale errore porti a negare tutela alla situazione giuridica fattavalere, statuendo in facto ed in iure o anche solo con pronuncia di rito, lafattispecie esula dal controllo sul corretto esercizio della giurisdizione, affidatoal giudice di legittimità» (così Cass., Sez. Un., 21 marzo 2025, n. 7530; conf.,Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2025, n. 32954).In particolare, questa Corte ha affermato come anche l’assenza di motivazionedella sentenza non sia idonea ad integrare un rifiuto della giurisdizione ma sirisolva in un vizio processuale che non può essere scrutinato all'interno del viziodi eccesso di potere giurisdizionale (cfr. Cass., Sez. Un., 21 settembre 2020, n.19675, la quale ha pure ribadito, con i precedenti richiamati in motivazione, cherisulta inammissibile anche il ricorso che si fondi su vizi processuali relativi aviolazioni dei principi costituzionali del giusto processo, trattandosi di violazioniendoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio).In continuità, è stato escluso che nella «inerenza» alla giurisdizione dei motividi ricorso proponibili in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato edella Corte dei conti possa essere ricompreso anche il caso della denuncia delmancato esercizio della giurisdizione per violazione del precetto costituzionalesecondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati (v.Cass., Sez. Un., 28 agosto 2025, n. 24046).Ne deriva la manifesta infondatezza del sospetto di illegittimità costituzionaleadombrato dalle ricorrenti che, come già ritenuto in sede di procedura diNumero registro generale 19385/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 21579/2026definizione ex art. 380-bis c.p.c., non si confrontano adeguatamente con laData pubblicazione 24/06/2026decisione della Corte costituzionale n. 6 del 2018, la quale ha già escluso che ilcontrollo di questa Corte possa essere ampliato in ragione della maggiore ominore gravità del vizio denunciato.Quanto alla prospettata situazione di disparità di trattamento, non coerente conil principio di eguaglianza, che si verrebbe a determinare se si seguisseun’interpretazione preclusiva dell’impugnazione delle sentenze del Consiglio diStato o della Corte dei conti per vizi motivazionali, vale ribadire – secondoquanto osservato in proposito da Cass., n. 25046/2025, cit. - «che, comeravvisabile in ogni ordinamento, i mezzi di impugnazione non sono inesauribili,e che nell’ordinamento attuale due gradi di giudizio amministrativocostituiscono adeguato strumento di tutela dei diritti delle parti» (in termini,Cass., Sez. Un., 16 maggio 2025, n. 13081).3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il regime delle speseè regolato secondo soccombenza in favore di ciascuna delle particontroricorrenti come da dispositivo.La conformità tra la decisione e la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. impone di valutare l’applicabilità dell’art. 96, commi terzo e quarto,c.p.c.A tal fine, giova rammentare che queste Sezioni Unite (tra le altre: Cass., Sez.Un., n. 27195/2023; Cass., Sez. Un., n. 30147/2023; Cass., Sez. Un., n.36069/2023), nell’interpretare l’art. 380-bis c.p.c., hanno osservato che illegislatore delegato ha tipizzato un’ipotesi di abuso del processo, giàimmanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione delPresidente o del consigliere delegato che trovi poi conferma nella decisionefinale, è nella normalità indice di una responsabilità aggravata sanzionabile conla condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favoredella controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma didenaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (art. 96,quarto comma, c.p.c.). Si è, pertanto, precisato che, pur dovendosi escludereNumero registro generale 19385/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 21579/2026una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea conData pubblicazione 24/06/2026una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, affinché il giudicepossa legittimamente discostarsi dalla previsione legale è necessario che nelcaso concreto sussistano ragioni idonee a giustificare il comportamentoprocessuale della parte. Ragioni che il Collegio non ravvisa nel caso in esame,poiché il ricorso e la stessa memoria depositata ex art. 380-bis.1 c.p.c. nonprospettano argomenti che possano indurre a rimeditare i principi espressi inordine ai limiti del sindacato di questa Corte rispetto alle decisioni del giudiceamministrativo, che sono stati anche richiamati nella proposta di definizioneaccelerata.Pertanto, le ricorrenti vanno condannate anche al pagamento della somma,equitativamente determinata, come liquidata in dispositivo, in favore diciascuna delle controricorrenti, e di una ulteriore somma in favore della Cassadelle ammende, anch’essa nella misura specificata in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le soccombenti, in solido,al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate, in favore dellaRegione Puglia, in euro 6.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondolegge e rimborso spese generali nella misura del 15%, e, in favore della ASLdella Provincia di Bari, in euro 5.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessorisecondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.Condanna, altresì, le ricorrenti, in solido, al pagamento in favore di ciascunadelle parti controricorrenti della somma di euro 3.000,00 ex art. 96, commaterzo, c.p.c., nonché al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., dellasomma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 19385/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 21579/2026Data pubblicazione 24/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, in data28 aprile 2026.Il PresidenteStefano Mogini
Sentenza Cassazione n. 21579/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris