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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 20562/2026

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agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato1851 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARIAPASSARELLI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 337/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 21/04/2022 R.G.N. 60/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25177/2022Numero di raccolta generale 20562/2026Intrecci società Cooperativa sociale impugna sulla base di duDeat a pubblicazione 18/06/2026motivi illustrati da successiva memoria, la sentenza n. 337/2022della Corte d’appello di Milano che, riformando il primo giudice,ha respinto la domanda volta all’accertamento del diritto dellaCooperativa al trattamento sostitutivo della retribuzione di cuiall’art. 8 della legge n. 457/1972 in favore degli operai agricoliindicati in ricorso per periodi di stasi stagionale relativi al quartotrimestre del 2009 e al primo trimestre del 2010.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONESono proposti due motivi di censura, così articolati.1.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 della legge n.457/1972, nonché dell’art. 6 della legge n. 92/1979 e dell’art.2135 cod. civ. ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. ex art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.2.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 416, comma3, cod. proc. civ. degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt.24 e 111 Cost, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.civ. nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ. ex art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc. civ.La sentenza ha motivato il rigetto dell’appello nei seguentitermini.Numero registro generale 25177/2022-L’art. 8 della legge n. 457/1972 stabilisce che “Agli operaNi umero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 20562/2026agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospeDsait a pubblicazione 18/06/2026temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o peraltre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, èdovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per legiornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi dellaretribuzione di cui all'art. 3.

Detto trattamento è corrisposto perla durata massima di novanta giorni nell'anno. … Ai fini dellapresente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi egli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgonoannualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessaazienda”.-Dalla visura camerale e dall’oggetto sociale risulta che laCooperativa ha scopo mutualistico e si occupa di diverse attività,tra cui, in maniera prevalente, dell’attività di “manutenzione delverde pubblico e privato”.

Inoltre, non possiede terreni.-Con la circolare INPS n. 178/1993 sono state previste in viaesemplificativa alcune delle principali “altre cause” di cui all’art.8 della legge n. 457/1972, tra cui la “breve stasi stagionale (finelavori, mancanza lavoro) quando, in relazione all’ordinamentocolturale dell’azienda ed alla consistenza numerica degli operaiaddetti, sia comunque assicurata una sostanziale continuità dioccupazione”.-Le aziende agricole, ai fini dell’integrabilità della causale per“breve stasi stagionale”, oltre a dimostrare la continuitàdell’attività aziendale e ad indicare il numero complessivo deilavoratori sospesi, devono descrivere in modo esaustivo lecaratteristiche dell’ordinamento colturale cui sono adibite, inrelazione alle quali risulta necessario sospendere l’attivitàlavorativa nel periodo per il quale è stato chiesto l’intervento diintegrazione salariale.

Conseguentemente la causale “breveNumero registro generale 25177/2022stasi stagionale” risulta invocabile solo da imprese “con terreni”N, umero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 20562/2026perché è solo un’azienda “che lavora la terra” a poteDrat a pubblicazione 18/06/2026sospendere o ridurre l’attività per le brevi stasi alle quali vannoincontro, in certi periodi dell’anno, le coltivazioni.-La stessa sentenza n. 3578/1986, citata dalla Cooperativaappellata, nel precisare che le “altre cause non imputabili aldatore di lavoro o ai lavoratori” sono quelle non collegabili allavolontà dei soggetti del rapporto di lavoro, individua le stessenelle “stasi stagionali, esaurimento delle colture e simili”, quindiindipendenti dalle intemperie meteo.-La situazione delle aziende addette a lavorazioni del tipo“sistemazione e manutenzione di aree a verde”, come laCooperativa appellata, è, invece, diversa, perché dette aziendepossono avere necessità di sospendere in tutto o in parte lelavorazioni di manutenzione delle aree verdi non perl’andamento colturale delle coltivazioni, ma perché nel periodoinvernale le attività manutentive possono essere impedite o reseproblematiche da eventi meteo sfavorevoli (la neve, la pioggia,il gelo, etc.).

Per tali cause di sospensione dell’attività lavorativaè prevista la specifica causale “intemperie stagionali”.-In dette ipotesi l’ente deve verificare, tramite consultazione deibollettini meteo rilasciati da enti certificati (ARPA, Aeronauticamilitare, etc.), che nelle giornate di sospensione o riduzionedell’attività lavorativa per le quali il datore di lavoro richiede laCISOA, l’evento si sia effettivamente verificato nella località oveerano in atto le lavorazioni e che tali eventi metereologici sianostati di entità sufficiente ad impedire le lavorazioni stesse.-Nel caso in esame invece la Cooperativa, pur non avendocolture e pur avendo riconosciuto nel sopraggiungere dellastagione invernale e nell’abbassamento delle temperature ilNumero registro generale 25177/2022motivo della sospensione dell’attività di sistemazione del verdeN umero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 20562/2026pubblico, ha richiamato la causale Data pubblicazione 18/06/2026“breve stasi stagionale” che non dipende dalle intemperiemeteo.-In ogni caso, la Cooperativa non ha provato le circostanzeaddotte a fondamento della domanda, formulando la domandasulla base invece di una mera presunzione non corroboratadall’allegazione di un’attendibile previsione meteo.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perl’intima connessione che li unisce e sono da respingersi.In primis, non si riscontra alcuna violazione né dell’art. 132 cod.proc. civ. né dell’art. 118 disp att. cod. proc. civ. poiché ladecisione enuncia in modo chiaro, consequenziale e logico ilpercorso argomentativo seguito che ha condotto alle conclusioniqui contestate, dovendosi escludere quella situazione di“anomalia motivazionale” che sola potrebbe rilevare in oggi insede di legittimità.Al di là del sopra richiamato riferimento a circolare INPS, il fulcrodella decisione è il seguente:-l’art. 8 della legge n. 457/1992 prevede il trattamentosostitutivo della retribuzione per gli “operai agricoli concontratto a tempo indeterminato, che siano sospesitemporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o peraltre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”,che vengono lette alla luce del precedente citato, la cui massimarecita: «L'art. 8 della legge 8 agosto 1972 n. 457, recantemiglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenzialinonchè disposizioni per l'integrazione del salario in favore deilavoratori agricoli, che prevede la corresponsione deltrattamento integrativo per gli operai agricoli con contratto aNumero registro generale 25177/2022tempo indeterminato che siano temporaneamente sospesi daNl umero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 20562/2026lavoro "per intemperie stagionali o per altre cause noDnat a pubblicazione 18/06/2026imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori", va interpretato nelsenso che le "altre cause non imputabili al datore di lavoro o ailavoratori" non possono non essere che quelle aventi la stessanatura delle intemperie stagionali, e perciò non collegabili allavolontà dei soggetti del rapporto di lavoro, come stasistagionali, esaurimento delle colture e simili, restandone inparticolare esclusa l'ipotesi di ristrutturazione aziendale» (Cass.n. 3578/1986).-L’azienda de qua, che si occupa di sistemazione emanutenzione di aree a verde, può avere la necessità disospendere le lavorazioni perché nel periodo invernale le attivitàmanutentive possono essere impedite da eventi sfavorevoli,come neve, pioggia etc. che rientrano nelle intemperiestagionali.-Nella specie, la cooperativa ha indicato nel sopraggiungeredella stagione invernale e nell’abbassamento delle temperatureil motivo della sospensione dell’attività di sistemazione del verdepubblico.

Non ha provato le circostanze addotte a fondamentodella domanda, formulandola sulla base di una merapresunzione non corroborata dall’allegazione di un’attendibileprevisione meteo.-Comunque, l’abbassamento delle temperature non giustifica lastasi stazionale.Il fulcro della decisione, quindi, sta nella affermazione dellainsussistenza di una legittima causa di sospensione dell’attività,coerentemente con la norma che si assume violata.Infatti, nei limiti di quanto devoluto al Collegio, può convenirsicon parte ricorrente nel ritenere che la sospensione disciplinatadall’art. 8 cit. richieda due condizioni:Numero registro generale 25177/2022- quanto ai beneficiari, che si tratti di lavoratori agricoli, a tempoN umero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 20562/2026indeterminato, con una certa anzianità presso la medesimDaat a pubblicazione 18/06/2026azienda;- quanto alle causali legittimanti, che l’attività sia stata sospesaper «intemperie stagionali» od «altre cause non imputabili» alleparti del rapporto di lavoro.L’art. 8 in esame indica, quindi, in primis, una ipotesi specifica,le «intemperie stagionali», ossia una situazione climaticaeccezionale, non identificabile con quella che, ordinariamente,caratterizza ogni stagione dell’anno.

Poi, con tecnica comune adaltre fattispecie giuridiche, contempla una clausola generaleriferita alle «altre cause non imputabili» al datore di lavoro o allavoratore, che include ipotesi non predeterminate secondo unrigido e tassativo catalogo ma riconducibili alla stessa ratiogiustificativa di quella tipica: le «altre cause» di sospensionedell’attività devono esprimere, dunque, al pari di quellatipizzata, situazioni eccezionali che, solo, possono giustificarel’intervento previdenziale.Da tale premessa deriva che, dal novero delle ipotesilegittimanti la sospensione ex art. 8 della legge n. 457/1972, èesclusa la generica situazione di «abbassamento delletemperature in periodo invernale», configurando la stessa unevento del tutto ordinario, anche in relazione all’attività di«sistemazione degli spazi verdi».La parte afferma, con il secondo motivo, di aver chiesto diessere ammessa a provare la sospensione delle attività elamenta la non ammissione della prova.Genericamente prospettata la violazione del principio di noncontestazione, la doglianza, come strutturata, non è decisiva,poiché che vi sia stata sospensione dell’attività lavorativa ècircostanza incontestata: ciò che, invece, la parte avrebbedovuto chiedere di dimostrare era la ragione della sospensNuiomneroe r,e gistro generale 25177/2022Numero sezionale 1851/2026diversa dal mero abbassamento delle temperature.

Numero di raccolta generale 20562/2026Nel complesso, il motivo non coglie la ratio decidendi comDeat a pubblicazione 18/06/2026sopra esposta, che è improntata alla non riconducibilità del meroabbassamento delle temperature, quale fatto ordinario, alle«altre cause» rilevanti ex art. 8 cit.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ma la novità dellaquestione giustifica la compensazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass.

S.U. n. 4315/2020).La Corte rigetta il ricorso.Compensa le spese di legittimità.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato1851 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARIAPASSARELLI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 337/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 21/04/2022 R.G.N. 60/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25177/2022Numero di raccolta generale 20562/2026Intrecci società Cooperativa sociale impugna sulla base di duDeat a pubblicazione 18/06/2026motivi illustrati da successiva memoria, la sentenza n. 337/2022della Corte d’appello di Milano che, riformando il primo giudice,ha respinto la domanda volta all’accertamento del diritto dellaCooperativa al trattamento sostitutivo della retribuzione di cuiall’art. 8 della legge n. 457/1972 in favore degli operai agricoliindicati in ricorso per periodi di stasi stagionale relativi al quartotrimestre del 2009 e al primo trimestre del 2010.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONESono proposti due motivi di censura, così articolati.1.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 della legge n.457/1972, nonché dell’art. 6 della legge n. 92/1979 e dell’art.2135 cod. civ. ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. ex art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.2.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 416, comma3, cod. proc. civ. degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt.24 e 111 Cost, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.civ. nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ. ex art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc. civ.La sentenza ha motivato il rigetto dell’appello nei seguentitermini.Numero registro generale 25177/2022-L’art. 8 della legge n. 457/1972 stabilisce che “Agli operaNi umero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 20562/2026agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospeDsait a pubblicazione 18/06/2026temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o peraltre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, èdovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per legiornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi dellaretribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento è corrisposto perla durata massima di novanta giorni nell'anno. … Ai fini dellapresente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi egli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgonoannualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessaazienda”.-Dalla visura camerale e dall’oggetto sociale risulta che laCooperativa ha scopo mutualistico e si occupa di diverse attività,tra cui, in maniera prevalente, dell’attività di “manutenzione delverde pubblico e privato”. Inoltre, non possiede terreni.-Con la circolare INPS n. 178/1993 sono state previste in viaesemplificativa alcune delle principali “altre cause” di cui all’art.8 della legge n. 457/1972, tra cui la “breve stasi stagionale (finelavori, mancanza lavoro) quando, in relazione all’ordinamentocolturale dell’azienda ed alla consistenza numerica degli operaiaddetti, sia comunque assicurata una sostanziale continuità dioccupazione”.-Le aziende agricole, ai fini dell’integrabilità della causale per“breve stasi stagionale”, oltre a dimostrare la continuitàdell’attività aziendale e ad indicare il numero complessivo deilavoratori sospesi, devono descrivere in modo esaustivo lecaratteristiche dell’ordinamento colturale cui sono adibite, inrelazione alle quali risulta necessario sospendere l’attivitàlavorativa nel periodo per il quale è stato chiesto l’intervento diintegrazione salariale. Conseguentemente la causale “breveNumero registro generale 25177/2022stasi stagionale” risulta invocabile solo da imprese “con terreni”N, umero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 20562/2026perché è solo un’azienda “che lavora la terra” a poteDrat a pubblicazione 18/06/2026sospendere o ridurre l’attività per le brevi stasi alle quali vannoincontro, in certi periodi dell’anno, le coltivazioni.-La stessa sentenza n. 3578/1986, citata dalla Cooperativaappellata, nel precisare che le “altre cause non imputabili aldatore di lavoro o ai lavoratori” sono quelle non collegabili allavolontà dei soggetti del rapporto di lavoro, individua le stessenelle “stasi stagionali, esaurimento delle colture e simili”, quindiindipendenti dalle intemperie meteo.-La situazione delle aziende addette a lavorazioni del tipo“sistemazione e manutenzione di aree a verde”, come laCooperativa appellata, è, invece, diversa, perché dette aziendepossono avere necessità di sospendere in tutto o in parte lelavorazioni di manutenzione delle aree verdi non perl’andamento colturale delle coltivazioni, ma perché nel periodoinvernale le attività manutentive possono essere impedite o reseproblematiche da eventi meteo sfavorevoli (la neve, la pioggia,il gelo, etc.). Per tali cause di sospensione dell’attività lavorativaè prevista la specifica causale “intemperie stagionali”.-In dette ipotesi l’ente deve verificare, tramite consultazione deibollettini meteo rilasciati da enti certificati (ARPA, Aeronauticamilitare, etc.), che nelle giornate di sospensione o riduzionedell’attività lavorativa per le quali il datore di lavoro richiede laCISOA, l’evento si sia effettivamente verificato nella località oveerano in atto le lavorazioni e che tali eventi metereologici sianostati di entità sufficiente ad impedire le lavorazioni stesse.-Nel caso in esame invece la Cooperativa, pur non avendocolture e pur avendo riconosciuto nel sopraggiungere dellastagione invernale e nell’abbassamento delle temperature ilNumero registro generale 25177/2022motivo della sospensione dell’attività di sistemazione del verdeN umero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 20562/2026pubblico, ha richiamato la causale Data pubblicazione 18/06/2026“breve stasi stagionale” che non dipende dalle intemperiemeteo.-In ogni caso, la Cooperativa non ha provato le circostanzeaddotte a fondamento della domanda, formulando la domandasulla base invece di una mera presunzione non corroboratadall’allegazione di un’attendibile previsione meteo.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perl’intima connessione che li unisce e sono da respingersi.In primis, non si riscontra alcuna violazione né dell’art. 132 cod.proc. civ. né dell’art. 118 disp att. cod. proc. civ. poiché ladecisione enuncia in modo chiaro, consequenziale e logico ilpercorso argomentativo seguito che ha condotto alle conclusioniqui contestate, dovendosi escludere quella situazione di“anomalia motivazionale” che sola potrebbe rilevare in oggi insede di legittimità.Al di là del sopra richiamato riferimento a circolare INPS, il fulcrodella decisione è il seguente:-l’art. 8 della legge n. 457/1992 prevede il trattamentosostitutivo della retribuzione per gli “operai agricoli concontratto a tempo indeterminato, che siano sospesitemporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o peraltre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”,che vengono lette alla luce del precedente citato, la cui massimarecita: «L'art. 8 della legge 8 agosto 1972 n. 457, recantemiglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenzialinonchè disposizioni per l'integrazione del salario in favore deilavoratori agricoli, che prevede la corresponsione deltrattamento integrativo per gli operai agricoli con contratto aNumero registro generale 25177/2022tempo indeterminato che siano temporaneamente sospesi daNl umero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 20562/2026lavoro "per intemperie stagionali o per altre cause noDnat a pubblicazione 18/06/2026imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori", va interpretato nelsenso che le "altre cause non imputabili al datore di lavoro o ailavoratori" non possono non essere che quelle aventi la stessanatura delle intemperie stagionali, e perciò non collegabili allavolontà dei soggetti del rapporto di lavoro, come stasistagionali, esaurimento delle colture e simili, restandone inparticolare esclusa l'ipotesi di ristrutturazione aziendale» (Cass.n. 3578/1986).-L’azienda de qua, che si occupa di sistemazione emanutenzione di aree a verde, può avere la necessità disospendere le lavorazioni perché nel periodo invernale le attivitàmanutentive possono essere impedite da eventi sfavorevoli,come neve, pioggia etc. che rientrano nelle intemperiestagionali.-Nella specie, la cooperativa ha indicato nel sopraggiungeredella stagione invernale e nell’abbassamento delle temperatureil motivo della sospensione dell’attività di sistemazione del verdepubblico. Non ha provato le circostanze addotte a fondamentodella domanda, formulandola sulla base di una merapresunzione non corroborata dall’allegazione di un’attendibileprevisione meteo.-Comunque, l’abbassamento delle temperature non giustifica lastasi stazionale.Il fulcro della decisione, quindi, sta nella affermazione dellainsussistenza di una legittima causa di sospensione dell’attività,coerentemente con la norma che si assume violata.Infatti, nei limiti di quanto devoluto al Collegio, può convenirsicon parte ricorrente nel ritenere che la sospensione disciplinatadall’art. 8 cit. richieda due condizioni:Numero registro generale 25177/2022- quanto ai beneficiari, che si tratti di lavoratori agricoli, a tempoN umero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 20562/2026indeterminato, con una certa anzianità presso la medesimDaat a pubblicazione 18/06/2026azienda;- quanto alle causali legittimanti, che l’attività sia stata sospesaper «intemperie stagionali» od «altre cause non imputabili» alleparti del rapporto di lavoro.L’art. 8 in esame indica, quindi, in primis, una ipotesi specifica,le «intemperie stagionali», ossia una situazione climaticaeccezionale, non identificabile con quella che, ordinariamente,caratterizza ogni stagione dell’anno. Poi, con tecnica comune adaltre fattispecie giuridiche, contempla una clausola generaleriferita alle «altre cause non imputabili» al datore di lavoro o allavoratore, che include ipotesi non predeterminate secondo unrigido e tassativo catalogo ma riconducibili alla stessa ratiogiustificativa di quella tipica: le «altre cause» di sospensionedell’attività devono esprimere, dunque, al pari di quellatipizzata, situazioni eccezionali che, solo, possono giustificarel’intervento previdenziale.Da tale premessa deriva che, dal novero delle ipotesilegittimanti la sospensione ex art. 8 della legge n. 457/1972, èesclusa la generica situazione di «abbassamento delletemperature in periodo invernale», configurando la stessa unevento del tutto ordinario, anche in relazione all’attività di«sistemazione degli spazi verdi».La parte afferma, con il secondo motivo, di aver chiesto diessere ammessa a provare la sospensione delle attività elamenta la non ammissione della prova.Genericamente prospettata la violazione del principio di noncontestazione, la doglianza, come strutturata, non è decisiva,poiché che vi sia stata sospensione dell’attività lavorativa ècircostanza incontestata: ciò che, invece, la parte avrebbedovuto chiedere di dimostrare era la ragione della sospensNuiomneroe r,e gistro generale 25177/2022Numero sezionale 1851/2026diversa dal mero abbassamento delle temperature. Numero di raccolta generale 20562/2026Nel complesso, il motivo non coglie la ratio decidendi comDeat a pubblicazione 18/06/2026sopra esposta, che è improntata alla non riconducibilità del meroabbassamento delle temperature, quale fatto ordinario, alle«altre cause» rilevanti ex art. 8 cit.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ma la novità dellaquestione giustifica la compensazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020).La Corte rigetta il ricorso.Compensa le spese di legittimità.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026.La PresidenteLucia Esposito