CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12719/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORE, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA DELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di furto aggravato al medesimo ascritto. 1Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (V. Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504, con la quale è stato affermato come, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata). 2.2. Per altro verso, la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche ed il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Abbattista, Rv. 285702 - 03, nel solco di Sez. U. n.12603 del 2016, Celso, Rv. 266245-01); questioni, queste, proposte dall'odierno ricorrente mediante una mera dissociazione dai termini della contestazione, senza introdurre alcun elemento decisivo ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. L'inammissibilità così rilevata deve essere dichiarata de plano (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). 2 P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Doil„ma Giuditta tegna 3