Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:C:1996:151
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61995J0160 - IT Avis juridique important | 61995J0160 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 marzo 1996. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Mancato recepimento della direttiva 91/156/CEE - Rifiuti. - [OSCURATO:PERSONA]160/95. raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-01971 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] causa C-160/95, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA]Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore [OSCURATO:PERSONA]Maragkoudaki, consigliere giuridico aggiunto presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, ed [OSCURATO:PERSONA], collaboratore giuridico presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Grecia, 117, [OSCURATO:PERSONA]Croix, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato o non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 78, pag. 32), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CE e della suddetta direttiva, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O.

Edward, presidente di sezione, J.-P.

Puissochet, C. Gulmann, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: N. Fennelly cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 1 febbraio 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 maggio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato o non avendole comunicato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 78, pag. 32), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CE e della suddetta direttiva. 2 L' art. 2, n. 1, della direttiva 91/156 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro e non oltre il 1 aprile 1993 e di informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].

Il n. 2 dispone inoltre l' obbligo per gli Stati membri di comunicare a quest' ultima le disposizioni adottate. 3 Non avendo ricevuto notifica dei provvedimenti di recepimento adottati dalla Repubblica ellenica e non disponendo di altri elementi che le consentissero di ritenere che detto Stato avesse adempiuto gli obblighi ad esso incombenti, con lettera 9 agosto 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto al governo ellenico di presentare le sue osservazioni entro due mesi, conformemente a quanto prescritto dall' art. 169, primo comma, del Trattato. 4 Poiché non veniva dato seguito a tale lettera, il 7 giugno 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica ellenica un parere motivato, invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a quest' ultimo entro due mesi.

Poiché tale parere motivato non ha ricevuto risposta da parte delle autorità elleniche, ritenendo che il governo ellenico non avesse adottato, entro il termine prescritto, i provvedimenti necessari per conformarsi ai suoi obblighi, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. 5 Richiamandosi all' art. 2 della direttiva 91/156 nonché agli artt. 5, primo comma, e 189, terzo comma, del Trattato, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene nell' atto introduttivo che la Repubblica ellenica avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro i termini prescritti e che, non avendolo fatto, essa è venuta meno ai suoi obblighi. 6 La Repubblica ellenica, pur chiedendo il rigetto del ricorso, non nega che la direttiva non sia stata recepita nei termini prescritti.

Essa si limita a far presente che un progetto di decreto ministeriale, il quale segnatamente opera il recepimento della direttiva 91/156 nell' ordinamento ellenico, si trova alla firma dei ministri congiuntamente competenti.

Parallelamente essa aggiunge che la normativa vigente in materia di trattamento dei rifiuti è oggetto di radicale revisione. 7 Poiché la direttiva non è stata recepita entro i termini prescritti, si deve accogliere il ricorso proposto in merito dalla [OSCURATO:PERSONA]. 8 Di conseguenza occorre dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 91/156, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 2 della medesima.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 9 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese.

Essendo rimasta soccombente, la Repubblica ellenica dev' essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 2 della medesima. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995J0160 - IT Avis juridique important | 61995J0160 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 marzo 1996. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Mancato recepimento della direttiva 91/156/CEE - Rifiuti. - [OSCURATO:PERSONA]160/95. raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-01971 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] causa C-160/95, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA]Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore [OSCURATO:PERSONA]Maragkoudaki, consigliere giuridico aggiunto presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, ed [OSCURATO:PERSONA], collaboratore giuridico presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Grecia, 117, [OSCURATO:PERSONA]Croix, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato o non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 78, pag. 32), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CE e della suddetta direttiva, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, C. Gulmann, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: N. Fennelly cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 1 febbraio 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 maggio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato o non avendole comunicato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 78, pag. 32), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CE e della suddetta direttiva. 2 L' art. 2, n. 1, della direttiva 91/156 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro e non oltre il 1 aprile 1993 e di informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. Il n. 2 dispone inoltre l' obbligo per gli Stati membri di comunicare a quest' ultima le disposizioni adottate. 3 Non avendo ricevuto notifica dei provvedimenti di recepimento adottati dalla Repubblica ellenica e non disponendo di altri elementi che le consentissero di ritenere che detto Stato avesse adempiuto gli obblighi ad esso incombenti, con lettera 9 agosto 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto al governo ellenico di presentare le sue osservazioni entro due mesi, conformemente a quanto prescritto dall' art. 169, primo comma, del Trattato. 4 Poiché non veniva dato seguito a tale lettera, il 7 giugno 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica ellenica un parere motivato, invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a quest' ultimo entro due mesi. Poiché tale parere motivato non ha ricevuto risposta da parte delle autorità elleniche, ritenendo che il governo ellenico non avesse adottato, entro il termine prescritto, i provvedimenti necessari per conformarsi ai suoi obblighi, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. 5 Richiamandosi all' art. 2 della direttiva 91/156 nonché agli artt. 5, primo comma, e 189, terzo comma, del Trattato, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene nell' atto introduttivo che la Repubblica ellenica avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro i termini prescritti e che, non avendolo fatto, essa è venuta meno ai suoi obblighi. 6 La Repubblica ellenica, pur chiedendo il rigetto del ricorso, non nega che la direttiva non sia stata recepita nei termini prescritti. Essa si limita a far presente che un progetto di decreto ministeriale, il quale segnatamente opera il recepimento della direttiva 91/156 nell' ordinamento ellenico, si trova alla firma dei ministri congiuntamente competenti. Parallelamente essa aggiunge che la normativa vigente in materia di trattamento dei rifiuti è oggetto di radicale revisione. 7 Poiché la direttiva non è stata recepita entro i termini prescritti, si deve accogliere il ricorso proposto in merito dalla [OSCURATO:PERSONA]. 8 Di conseguenza occorre dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 91/156, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 2 della medesima. Decisione relativa alle spese Sulle spese 9 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese. Essendo rimasta soccombente, la Repubblica ellenica dev' essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 2 della medesima. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1996 — Fons Iuris — Fons Iuris